§ 6.1.405 - L.R. 13 novembre 2019, n. 66.
Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021. Seconda variazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:13/11/2019
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021
Art. 2.  Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021
Art. 3.  Attuazione dell'articolo 1, commi 897, 898, 899, della l. 145/2018
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 75/2018
Art. 5.  Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 75/2018
Art. 6.  Integrazione dell'allegato g) della l.r. 75/2018
Art. 7.  Sostituzione dell'allegato 3 della l.r. 75/2018
Art. 8.  Sostituzione del prospetto di cui al punto f) dell'allegato h) della l.r. 75/2018
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 6.1.405 - L.R. 13 novembre 2019, n. 66.

Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021. Seconda variazione.

(B.U. 14 novembre 2019, n. 51)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto l'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021);

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 9 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1.  Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per incremento attività finanziarie, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (l.r. 75/2018), da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nell'iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa, utilizzo di accantonamenti di bilancio e riduzione della dotazione finanziaria dei fondi di riserva);

3.  Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

 

CAPO I Variazioni al bilancio

 

Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Entrata) e nell'allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

 

 

     Art. 2. Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate negli importi indicati all'allegato B (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa).

 

     Art. 3. Attuazione dell'articolo 1, commi 897, 898, 899, della l. 145/2018

1. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 897, 898, 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e ferma restando la determinazione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione effettuata con la legge regionale 2 agosto 2019, n. 53 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2018), la riduzione dell'avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 è determinata secondo l'articolazione per Missioni, Programmi e Titoli di cui all'allegato F "Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Attuazione art. 1, commi 897, 898, 899 della L. 145/2018".

 

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75

(Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021)

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 75/2018

1. L'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 -2021) è sostituito dal seguente: "Art. 6 Autorizzazione all'indebitamento

1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 265.958.793,70, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1, non può essere superiore ad euro 74.786.964,84 nell'anno 2019, ad euro 95.068.236,75 nell'anno 2020 e ad euro 96.103.592,11 nell'anno 2021.

3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa Depositi e Prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito Pubblico".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.".

 

     Art. 5. Sostituzione dell'allegato d) della l.r. 75/2018

1. L'allegato d) della l.r. 75/2018, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato G (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento).

 

     Art. 6. Integrazione dell'allegato g) della l.r. 75/2018

1. L'allegato g) della l.r. 75/2018, recante l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è integrato dall'allegato H (Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali).

 

     Art. 7. Sostituzione dell'allegato 3 della l.r. 75/2018

1. L'allegato 3 della l.r. 75/2018, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato I (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

 

     Art. 8. Sostituzione del prospetto di cui al punto f) dell'allegato h) della l.r. 75/2018

1. Il prospetto di cui al punto f) dell'allegato h) della l.r. 75/2018 recante l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, riportato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021, è sostituito dal prospetto di cui all'allegato L (Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti).

 

CAPO III Disposizioni finali

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

ALLEGATI

(Omissis)