Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 13/03/2019 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’art. 48 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 37 e alla legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2 |
Art. 3. Riscossione del gettito derivante dalla lotta all'evasione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, Addizionale regionale all'IRPEF ed IVA |
Art. 4. Disposizioni di adeguamento all’art. 19 del Tusp in materia di società partecipate |
Art. 5. Disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione |
Art. 6. Usi civici – Semplificazione delle procedure di legittimazione |
Art. 7. Modifica della legge regionale 8 settembre 1998, n. 35 |
Art. 8. Processi di controllo del territorio |
Art. 9. Modifiche al paragrafo 1.2.1.4. dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010 n. 1 |
Art. 10. Modifiche all’art. 38 della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38 |
Art. 11. Modifiche ed integrazioni al Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 2260/2010 come modificato dalla D.G.R. n. 41/2016 in attuazione della L.R. n. 8/2012 e s.m.i. |
Art. 12. Modifiche all’art. 3 bis della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 e s.m.i. |
Art. 13. Modifiche all’art. 11 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 |
Art. 14. Modifiche all’art. 14 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 ed al P.I.E.A.R. |
Art. 15. Abrogazione delle disposizioni in materia di remunerazione dei medici di continuità assistenziale |
Art. 16. Modifiche all’art. 10 della L.R. 9 gennaio 1995, n. 2 e s.m.i. |
Art. 17. Abrogazione dell’art. 47 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38 |
Art. 18. Abrogazione dell’art. 42 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38 |
Art. 19. Integrazioni all’art. 24 della L R. 20 novembre 2017, n. 28 |
Art. 20. Modifica dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 20 della L.R. 20 agosto 2018 n. 20 |
Art. 21. Abrogazione comma 1, lettera e) dell’art. 6 della L.R. 30 novembre 2018, n. 46 |
Art. 22. Modifica del punto 1.2 dell’Allegato “A” della L.R. 16 novembre 2018, n. 35 |
Art. 23. Potenziamento dei Centri per l’impiego |
Art. 24. Disposizioni di modifica della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 |
Art. 25. Variazione al Piano di Dimensionamento scolastico |
Art. 26. Procedure di cui alla legge regionale n. 38/1997 |
Art. 27. Strutture socio-sanitarie |
Art. 28. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore |
§ 1.5.28 - L.R. 13 marzo 2019, n. 4. [1]
Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento della Regione Basilicata
(B.U. 14 marzo 2019, n. 12 Speciale)
Art. 1. Modifiche all’art. 48 della
1. Al comma 1 dell’art. 48 della
2. I commi 2 e 3 dell’art. 48 della
Art. 2. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’art. 1 della
2. All’art. 3 della
- il comma 4 è abrogato;
- al comma 6, l’espressione “di cui al comma 4” è eliminata.
3. All’art. 5 della
- al comma 11, lettera a) le definizioni “cervidi e bovidi” sono sostituite con la definizione “cinghiali”;
- il comma 12 è così sostituito: “I proventi delle attività di cui al comma 11, lettera a) sono vincolati al ristoro dei danni alle colture agricole, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione della specie”.
4. All’art. 6 della
- al comma 2 l’espressione “dalle attività di controllo di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 2/1995” è sostituita con l’espressione “dalle attività di caccia di selezione”;
- al comma 3 l’espressione “dalle attività di controllo” è sostituita con l’espressione “dalle attività di caccia di selezione”.
5. All’art. 8, comma 1, lettera e) della
6. All’art. 31 bis della
7. L’art. 28, comma 2, della
8. Al comma 2 bis dell’art. 28 della
Art. 3. Riscossione del gettito derivante dalla lotta all'evasione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, Addizionale regionale all'IRPEF ed IVA
1. ln coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione ed in conformità all'articolo 24 del
2. I proventi di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e Addizionale regionale all'IRPEF, interessi e sanzioni.
3. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del
4. Le modalità del riversamento dei proventi di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite nella convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 10, comma 4, del
5. La Regione concorre all'attività di recupero fiscale principalmente mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.
Art. 4. Disposizioni di adeguamento all’art. 19 del Tusp in materia di società partecipate
1. La Giunta regionale verifica, con cadenza annuale e triennale, il rispetto del contenimento dei costi delle società nelle quali possegga, in qualità di socio, una partecipazione totalitaria o di controllo ex art. 2359 c. c., in conformità ai criteri e indirizzi dettati con proprie Direttive adottate in applicazione dell’art. 19 del
2. Al comma 1 dell’art. 49 della
Art. 5. Disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione [3]
1. Sul territorio della Regione Basilicata, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’art. 2 comma 1, lettera a) del
Art. 6. Usi civici – Semplificazione delle procedure di legittimazione
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. Semplificazione delle procedure
1. Sono legittimate, ai sensi della
2. Le conseguenti operazioni di aggiornamenti dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica e quelle di affrancazione dei canoni stessi, relativa all’applicazione del comma 1, sono delegate ai Comuni di competenza.
3. Le terre civiche gravate di canone, riportate negli stati degli arbitrati occupatori, di cui al comma 1 e legittimate ai sensi dello stesso comma, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abilitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi Comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche, riportate negli stati degli arbitrati occupatori di cui al comma 1, che riguardano immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.
4. Nel caso di acquisto del suolo dal Comune senza la preventiva autorizzazione, il provvedimento in sanatoria regolarizza l'acquisto al prezzo già pagato risultante dall'atto pubblico, senza necessità di ulteriore pagamento di indennizzo in favore del Comune stesso in quanto originario soggetto alienante.”.
Art. 7. Modifica della
1. L’articolo 5, comma 1, lettera c) della
1. “Le guide ambientali ed escursionistiche, iscritte in associazioni di categoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.
Art. 8. Processi di controllo del territorio
1. La Regione Basilicata, al fine di migliorare i processi di controllo del territorio e fornire maggiore sicurezza ai cittadini lucani, utilizza il Fondo Unico Autonomie Locali di cui alla
2. I Comuni interessati da ricorrenti e significativi episodi di attentati alla proprietà privata possono avvalersi dei fondi indicati al comma 1 della presente norma finalizzati a forme di vigilanza del territorio ad integrazione di quelle già in essere stipulando a tal fine apposite convenzioni con le imprese private di vigilanza.
3. La Regione Basilicata adotta apposito regolamento attuativo.
Art. 9. Modifiche al paragrafo 1.2.1.4. dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con
1. Al paragrafo 1.2.1.4 “Requisiti di sicurezza” alla lettera a-bis) il numero “2,5” è sostituito dal numero “2,0”.
Art. 10. Modifiche all’art. 38 della
1. Al comma 1 dell’art. 38 alla lettera d-ter) le parole “e comunque non inferiore a 200 m” sono sostituite dalle parole “e comunque non inferiore a 150 m”.
Art. 11. Modifiche ed integrazioni al Disciplinare di cui alla
1. All’art. 3 Definizioni del Disciplinare, al comma 1 lettera c) dopo le parole “di cui all’art. 9, comma 3 della legge n. 133/94”, sono aggiunte le seguenti parole “in ogni caso tali unità immobiliari devono risultare anagraficamente sede di residenza e conformi allo strumento vigente alla data di entrata in vigore della
2. All’art. 4, comma 2, lettera b) le parole “e della volumetria ad esse sottesa in misura superiore al 35%,” sono eliminate.
Art. 12. Modifiche all’art. 3 bis della
1. Dopo il comma 1 dell’art. 3 bis della
“1 bis. Il termine di 90 giorni previsto al comma 1 per la presentazione della documentazione prescritta dall’Appendice A del P.I.E.A.R. per il rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art. 12 del
Art. 13. Modifiche all’art. 11 della
1. [Il comma 2 dell’art. 11 della
“2. La disposizione di cui al comma 1, lett. b) si applica a condizione che l’istanza di autorizzazione soggetta a PAS rispetti i limiti e le condizioni stabilite all’art. 6.”] [8].
2. Il comma 4 dell’art. 11 della
3. [Dopo il comma 6 dell’art. 11 della
“7. Nelle more della adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del
Art. 14. Modifiche all’art. 14 della
1. Dopo il comma 4 dell’art. 14 della
“6. Il termine di inizio dei lavori di costruzione stabilito nel provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dell’art. 12 del
2. Al paragrafo 2.2.3.3. dell'Appendice "A" del P.I.E.A.R., approvato con la
“3. Utilizzo di moduli fotovoltaici costruiti in data non anteriore a 2 anni rispetto alla data di installazione; è consentito il riutilizzo di moduli fotovoltaici provenienti da altri impianti autorizzati e realizzati in Regione, purché soddisfino la condizione di cui al punto 2.”.
Art. 15. Abrogazione delle disposizioni in materia di remunerazione dei medici di continuità assistenziale
1. La
2. La
3. Resta abrogato l’articolo 15 della
Art. 16. Modifiche all’art. 10 della
1. Al comma 2 dell’art. 10 della
2. Ai commi 3, 4, 5 e 7 dell’art. 10 della
Art. 17. Abrogazione dell’art. 47 della
1. Il comma 1 dell’art. 47 della
Art. 18. Abrogazione dell’art. 42 della
1. L’art. 42 della
Art. 19. Integrazioni all’art. 24 della L R. 20 novembre 2017, n. 28
1. All’articolo 24 della
“1-bis. Nelle more dell’insediamento degli Organi del Parco e dell’implementazione delle procedure relative al personale, di cui all’art. 13 della presente legge, il Commissario di cui al successivo Art.32 è autorizzato ad avvalersi delle risorse umane e strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio delle funzioni relative alla gestione del patrimonio forestale regionale ricadente nell’area del Parco. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione che individua, per ciascuna funzione, i rispettivi ruoli e compiti.”
1-ter. Ai fini dell’attuazione dei programmi comunitari e delle attività amministrative connesse agli interventi e misure ricadenti nelle aree di cui al comma 1 in materia forestale, l’Ente Parco si avvale del Consorzio Unico di Bonifica della Basilicata, nell’ambito delle funzioni al medesimo conferite e secondo le modalità di cui all’art. 7 comma 1 della L.R. n.1/17.”.
Art. 20. Modifica dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 20 della
1. Nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 20 della
Art. 21. Abrogazione comma 1, lettera e) dell’art. 6 della
1. La lettera e) del comma 1 dell’art. 6 è abrogata.
Art. 22. Modifica del punto 1.2 dell’Allegato “A” della
1. L’ultimo periodo del punto 1.2 dell’Allegato “A” della
“Il criterio è escludente per gli impianti di deposito su suolo e termovalorizzazione. Il criterio è penalizzante per tutte le altre tipologie di impianti.”.
Art. 23. Potenziamento dei Centri per l’impiego
1. L’attuazione delle disposizioni dettate dal comma 258 dell’art. 1 della
Art. 24. Disposizioni di modifica della
1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 27 della legge regionale 30 dicembre n. 39 sono differiti al 31 dicembre 2020.
2. Alla provincia di Matera è, altresì, conferita, fino al 3 dicembre 2020, apposita delega limitatamente alla gestione del vivaio provinciale in agro di Pomarico.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la provincia di Matera si avvale del personale attualmente utilizzato presso il suddetto vivaio.
4. Le risorse finanziaria per l’esercizio delle deleghe trovano copertura a valere sul contributo ordinario per funzioni non fondamentali di cui alla legge di stabilità dell’esercizio 2019.
Art. 25. Variazione al Piano di Dimensionamento scolastico
1. In considerazione dei trend demografici in atto e dei correlati andamenti delle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle more di avviare la programmazione integrata di edilizia scolastica, dei servizi e del sistema dei trasporti correlati e funzionali, la Giunta regionale è autorizzata a variare il vigente Piano di Dimensionamento Scolastico, esclusivamente nei casi già previsti, al fine di garantire per l’anno scolastico 2019-2020 il dimensionamento e la relativa autonomia delle scuole interessate.
Art. 26. Procedure di cui alla
1. Al fine di meglio regolamentare le procedure di cui alla
Art. 27. Strutture socio-sanitarie
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari essenziali, nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale in materia di autorizzazione di cui alla
Art. 28. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Così rettificata con Avviso pubblicato nel B.U. 21 marzo 2019, n. 14.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 2020, n. 88, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 2020, n. 88, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2020, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2020, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2020, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[8] Comma abrogato dall'art. 1 della
[9] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2020, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.