§ 6.2.325 - L.R. 20 agosto 2018, n. 18.
Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:20/08/2018
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020
Art. 2.  Variazione delle tabelle di autorizzazione
Art. 3.  Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8
Art. 4.  Istituzione fondo rotativo per la progettazione relativa al Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”
Art. 5.  Modifica alla Legge regionale 2 dicembre 1996, n. 59 in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva
Art. 6.  Fondo integrativo regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
Art. 7.  Modifiche ed integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva L.A.B. (Lavoro e [...]
Art. 8.  Disposizioni in materia di valorizzazione artistico-culturale
Art. 9.  Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18
Art. 10.  Disposizioni in materia di subentro del Consorzio di Bonifica della Basilicata nelle funzioni di cui alla legge regionale n.1/2017 e di liquidazione del patrimonio dei disciolti Consorzi di [...]
Art. 11.  Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1
Art. 12.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35
Art. 13.  Trasferimento di beni immobili dell’ATER di Potenza al patrimonio indisponibile della Regione Basilicata
Art. 14.  Legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018” - Adeguamenti normativi
Art. 15.  Modifiche all’art. 1 della legge regionale 27 giugno 2018, n. 10
Art. 16.  Sviluppo Basilicata S.p.A. Riduzione del capitale sociale
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 6.2.325 - L.R. 20 agosto 2018, n. 18.

Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020

(B.U. 20 agosto 2018, n. 34 Speciale)

 

Art. 1. Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020

1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2018, 2019 e 2020, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 1A, 1B e 1C, annessi alla presente legge.

2. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione pluriennale 2018, 2019 e 2020, sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 2 annesso alla presente legge.

 

     Art. 2. Variazione delle tabelle di autorizzazione

1. Le tabelle A e B allegate alla Legge 31 maggio 2018, n. 8 “Legge di stabilità regionale 2018”, relative alle autorizzazioni di spesa sono sostituite dalle tabelle A1 e B1 allegate alla presente legge.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 è così sostituito:

“2. Sempre al fine di assicurare il compimento della riforma di cui al comma 1 sono stanziate le seguenti somme:

- per gli esercizi 2019 e 2020, € 200,000,00 a valere sulla Missione 20 programma 3;

- per l’esercizio 2019, € 2.600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 3;

- per l’esercizio 2019, € 600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 11;

- per l’esercizio 2019, € 100.000,00 e per l’esercizio 2020, € 40.000,00 a valere sulla Missione 4 programma 2.”.

 

     Art. 4. Istituzione fondo rotativo per la progettazione relativa al Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”

1. La Regione intende razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici di cui al Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, per l’esercizio 2018 è istituito alla Missione 14, Programma 01, titolo III, il capitolo di spesa “Fondo rotativo per la progettazione di cui al Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”, con una dotazione di euro 500.000,00. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per disciplinare le modalità operative e di attuazione del Fondo [1].

3. La copertura finanziaria dell’onere di cui al presente articolo viene assicurata attraverso la variazione in diminuzione di euro 500.000,00 di apposito capitolo di spesa già istituito a valere sulla Missione 14, Programma 01, Titolo I, alimentato con le entrate di cui al Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010199 derivati dai proventi rinvenienti dagli accordi sul petrolio da destinare ai territori di cui alla legge regionale n. 40/1995 e s.m.i. per gli investimenti rientranti nel programma speciale [2].

 

     Art. 5. Modifica alla Legge regionale 2 dicembre 1996, n. 59 in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva [3]

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 59/1996 è aggiunto il seguente comma 2:

“2. Per dare attuazione a quanto stabilito nel precedente comma 1 è istituito uno fondo regionale per finanziare la quota di compartecipazione alla spesa di cui all’art. 12 della legge regionale n. 34/2015 per le prestazioni di medicina dello Sport, relative ad attività non agonistiche ovvero ad attività agonistiche dilettantistiche pari ad euro 60.000,00 per l’anno 2018, ad euro 70.000,00, per l’anno 2019 ed euro 70.000,00 per l’anno 2020 nell’ambito degli stanziamenti di cui alla Missione 13, Programma 02.”.

 

     Art. 6. Fondo integrativo regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale

1. Per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all’art. 25 della Legge n. 833/1978 è istituito un fondo integrativo regionale pari a € 400.000,00 per l’anno 2019 e pari a € 400.000,00 per l’anno 2020 alla Missione 13 Programma 02.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, provvede a definire i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 contestualmente alla definizione dei tetti di spesa per le medesime prestazioni e per i relativi anni.

1 bis. Per gli esercizi 2019 e 2020 la copertura delle spese quantificate al precedente comma 1, viene assicurata apportando le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

Stato di previsione delle uscite

Esercizio 2019

Variazione in aumento

Missione 13 Tutela della salute

Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 400.000,00

Variazione in diminuzione

Missione 13 – Tutela della salute

Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 100.000,00

Missione 11 – Soccorso civile

Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 200.000,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Macroaggretato 104 – Trasferimenti correnti

€ 100.000,00

Esercizio 2020

Variazione in aumento

Missione 13 – Tutela della salute

Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 400.000,00

Variazione in diminuzione

Missione 13 – Tutela della salute

Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Macroaggregato 104 –Trasferimenti correnti

€ 150.000,00

Missione 11 – Soccorso civile

Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 100.000,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 150.000,00 [4]

 

     Art. 7. Modifiche ed integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva L.A.B. (Lavoro e Apprendimento Basilicata)

1. All’art. 14, comma 9, della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole “per 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge”, sono soppresse e sostituite con le parole “non oltre il 30 giugno 2019”.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di valorizzazione artistico-culturale

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attività in materia di valorizzazione artistico-culturale, il contratto di collaborazione stipulato per tali finalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 12A2.2018/D.01645 del 12 luglio 2018, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

2. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al precedente comma 1, quantificata nella misura massima di euro 12.200,00, è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020, per l’esercizio 2018, sulla Missione 01 Programma 03.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18

1. [Al comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 l’espressione “Missione 12” è sostituita con l’espressione “Missione 05”] [5].

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di subentro del Consorzio di Bonifica della Basilicata nelle funzioni di cui alla legge regionale n.1/2017 e di liquidazione del patrimonio dei disciolti Consorzi di Bonifica

1. Nelle more del completamento delle procedure di liquidazione dei soppressi Consorzi e per evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività e funzioni il Consorzio di Bonifica della Basilicata (di seguito il Consorzio), subentrato a decorrere dal 1° gennaio 2018 nelle stesse ai sensi della legge regionale n. 1/2017:

a) provvede alla gestione ed utilizzazione delle opere pubbliche di cui all’art.4 della legge regionale n. 1/2017, fatte salve le competenze sulle specifiche opere dell’Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) e della Regione Basilicata;

b) subentra nel diritto d’uso di tutti i beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile ramo bonifica e ramo idrico già in uso ai disciolti consorzi;

c) utilizza, senza soluzione di continuità, i beni strumentali materiali ed immateriali appartenenti al patrimonio disponibile dei disciolti Consorzi e subentra nella titolarità degli stessi che dovessero residuare all’esito della liquidazione;

d) l’utilizzazione dei beni di cui alla precedente lettera c) dovrà essere regolata da appositi atti di concessione del diritto di uso da parte della gestione liquidatoria, da adottarsi entro 60 giorni dall’ultimazione degli inventari di cui al successivo comma 2.

2. Il Commissario liquidatore dei disciolti Consorzi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge redige l’inventario dei beni di cui alla lettera b) del precedente comma 1 in ragione della relativa natura e destinazione d’uso.

3. Il Consorzio subentra nel diritto di proprietà e nei connessi rapporti giuridici attivi e passivi sui beni che residuano dalla chiusura della procedura di liquidazione.

 

     Art. 11. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1

1. Al comma 2 dell’art. 33 della legge regionale n. 1/2017 l’espressione “con la stessa decorrenza” è sostituita dall’espressione “a far data dal 1° gennaio 2018”.

2. L’art. 39 della legge regionale n. 1/2017 è abrogato.

3. All’art.40 della legge regionale n. 1/2017 le parole da “ed ove…” a “..all’art.39” sono soppresse.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35

1. La lettera c) del comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 è così sostituito:

“c) le modalità di tenuta e l’aggiornamento dell’elenco;”.

2. Il Comma 14 dell’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 è così sostituito:

“14. L’incarico di revisore dei conti presso la Regione non è cumulabile con alcun altro incarico di revisore presso enti, organismi ed aziende strumentali della Regione, presso enti ed aziende del Sistema Sanitario Regionale.”.

 

     Art. 13. Trasferimento di beni immobili dell’ATER di Potenza al patrimonio indisponibile della Regione Basilicata

1. La porzione di immobile di proprietà dell’ATER di Potenza, sito in Potenza, Via Pretoria n. 277, è trasferito al patrimonio indisponibile della Regione Basilicata per essere adibito a sede di uffici regionali.

2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’ATER procede alla consegna dell’immobile in favore della Regione Basilicata mediante apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti della Regione e dell’ATER, a ciò espressamente delegati. Il verbale di consegna riporta i dati catastali completi identificativi dell’immobile oggetto di trasferimento.

3. Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dell’immobile ed è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri reali che gravano sul bene.

4. L’Ufficio Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata provvede alla trascrizione del verbale di consegna presso la Conservatoria dei RR.II. competente ed alla voltura catastale dei beni in favore della Regione Basilicata.

 

     Art. 14. Legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018” - Adeguamenti normativi

1. L’art. 8 “Interventi urgenti in materia di sicurezza urbana integrata” è abrogato.

2. L’art. 26 “Norme in materia di durata delle graduatorie delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale pubblicate entro il 31.12.2010” è abrogato.

3. All’art. 54 comma 1 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata" dopo la parola “Parchi” e prima della qualificazione “Regionali”, l’espressione “Nazionali e” è eliminata.

 

     Art. 15. Modifiche all’art. 1 della legge regionale 27 giugno 2018, n. 10 [6]

1. L’art. 1 della legge regionale n. 10/2018 è così sostituito:

“Articolo 1 Disposizioni in materia di sanità convenzionata

1. Fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, le attività correlate alle indennità aggiuntive di cui all’articolo 35, comma 1, alinee 1, 2 e 6 dell’Accordo Integrativo Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 dell’11 marzo 2008, poiché finalizzate ad assicurare la partecipazione dei medici di continuità assistenziale alle attività previste dagli accordi regionali primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'accordo collettivo nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, si intendono perseguite con l'apporto di tutti i professionisti che non abbiano negato la disponibilità allo svolgimento delle attività correlate.”.

 

     Art. 16. Sviluppo Basilicata S.p.A. Riduzione del capitale sociale

1. Atteso che Sviluppo Basilicata S.p.A. non dovrà assumere il ruolo di intermediazione finanziaria di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, già previsto dall’articolo 30 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, la Regione Basilicata, in qualità di Socio Unico della predetta società, provvede alla riduzione del capitale sociale della società medesima per l’importo di euro 2.500.000,00.

2. Sviluppo Basilica S.P.A. verificatesi le condizioni e il termine decorrente dal giorno di iscrizione della deliberazione di assemblea nel registro delle imprese di cui all’art. 2306 c.c. provvede entro i successivi 30 giorni a riversare nel bilancio regionale, ad apposito capitolo di entrata del titolo V, tipologia 100, l’importo di euro 2.500.000,00 riveniente dal capitale sociale di cui al comma precedente, il cui utilizzo avverrà nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 118/2001 e s.m.i. [7].

 

     Art. 17. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[3] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[4] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[5] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[6] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

[7] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.