§ 2.1.177 - L.R. 8 luglio 2019, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:08/07/2019
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 2.1.177 - L.R. 8 luglio 2019, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo).

(B.U. 15 luglio 2019, n. 40)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3.

1. La legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) è così modificata:

a) al comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole "ed associazioni" le parole "di volontariato" sono soppresse;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 è così sostituita: "a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);";

c) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;

d) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 è così sostituita: "d) guardie zoofile regionali di associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20, per le quali è stilato un apposito programma di formazione e aggiornamento relativo alle procedure e competenze, nonché all'accertamento delle sanzioni amministrative;";

e) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente: "e bis) attestazione comprovante l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). In via transitoria il requisito dell'iscrizione al RUNTS, fino all'operatività di quest'ultimo, è soddisfatto da quello di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice del Terzo Settore.";

f) le lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 25 sono abrogate.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.