Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi |
Data: | 08/07/2019 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 2.1.177 - L.R. 8 luglio 2019, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo).
(B.U. 15 luglio 2019, n. 40)
Art. 1. Modifiche alla
1. La
a) al comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole "ed associazioni" le parole "di volontariato" sono soppresse;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 è così sostituita: "a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del
c) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;
d) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 è così sostituita: "d) guardie zoofile regionali di associazioni protezionistiche di cui all'articolo 20, per le quali è stilato un apposito programma di formazione e aggiornamento relativo alle procedure e competenze, nonché all'accertamento delle sanzioni amministrative;";
e) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 20 è aggiunta la seguente: "e bis) attestazione comprovante l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del
f) le lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 25 sono abrogate.
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.