§ 6.1.397 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 75.
Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:27/12/2018
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Bilancio di previsione finanziario annuale
Art. 2.  Bilancio di previsione finanziario pluriennale
Art. 3.  Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
Art. 4.  Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui
Art. 5.  Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013
Art. 6.  Autorizzazione all’indebitamento
Art. 6 bis.  Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario
Art. 7.  Allegati al bilancio di previsione
Art. 8.  Autorizzazioni per il bilancio 2019 - 2021
Art. 9.  Variazioni di bilancio
Art. 10.  Estinzione di crediti di modesto ammontare
Art. 11.  Nota integrativa
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 6.1.397 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 75.

Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021.

(B.U. 28 dicembre 2018, n. 61)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, gli articoli 10 e 11;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e, in particolare, gli articoli 18 e 19;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 10 dicembre 2018;

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 12 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) sulla proposta di legge della Giunta regionale 27 novembre 2018, n. 1;

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione 2019 - 2020 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Bilancio di previsione finanziario annuale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2019 annesso alla presente legge.

2. È approvato per l’anno finanziario 2019 in euro 3.307.828.052,76 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 11.774.845,01 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2018 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per Titoli” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2018 - riga Totale generale delle entrate);

3. È approvato per l’anno finanziario 2019 in euro 3.470.881.939,91 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 550.519.958,23 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2018 - riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per Titoli e Missioni” (colonna Residui presunti al termine dell’esercizio 2018 - riga Totale generale delle spese);

4. È approvato per l’anno finanziario 2019 in euro 15.696.304.251,34 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata, di cui euro 3.285.452.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2019 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per Titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2019 - riga Totale generale delle entrate

“Previsioni di competenza”);

5. È approvato per l’anno finanziario 2019 in euro 15.696.304.251,34 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.285.452.000,00 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2019 – riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per Titoli e Missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2019 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”);

6. È approvato per l’anno finanziario 2019:

a) in euro 16.715.939.684,24 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per Titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2019 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di cassa”);

b) in euro 3.297.226.845,01 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2019 - riga Titolo 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” Previsioni di cassa);

7. È approvato per l’anno finanziario 2019:

a) in euro 16.463.026.492,94 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per Titoli e Missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2019 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di cassa”);

b) in euro 3.585.971.958,23 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell’anno 2019 -riga Titolo 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”), di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per Titoli e Missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2019 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di cassa”).

 

     Art. 2. Bilancio di previsione finanziario pluriennale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2019 annesso alla presente legge;

2. È approvato in euro 10.132.989.857,59 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per Titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2020 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza);

3. È approvato in euro 10.132.989.857,59 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per Titoli e Missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2020 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”);

4. È approvato in euro 9.932.901.444,77 stato di previsione di competenza dei titoli dell’entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo entrate per Titoli” (colonna Previsioni dell’anno 2021 - riga Totale generale delle entrate “Previsioni di competenza”);

5. È approvato in euro 9.932.901.444,77 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per Titoli e Missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2021 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).

 

     Art. 3. Disavanzo da debito autorizzato e non contratto [1]

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2018, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.582.198.367,70.

2. Nell’esercizio 2019 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 1.582.198.367,70 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

 

     Art. 4. Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell’esercizio 2015 ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in euro 75.742.973,80 per l’anno 2019, in euro 72.829.782,50 per l’anno 2020 ed euro 69.916.591,20 per l’anno 2021.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1 dicembre 2015, n. 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all’articolo 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.

 

     Art. 5. Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013

1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è approvato in euro 611.003.682,79 per l’anno 2019, in euro 594.137.421,26 per l’anno 2020 ed euro 576.894.015,08 per l’anno 2021.

2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede come previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni),decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’articolo 1, comma 699, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”).

 

     Art. 6. Autorizzazione all’indebitamento [2]

1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 265.958.793,70, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1, non può essere superiore ad euro 74.786.964,84 nell'anno 2019, ad euro 95.068.236,75 nell'anno 2020 e ad euro 96.103.592,11 nell'anno 2021.

3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa Depositi e Prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 6 bis. Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario [3]

1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 150.000.000,00, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 50.000.000,00 nell’anno 2019, ad euro 50.000.000,00 nell’anno 2020 e ad euro 50.000.000,00 nell’anno 2021.

3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

 

     Art. 7. Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2019:

a) Risultato presunto di amministrazione (Allegato a);

b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato b);

c) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (Allegato c);

d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome (Allegato d);

e) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato e);

f) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato f);

g) Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (Allegato g);

h) Nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021(Allegato h);

i) Parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato i).

 

     Art. 8. Autorizzazioni per il bilancio 2019 - 2021

1. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2019 - 2021.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2019.

3. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2019 - 2021.

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo 1, comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2019 - 2021 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

 

     Art. 9. Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2019 le variazioni al bilancio di previsione 2019 - 2021, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 10. Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in euro 50,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria o derivanti dall’articolo 1 della legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53 (Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011), per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

 

     Art. 11. Nota integrativa

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 è approvato l’allegato h della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:

a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l’illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;

b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;

d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;

i) elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa copertura percentuale.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2019, n. 54.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 aprile 2019, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 13 novembre 2019, n. 66.

[3] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 16 aprile 2019, n. 20.