§ 6.1.225 - L.R. 8 agosto 2018, n. 6.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:08/08/2018
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".
Art. 2.  Organizzazione del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale in forma sperimentale.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi".
Art. 4.  Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale.
Art. 5.  Incarichi dirigenziali.
Art. 6.  Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale".
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni.
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 "Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari" e [...]
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 "Norme urgenti in materia di personale" e successive modificazioni.
Art. 10.  Misure straordinarie per il personale a tempo determinato.
Art. 11.  Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e [...]
Art. 12.  Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
Art. 13.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.
Art. 14.  Variazioni allo stato di previsione della spesa.
Art. 15.  Allegati al bilancio.
Art. 16.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 6.1.225 - L.R. 8 agosto 2018, n. 6.

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020.

(B.U. 9 agosto 2018, n. 32 - Numero Straordinario n. 2)

 

TITOLO I

Modificazioni della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 13-ter della legge regionale di contabilità

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

1. Alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 32 è abrogato;

b) all'articolo 88 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Fatte salve specifiche norme di leggi regionali che contengano rinvii ad altre fonti per singole materie, nel caso in cui una fattispecie inerente l'ordinamento del personale dei comuni non sia disciplinata da disposizioni di legge regionale o di regolamento regionale o comunale o di contratto collettivo provinciale di lavoro, si applicano le disposizioni in tema di ordinamento del personale della rispettiva provincia autonoma.";

c) all'articolo 92, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per la gestione delle sostituzioni, alle assunzioni a tempo determinato del personale assistenziale, educativo e ausiliario degli asili nido e delle scuole materne, al fine di consentire la costante erogazione del servizio socio-educativo, in presenza delle esigenze connesse al corretto funzionamento dello stesso e alla continuità educativa, si applica l'esclusione prevista dall'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dall'articolo 36, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.";

d) all'articolo 104 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Lo svolgimento di incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche dei comuni e dei rispettivi enti ed aziende strumentali rientra negli obblighi di servizio e può essere attribuito a personale in possesso dei requisiti di legge sulla base di criteri di affidamento stabiliti dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Al personale incaricato spettano i compensi incentivanti stabiliti dalla contrattazione collettiva provinciale.";

"2-ter. Rientra negli obblighi di servizio del personale dei comuni della provincia di Trento in possesso dei necessari requisiti anche l'espletamento di incarichi di amministratore, di revisore dei conti o componente di organi di controllo o vigilanza presso aziende, società ed enti strumentali dei rispettivi comuni conferibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'incarico è disposto sentito il personale interessato e le relative indennità o compensi comunque denominati, compresi gli oneri riflessi ed esclusi i rimborsi spese che sono corrisposti direttamente, sono versati al bilancio del comune ed affluiscono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato per il personale con qualifica di dirigente o al fondo di produttività per il restante personale e sono corrisposti annualmente ai titolari degli incarichi secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva.";

e) dopo l'articolo 134 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 134-bis

Avvocatura comunale

1. Al personale dei comuni della provincia di Trento in possesso del titolo di avvocato al quale sia affidata, secondo le disposizioni organizzative adottate dalla giunta comunale, la trattazione del contenzioso, anche direttamente patrocinato, avanti i competenti organi giurisdizionali, continua a spettare una specifica indennità omnicomprensiva di ogni compenso professionale, definita dalla contrattazione collettiva provinciale. Per il personale in possesso di qualifica di dirigente la retribuzione di posizione è definita tenuto conto dell'incarico di trattazione del contenzioso, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva provinciale e, unitamente alla retribuzione di risultato, continua ad assorbire ogni compenso professionale.";

f) l'articolo 103 è abrogato;

g) all'articolo 146, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il mancato superamento o la mancata partecipazione del candidato ammesso all'esame finale, ancorché avvenuti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, consentono all'interessato l'ammissione all'esame finale in occasione dei successivi corsi abilitanti organizzati dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano.";

h) all'articolo 203, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o ad altri soggetti autorizzati dalla legge";

i) dopo l'articolo 299 è inserito il seguente:

"Articolo 299-bis

Pubblicazione di dati

1. La regione provvede a pubblicare sul proprio sito internet i dati dei candidati e i risultati delle elezioni.".

 

     Art. 2. Organizzazione del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale in forma sperimentale.

1. Al fine di rafforzarne il profilo di alta formazione duale, la Provincia autonoma di Trento può organizzare, in collaborazione con i comuni della provincia medesima, un'edizione sperimentale del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale, che preveda l'effettuazione del periodo di esperimento pratico attraverso un tirocinio di almeno 200 ore presso un comune della provincia; l'espletamento dell'attività formativa e del periodo di tirocinio è assicurato dai comuni medesimi, che garantiscono la formazione teorica tramite il Consorzio dei Comuni Trentini, qualora lo richieda il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 e il Consorzio vi acconsenta [1].

2. La Provincia definisce con proprio provvedimento le linee guida per l'espletamento dell'attività di formazione, che deve articolarsi in almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico; il progetto presentato dal soggetto formatore, corredato del preventivo di spesa, è sottoposto ad approvazione della Provincia, che provvede al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dietro presentazione di idonea documentazione [2].

3. [A seguito della conclusione del corso abilitante la Provincia, su delega da parte dei comuni, indice una procedura concorsuale unica, aperta ai soggetti in possesso dell'abilitazione regionale all'esercizio delle funzioni segretarili, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura delle sedi segretariali di IV classe che risultino vacanti dalla data di approvazione del bando per il corso di abilitazione di cui al comma 1 al termine di scadenza della graduatoria medesima. Nei termini di validità, la graduatoria potrà essere utilizzata ai fini degli incarichi di reggenza o supplenza previsti dall'articolo 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, secondo le modalità previste dalle linee guida di cui al comma 2, salva la disponibilità dei soggetti ivi collocati] [3].

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni recante "Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi".

1. Alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27, comma 1, le parole "dai successivi commi 1-bis e 1-ter" sono sostituite con le parole "dal successivo comma 1-bis";

b) all'articolo 27, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati;

c) all'articolo 48, comma 5, nel testo tedesco le parole: "Die genossenschaftlichen Körperschaften, die eine oder mehrere Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit einem Produktionswert von mehr als 60 Millionen euro oder mit unteilbaren Rücklagen von mehr als 4 Millionen euro oder mit Darlehen oder Einlagen der finanzierenden Mitglieder von mehr als 2 Millionen euro kontrollieren, unterliegen der gesetzlichen Rechnungsprüfung laut dem V. Titel dieses Gesetzes." sono sostituite con le parole: "Die genossenschaftlichen Körperschaften, die eine oder mehrere Aktiengesellschaften kontrollieren, oder mit einem Produktionswert von mehr als 60 Millionen euro oder mit unteilbaren Rücklagen von mehr als 4 Millionen euro oder mit Darlehen oder Einlagen der finanzierenden Mitglieder von mehr als 2 Millionen euro unterliegen der gesetzlichen Rechnungsprüfung laut dem V. Titel dieses Gesetzes.".

2. La modifica recata dal comma 1 si applica a decorrere dall'anno 2019.

 

     Art. 4. Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale.

1. In esecuzione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, allo scopo di perseguire le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2016 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Giunta regionale è autorizzata a compiere operazioni di riorganizzazione della società Autostrada del Brennero S.p.A. nonché a costituire con la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, con facoltà di coinvolgere nell'assetto societario gli enti pubblici interessati allo sviluppo del "Corridoio scandinavo mediterraneo", una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena a fini di interesse pubblico generale, di funzionalità, di economicità e di qualità sociale ed ambientale.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 350.000,00 si provvede con l'integrazione di stanziamento sulla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" dell'esercizio finanziario 2018.

2-bis. Nelle more della riorganizzazione di cui al comma 1 e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno 2021, per la società Autostrada del Brennero S.p.A., continuano ad applicarsi in tema di contenimento delle spese e di numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, in deroga all'articolo 10 commi 2 e 5 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16, le disposizioni in vigore precedentemente all'approvazione della stessa legge regionale 15 dicembre 2016, n. 16 [4].

 

     Art. 5. Incarichi dirigenziali.

1. Nell'ambito di processi di riorganizzazione e accorpamento di strutture o razionalizzazione di servizi dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale, ovvero di enti dipendenti dalla Regione e di società controllate, disposti anche in virtù degli indirizzi contenuti nella normativa statale in materia di revisione della spesa pubblica, è consentito il temporaneo cumulo di incarichi dirigenziali presso gli enti interessati da piani di riorganizzazione deliberati di concerto tra loro. Il conferimento degli incarichi avviene nel rispetto della disciplina statale in materia di cumulo di impieghi e di incompatibilità di incarichi.

2. Il termine degli incarichi di cui al comma 1 coincide con le tempistiche di realizzazione delle azioni di riorganizzazione ed accorpamento e non può comunque superare i tre anni.

3. Resta in ogni caso fermo il divieto di cumulo delle retribuzioni per diversi incarichi per lo stesso soggetto.

 

     Art. 6. Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale".

1. L'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 è così sostituito:

"Art. 8

1. La Regione rimborsa, su richiesta e presentazione delle necessarie documentazioni, le spese legali, peritali e di giudizio sostenute dal Presidente della Regione, Vicepresidente, dagli Assessori regionali e dai loro delegati per la difesa in giudizi civili, penali, amministrativi e contabili nei quali sono stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni nel caso di conclusione del giudizio con sentenza passata in giudicato che escluda responsabilità dell'interessato.

2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è limitato a quelle sostenute dall'interessato per un solo difensore, per l'eventuale domiciliatario e per un consulente tecnico. Dalle spese devono essere detratte le somme acquisite dall'interessato dalle controparti in giudizio e da quanto eventualmente ottenuto da assicurazione.

3. Il rimborso delle spese è dovuto anche nel caso in cui l'interessato sia stato prosciolto in istruttoria o abbia usufruito di amnistia intervenuta prima di esaurito accertamento giudiziale del reato o nel caso in cui le procedure civile, penale, amministrativa e contabile si concludano senza ricognizione definitiva di alcuna responsabilità a seguito di condono o prescrizione o archiviazione. Il rimborso delle spese è dovuto anche in caso di accertamento di colpa lieve, di compensazione di spese e di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle dovute, in base alle tariffe professionali.

4. Le norme dei precedenti commi si applicano anche ai dipendenti della Regione.

5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche a soggetti esterni alla Regione, in qualità di membri di Commissioni, Comitati o altri organi istituiti presso la Regione.".

2. L'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4 e successive modificazioni, è abrogato.

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni.

1. Alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 dell'articolo 13-ter dopo le parole: "primo anno di legislatura, " sono aggiunte le seguenti parole: "oppure, ove precedente, alla legge di variazione di bilancio, " ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma la possibilità di inserire le disposizioni indicate dall'articolo 9 nella legge di assestamento o nella legge di variazione di bilancio.";

b) dopo l'articolo 13-ter è inserito il seguente:

"Art. 13 quater. Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

1. In applicazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol include tra le entrate finali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

c) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Art. 22. Conti giudiziali

1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia, con le modalità da questa previste.

2. Gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, comunque, dalla cessazione della gestione. Il conto è depositato presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti entro 30 giorni dall'approvazione ai sensi del comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di agenti della riscossione.

3. Il conto è presentato all'Ufficio competente per il controllo contabile, che effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione della relativa relazione. Successivamente all'acquisizione della relazione, il responsabile della struttura competente in materia finanziaria parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2.

4. Per l'attività svolta dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi del presente articolo non compete alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello stabilito con la deliberazione di nomina.";

d) dopo il comma 2 dell'articolo 34-quater è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora il Consiglio regionale non nomini un proprio organo di revisione ed il Collegio svolga le funzioni di cui all'articolo 34-ter anche per il Consiglio, nelle quali si intendono ricompresi anche i visti di conformità per l'utilizzo di crediti fiscali, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con la deliberazione di nomina.".

2. L'articolo 22 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, come sostituito dal comma 1 lettera c) trova applicazione per i conti riferiti all'esercizio finanziario 2018 e successivi.

3. La disposizione di cui al comma 1 lettera d) trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 lettera d) e del comma 3 del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2018 e in euro 20.000,00 a decorrere dall'esercizio 2019, trovano copertura negli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti".

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 "Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari" e successive modificazioni e integrazioni ed ulteriori disposizioni in materia di personale.

1. All'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2019";

b) nel comma 1-bis la cifra "50" è sostituita dalla cifra "70" e le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2019".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 e successive modificazioni, la Regione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, procede alla copertura degli organici degli uffici giudiziari nel limite della dotazione organica attualmente in vigore [5].

3. Fermo restando quanto disposto al comma 2 per il personale degli uffici giudiziari, a decorrere dall'anno 2019 le assunzioni di personale a tempo indeterminato possono essere effettuate in numero corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dall'anno 2018, nel limite del costo complessivo del personale cessato dal servizio. Tale limitazione non si applica alle assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 270.000,00 per l'esercizio 2018 e in euro 800.000,00 a decorrere dall'esercizio 2019, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 02 "Giustizia" Programma 01 "Uffici giudiziari", Titolo 1 "Spese correnti".

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 "Norme urgenti in materia di personale" e successive modificazioni.

1. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con regolamento vengono definite le modalità di accesso all'impiego, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro di giovani da 18 a 32 anni; il limite dell'età anagrafica è riferito esclusivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal relativo bando di concorso. Durante il biennio di cui al precedente periodo i giovani e le giovani, oltre ad espletare le mansioni pertinenti al proprio profilo professionale e posizione economico-professionale, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento. Per ragioni di economia procedurale la Regione può utilizzare le graduatorie formate all'esito delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego ai sensi del presente comma, nel corso del periodo di validità, per la stipula di contratti di formazione lavoro con i soggetti non vincitori risultati idonei. Le assunzioni con contratto a termine con finalità formative possono essere disposte nel limite massimo del 10 per cento e minimo del 5 per cento del numero totale dei dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato.".

 

     Art. 10. Misure straordinarie per il personale a tempo determinato.

1. Per valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 la Regione, secondo quanto previsto dal piano dei fabbisogni e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, può bandire procedure concorsuali pubbliche, riservando fino ad un massimo del 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione;

b) alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato alle dipendenze della Regione almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti a tempo determinato diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area e posizione economico-professionale per la quale è indetto il concorso.

2. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato in qualità di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori regionali.

2-bis. Fino al termine delle procedure disciplinate dal comma 1, la Regione non instaura ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalità interessate da queste procedure, salvi i contratti per sostituire personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche disposizioni derogatorie. I corrispondenti contratti con i soggetti che partecipano alle procedure disciplinate dal comma 1 possono essere prorogati fino alla loro conclusione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria [6].

 

     Art. 11. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio.

 

TITOLO II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

 

     Art. 12. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2018-2020 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

 

     Art. 13. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018- 2020, di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 12 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 19.537.514,26 e in termini di cassa in euro 21.381.218,10;

b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 2.000.000,00;

c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 1.995.000,00.

 

     Art. 14. Variazioni allo stato di previsione della spesa.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020, di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 12 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 19.537.514,26 e in termini di cassa in euro 21.381.218,10;

b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 2.000.000,00;

c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 1.995.000,00.

 

     Art. 15. Allegati al bilancio.

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

 

     Art. 16. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.

1. Per il triennio 2018-2020 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2020, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2020, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2019, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 1 agosto 2019, n. 3 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2020, n. 3.