§ 2.1.230 - L.R. 17 marzo 2017, n. 4.
Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/03/2017
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Disposizioni organizzative conseguenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.
Art. 2.  Potenziamento degli organici degli uffici regionali a seguito della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.1.230 - L.R. 17 marzo 2017, n. 4. [1]

Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.

(B.U. 28 marzo 2017, n. 13 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. Disposizioni organizzative conseguenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.

1. Dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale concernente la delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, nelle more del potenziamento degli organici come eventualmente individuato anche negli appositi accordi stipulati con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, fino al 31 dicembre 2021, al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari, sono confermate le unità di personale regionale presso gli stessi, nel numero massimo di 25 unità, come stabilito dai precedenti accordi. A tale scopo, fino alla medesima data, possono essere disposte assunzioni di personale a tempo determinato, ovvero prorogati, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, fatto salvo, per quanto riguarda le singole posizioni, il rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili.

1-bis. Al fine di consentire il mantenimento dell’entità del personale in servizio al momento dell’entrata in vigore della norma di attuazione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, possono essere assunte fino a un massimo di 70 unità di personale a tempo determinato o in posizione di comando fino al 31 dicembre 2021.

2. Fino alla ridefinizione della struttura organizzativa regionale, la struttura di coordinamento degli uffici giudiziari è individuata nella Segreteria della Giunta regionale.

 

     Art. 2. Potenziamento degli organici degli uffici regionali a seguito della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.

1. All'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "legge regionale di stabilità 2016" sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. A seguito dell'entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale concernente la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, al fine di potenziare gli uffici centrali, può essere disposta l'assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di 25 unità, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

3-ter. Le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato presso gli uffici del Giudice di pace possono essere disposte solamente in caso di cessazione dal servizio di personale a tempo indeterminato.";

b) nel comma 4 le parole: "del comma 3" sono sostituite dalle parole: "dei commi 3, 3-bis e 3-ter".

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 27 luglio 2020, n. 3.