§ 2.1.223 - L.R. 17 maggio 2011, n. 4.
Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/05/2011
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.
Art. 2.  Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.
Art. 3.  Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.
Art. 4.  Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.
Art. 5.  Requisiti per l'accesso a determinate figure professionali.
Art. 6.  Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.
Art. 7.  Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.
Art. 8.  Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive [...]
Art. 9.  Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive [...]
Art. 10.  Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive modificazioni.
Art. 11.  Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive [...]
Art. 12.  Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive [...]
Art. 13.  Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive [...]
Art. 14.  Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive [...]
Art. 15.  Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed interpretazioni.
Art. 16.  Ineleggibilità a consigliere comunale.
Art. 17.  Norme finali e transitorie.
Art. 18.  Abrogazione di norme.
Art. 19.  Testo coordinato.


§ 2.1.223 - L.R. 17 maggio 2011, n. 4.

Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano.

(B.U. 31 maggio 2011, n. 22)

 

Art. 1. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.

1. All'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f-bis) ogni altro aspetto relativo all'organizzazione e al rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis.”;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. La contrattazione collettiva regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

1-ter. Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

1-quater. Con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, vengono disciplinate, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, le modalità e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale, sulla base della valutazione conseguita e stabilite percentuali minime di risorse da destinare alla produttività, evitando la corresponsione indifferenziata di indennità a tutto il personale.

1-quinquies. Nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l'informazione alle Organizzazioni Sindacali ove prevista dai contratti collettivi.”.

 

     Art. 2. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis. Indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale definisce l'indirizzo politico-amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno, dopo l'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio:

a) definisce gli obiettivi da perseguire ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna a ciascuna struttura organizzativa una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie e in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare.”.

 

     Art. 3. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.

1. All'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La contrattazione collettiva si svolge sulle materie di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 nel rispetto dei princìpi fissati dalle leggi regionali, in particolare dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte giuridica che per la parte economica.

1-ter. Il sistema della contrattazione collettiva è strutturato sui seguenti livelli:

a) contratto collettivo che è riferito al comparto;

b) contratto decentrato, come definito dal contratto collettivo, che è riferito al singolo ente.”;

c) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.”;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. In caso di accertamento di maggiori oneri le parti firmatarie si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive.”.

 

     Art. 4. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.

1. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: “nonché la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale.”;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Il regolamento di cui al comma 5 può prevedere, limitatamente alle posizioni economico-professionali per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, che la selezione pubblica di cui al comma 1, lettera c) sia effettuata sulla base di apposite graduatorie permanenti, aggiornate periodicamente e formate tenendo conto della valutazione di titoli culturali, professionali, compresa la situazione familiare oppure sulla base delle graduatorie delle procedure selettive per esami, per titoli o per titoli ed esami finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato.

5-ter. Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo. L'anzianità richiesta è ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi. Il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali.

5-quater. La percentuale di posti riservata al personale a tempo indeterminato per effetto dell'applicazione dei commi 5 e 5-ter non può comunque superare, nel periodo di riferimento, il 50 per cento.

5-quinquies. Al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di collaborazione e per fronteggiare particolari carenze d'organico, vengono favoriti i processi di mobilità di cui al comma 1, lettera f); con atto amministrativo della Giunta, d'intesa con gli enti interessati e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, viene approvata la tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai rispettivi ordinamenti.”.

 

     Art. 5. Requisiti per l'accesso a determinate figure professionali.

1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla vigente legislazione nazionale i bandi di concorso possono prevedere, quale requisito per i concorrenti, un determinato luogo di residenza per l'accesso a determinate figure professionali, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

 

     Art. 6. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.

1. All'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 è sostituto dal seguente: “Principi in materia di mansioni, incompatibilità, passaggi interni, sanzioni disciplinari e responsabilità”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La disciplina delle mansioni è definita dalla Giunta con atto amministrativo, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali.”;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Le progressioni dalla posizione economica di inquadramento a quella economica immediatamente successiva avvengono in base alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva che tengono conto della valutazione e del merito.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano l'articolo 2106 del Codice Civile e l'articolo 7, primo, secondo, terzo, quinto e ottavo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.”;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, diversa dal rimprovero verbale, commesso da un dipendente assegnato alla struttura da lui diretta, lo segnala alla Ripartizione competente in materia di personale per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale informazione al dipendente. Il dirigente della struttura competente in materia di personale contesta in forma scritta l'addebito al dipendente medesimo.”;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. A seguito della contestazione dell'addebito il dipendente viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.”;

g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Quando la sanzione da applicare consiste in un rimprovero verbale provvede il dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato; quando consiste in altro addebito provvede il dirigente della struttura competente in materia di personale.

5-ter. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, i termini e ulteriori modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono definiti dal contratto collettivo.

5-quater. La contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali è effettuata dalla Giunta.

5-quinquies. La Giunta non autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi che non siano conformi alle disposizioni in materia disciplinare previste dall'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15 anche per quanto concerne i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.”.

 

     Art. 7. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”.

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 7 bis. Organismo indipendente di valutazione e verifica.

1. L'organismo indipendente di valutazione e di verifica è nominato dalla Giunta ed è composto da tre membri scelti fra professori universitari, magistrati ed esperti in materia di pubblica amministrazione che non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo. Gli stessi componenti non possono avere ricoperto nel biennio precedente incarichi alle dipendenze della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, né nel medesimo periodo avere effettuato consulenze o collaborazioni per la Regione. L'organismo resta in carica per la durata della Legislatura.

2. La Giunta si avvale dell'organismo per la fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione, al fine della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

3. La Giunta ha facoltà di provvedere alla valutazione annuale dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali o di demandare tale attività all'organismo, il quale predispone una proposta di valutazione.

4. La Giunta può avvalersi dell'organismo in forma consultiva anche nei seguenti casi:

a) conferimento e rinnovo degli incarichi di preposizione alle strutture ed agli uffici, nonché parere per il rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15;

b) revoca dell'incarico di direttore d'ufficio di cui all'articolo 26-bis della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, aggiunto dall'articolo 19 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5;

c) monitoraggio e valutazioni in ordine al sistema dei controlli interni;

d) organizzazione, attribuzioni e articolazioni delle strutture;

e) previsione di adeguate procedure per la verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

5. Le funzioni dell'organismo possono essere affidate in tutto o in parte con convenzioni ad altri enti pubblici o privati particolarmente qualificati nel settore della valutazione o dei controlli.

Art. 7 ter. Procedure di valutazione dei dirigenti e dei direttori.

1. La valutazione dei dirigenti, degli incaricati di funzioni dirigenziali e dei direttori d'ufficio è effettuata tenendo conto in ogni caso delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei medesimi.

2. Con propria deliberazione la Giunta definisce, sulla base del parere dell'organismo indipendente di valutazione e verifica, i criteri e la procedura per la valutazione del personale suddetto, prevedendo, in caso di elementi negativi, una fase di contradditorio con l'interessato. La metodologia di valutazione garantisce in particolare:

a) la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare;

b) le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati.

3. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali e di direzione d'ufficio, nonché l'attribuzione degli emolumenti connessi alle funzioni, sono collegate alle risultanze della valutazione.

4. In caso di valutazione negativa, la Giunta provvede all'assegnazione del personale con qualifica di dirigente ad altro incarico e, in caso di ulteriore valutazione negativa, alla revoca di questo e conseguentemente alla messa a disposizione per la durata massima di due anni con perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni e, nei casi di responsabilità grave e reiterata, al licenziamento. Nel periodo di messa a disposizione il dirigente viene impiegato in compiti di studio e di ricerca nonché in attività di collaborazione tecnica o amministrativa. Al termine del periodo di messa a disposizione la Giunta, in caso di valutazione positiva, procede all'assegnazione di un nuovo incarico. In caso di valutazione negativa definitiva procede invece al licenziamento del dirigente.

Art. 7 quater. Contratti di lavoro a tempo determinato.

1. La Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori si applica l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica o alla medesima attività lavorativa. Tale limite non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori.

Art. 7 quinquies. Disposizioni in materia di trasparenza.

1. Sul sito Internet della Regione autonoma Trentino-Alto Adige sono pubblicate le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti. Inoltre, con lo stesso mezzo, sono resi pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Sono inoltre pubblicati i bandi e gli avvisi relativi ai posti disponibili in mobilità fra enti e interna.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi propri e delle strutture regionali la Giunta regionale provvede a rendere pubblici attraverso gli strumenti di informazione elettronica tutti gli atti amministrativi fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili e giudiziari.”.

 

     Art. 8. Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive modificazioni.

1. All'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) sono soppresse le seguenti parole: “in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e trattamento economico del personale”;

b) al comma 1, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: “in materia di uffici e personale”;

c) la lettera e) del comma 1 è soppressa.

 

     Art. 9. Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive modificazioni.

1. All'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: “in materia di contratti”;

b) il comma 3 è soppresso.

 

     Art. 10. Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive modificazioni.

1. All'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Segreteria della Giunta regionale assicura il supporto all'attività del Presidente e della Giunta nel definire gli indirizzi e gli obiettivi generali nonché il collegamento ed il coordinamento delle strutture dirigenziali sottordinate e la verifica di progetti ed iniziative che coinvolgono più strutture.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alla Segreteria della Giunta regionale è preposto il Segretario della Giunta.”.

 

     Art. 11. Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive modificazioni.

1. All'articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il dirigente fissa gli obiettivi agli uffici in base alla relativa competenza e dispone in ordine alla valutazione dei direttori degli uffici rientranti nella struttura diretta e del personale assegnato, anche al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi.”;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Annualmente il dirigente presenta alla Giunta una relazione nella quale viene illustrata l'attività amministrativa della struttura di competenza, il grado di coerenza tra gli indirizzi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.”.

 

     Art. 12. Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive modificazioni.

1. All'articolo 14 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Provvede alla firma degli atti connessi all'attività dell'ufficio, salvo quelli che per spesa o tipologia sono riservati con atto a contenuto generale alle funzioni del dirigente.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Risponde al dirigente competente dell'andamento dell'ufficio e presenta annualmente allo stesso una relazione sull'attività svolta. Dispone in ordine alla valutazione del personale assegnato all'ufficio anche al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi.”.

 

     Art. 13. Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive modificazioni.

1. All'articolo 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Oltre al personale necessario a garantire la funzionalità all'Ufficio stampa possono essere assegnati fino ad un massimo di due giornalisti iscritti all'albo nazionale, assunti anche dall'esterno con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della Giunta in carica e con attribuzione del trattamento giuridico ed economico del contratto nazionale giornalisti; per il trattamento di missione e di bilinguismo si applicano le disposizioni del contratto collettivo dell'area dirigenziale.”.

 

     Art. 14. Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente “Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale” e successive modificazioni.

1. All'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, modificato dall'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22 e dall'articolo 8 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali.”;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Con regolamento la Giunta definisce, nei limiti di cui al comma 4, le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali, le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento degli esami, nonché i criteri di valutazione dei titoli.”.

 

     Art. 15. Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed interpretazioni.

1. Il rimborso delle spese legali nei casi indicati dall'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed interpretazioni va inteso nel senso di riconoscere, nei procedimenti volti all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile, il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio anche in caso di accertamento di colpa lieve, di compensazione di tali spese e di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle dovute, in base alle tariffe professionali.

 

     Art. 16. Ineleggibilità a consigliere comunale.

1. Nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune”.

 

     Art. 17. Norme finali e transitorie.

1. Le denominazioni maschili utilizzate nella presente legge per motivi linguistici sono da considerarsi valide per entrambi i generi.

2. I riferimenti della legge regionale ad organi e strutture della Regione si intendono operati, per quanto concerne le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, con riferimento ad organi e strutture competenti in base ai rispettivi ordinamenti.

3. In prima applicazione il triennio di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 5-ter della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell' articolo 4 della presente legge, è quello dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

4. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della presente legge, si applicano le disposizioni del contratto collettivo.

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 7-quater, comma 1, inserito dall'articolo 7 della presente legge, si applicano le disposizioni del contratto collettivo.

 

     Art. 18. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3;

b) il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5;

c) i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

 

     Art. 19. Testo coordinato.

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a riunire e coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nella legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, nella legge regionale 28 ottobre 1960, n. 17, nella legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, nella legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, nella legge regionale 23 novembre 1979, n. 5, nella legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, nella legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, nella legge regionale 20 novembre 1988, n. 26, nella legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, nella legge regionale 2 maggio 1993, n. 9, nella legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22, nella legge regionale 28 aprile 1995, n. 3, nella legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, nella legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.