Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 20/08/2018 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020 |
Art. 2. Variazione delle tabelle di autorizzazione |
Art. 3. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 |
Art. 4. Istituzione fondo rotativo per la progettazione relativa al Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra” |
Art. 5. Modifica alla Legge regionale 2 dicembre 1996, n. 59 in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva |
Art. 6. Fondo integrativo regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale |
Art. 7. Modifiche ed integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva L.A.B. (Lavoro e [...] |
Art. 8. Disposizioni in materia di valorizzazione artistico-culturale |
Art. 9. Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 |
Art. 10. Disposizioni in materia di subentro del Consorzio di Bonifica della Basilicata nelle funzioni di cui alla legge regionale n.1/2017 e di liquidazione del patrimonio dei disciolti Consorzi di [...] |
Art. 11. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 35 |
Art. 13. Trasferimento di beni immobili dell’ATER di Potenza al patrimonio indisponibile della Regione Basilicata |
Art. 14. Legge regionale 29 giugno 2018, n. 11 “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018” - Adeguamenti normativi |
Art. 15. Modifiche all’art. 1 della legge regionale 27 giugno 2018, n. 10 |
Art. 16. Sviluppo Basilicata S.p.A. Riduzione del capitale sociale |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 6.2.325 - L.R. 20 agosto 2018, n. 18.
Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020
(B.U. 20 agosto 2018, n. 34 Speciale)
Art. 1. Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020
1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2018, 2019 e 2020, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 1A, 1B e 1C, annessi alla presente legge.
2. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione pluriennale 2018, 2019 e 2020, sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 2 annesso alla presente legge.
Art. 2. Variazione delle tabelle di autorizzazione
1. Le tabelle A e B allegate alla
Art. 3. Modifica dell’articolo 7 della
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“2. Sempre al fine di assicurare il compimento della riforma di cui al comma 1 sono stanziate le seguenti somme:
- per gli esercizi 2019 e 2020, € 200,000,00 a valere sulla Missione 20 programma 3;
- per l’esercizio 2019, € 2.600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 3;
- per l’esercizio 2019, € 600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 11;
- per l’esercizio 2019, € 100.000,00 e per l’esercizio 2020, € 40.000,00 a valere sulla Missione 4 programma 2.”.
Art. 4. Istituzione fondo rotativo per la progettazione relativa al Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”
1. La Regione intende razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici di cui al Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, per l’esercizio 2018 è istituito alla Missione 14, Programma 01, titolo III, il capitolo di spesa “Fondo rotativo per la progettazione di cui al Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”, con una dotazione di euro 500.000,00. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per disciplinare le modalità operative e di attuazione del Fondo [1].
3. La copertura finanziaria dell’onere di cui al presente articolo viene assicurata attraverso la variazione in diminuzione di euro 500.000,00 di apposito capitolo di spesa già istituito a valere sulla Missione 14, Programma 01, Titolo I, alimentato con le entrate di cui al Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010199 derivati dai proventi rinvenienti dagli accordi sul petrolio da destinare ai territori di cui alla
Art. 5. Modifica alla
1. All’articolo 9 della
“2. Per dare attuazione a quanto stabilito nel precedente comma 1 è istituito uno fondo regionale per finanziare la quota di compartecipazione alla spesa di cui all’art. 12 della
Art. 6. Fondo integrativo regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
1. Per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all’art. 25 della
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, provvede a definire i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 contestualmente alla definizione dei tetti di spesa per le medesime prestazioni e per i relativi anni.
1 bis. Per gli esercizi 2019 e 2020 la copertura delle spese quantificate al precedente comma 1, viene assicurata apportando le seguenti variazioni di competenza e di cassa:
Stato di previsione delle uscite
Esercizio 2019
Variazione in aumento
Missione 13 Tutela della salute
Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti
€ 400.000,00
Variazione in diminuzione
Missione 13 – Tutela della salute
Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA
Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti
€ 100.000,00
Missione 11 – Soccorso civile
Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali
Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti
€ 200.000,00
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Macroaggretato 104 – Trasferimenti correnti
€ 100.000,00
Esercizio 2020
Variazione in aumento
Missione 13 – Tutela della salute
Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti
€ 400.000,00
Variazione in diminuzione
Missione 13 – Tutela della salute
Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Macroaggregato 104 –Trasferimenti correnti
€ 150.000,00
Missione 11 – Soccorso civile
Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali
Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti
€ 100.000,00
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti
€ 150.000,00 [4]
Art. 7. Modifiche ed integrazioni all’articolo 14 della
1. All’art. 14, comma 9, della
Art. 8. Disposizioni in materia di valorizzazione artistico-culturale
1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attività in materia di valorizzazione artistico-culturale, il contratto di collaborazione stipulato per tali finalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 12A2.2018/D.01645 del 12 luglio 2018, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.
2. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al precedente comma 1, quantificata nella misura massima di euro 12.200,00, è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020, per l’esercizio 2018, sulla Missione 01 Programma 03.
Art. 9. Modifiche all’articolo 29 della
1. [Al comma 3 dell’articolo 29 della
Art. 10. Disposizioni in materia di subentro del Consorzio di Bonifica della Basilicata nelle funzioni di cui alla legge regionale n.1/2017 e di liquidazione del patrimonio dei disciolti Consorzi di Bonifica
1. Nelle more del completamento delle procedure di liquidazione dei soppressi Consorzi e per evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività e funzioni il Consorzio di Bonifica della Basilicata (di seguito il Consorzio), subentrato a decorrere dal 1° gennaio 2018 nelle stesse ai sensi della
a) provvede alla gestione ed utilizzazione delle opere pubbliche di cui all’art.4 della
b) subentra nel diritto d’uso di tutti i beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile ramo bonifica e ramo idrico già in uso ai disciolti consorzi;
c) utilizza, senza soluzione di continuità, i beni strumentali materiali ed immateriali appartenenti al patrimonio disponibile dei disciolti Consorzi e subentra nella titolarità degli stessi che dovessero residuare all’esito della liquidazione;
d) l’utilizzazione dei beni di cui alla precedente lettera c) dovrà essere regolata da appositi atti di concessione del diritto di uso da parte della gestione liquidatoria, da adottarsi entro 60 giorni dall’ultimazione degli inventari di cui al successivo comma 2.
2. Il Commissario liquidatore dei disciolti Consorzi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge redige l’inventario dei beni di cui alla lettera b) del precedente comma 1 in ragione della relativa natura e destinazione d’uso.
3. Il Consorzio subentra nel diritto di proprietà e nei connessi rapporti giuridici attivi e passivi sui beni che residuano dalla chiusura della procedura di liquidazione.
Art. 11. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell’art. 33 della
2. L’art. 39 della
3. All’art.40 della
Art. 12. Modifiche all’articolo 12 della
1. La lettera c) del comma 7 dell’articolo 12 della
“c) le modalità di tenuta e l’aggiornamento dell’elenco;”.
2. Il Comma 14 dell’articolo 12 della
“14. L’incarico di revisore dei conti presso la Regione non è cumulabile con alcun altro incarico di revisore presso enti, organismi ed aziende strumentali della Regione, presso enti ed aziende del Sistema Sanitario Regionale.”.
Art. 13. Trasferimento di beni immobili dell’ATER di Potenza al patrimonio indisponibile della Regione Basilicata
1. La porzione di immobile di proprietà dell’ATER di Potenza, sito in Potenza, Via Pretoria n. 277, è trasferito al patrimonio indisponibile della Regione Basilicata per essere adibito a sede di uffici regionali.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’ATER procede alla consegna dell’immobile in favore della Regione Basilicata mediante apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti della Regione e dell’ATER, a ciò espressamente delegati. Il verbale di consegna riporta i dati catastali completi identificativi dell’immobile oggetto di trasferimento.
3. Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dell’immobile ed è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri reali che gravano sul bene.
4. L’Ufficio Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata provvede alla trascrizione del verbale di consegna presso la Conservatoria dei RR.II. competente ed alla voltura catastale dei beni in favore della Regione Basilicata.
Art. 14.
1. L’art. 8 “Interventi urgenti in materia di sicurezza urbana integrata” è abrogato.
2. L’art. 26 “Norme in materia di durata delle graduatorie delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale pubblicate entro il 31.12.2010” è abrogato.
3. All’art. 54 comma 1 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata" dopo la parola “Parchi” e prima della qualificazione “Regionali”, l’espressione “Nazionali e” è eliminata.
Art. 15. Modifiche all’art. 1 della
1. L’art. 1 della
“Articolo 1 Disposizioni in materia di sanità convenzionata
1. Fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, le attività correlate alle indennità aggiuntive di cui all’articolo 35, comma 1, alinee 1, 2 e 6 dell’Accordo Integrativo Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 dell’11 marzo 2008, poiché finalizzate ad assicurare la partecipazione dei medici di continuità assistenziale alle attività previste dagli accordi regionali primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'accordo collettivo nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, si intendono perseguite con l'apporto di tutti i professionisti che non abbiano negato la disponibilità allo svolgimento delle attività correlate.”.
Art. 16. Sviluppo Basilicata S.p.A. Riduzione del capitale sociale
1. Atteso che Sviluppo Basilicata S.p.A. non dovrà assumere il ruolo di intermediazione finanziaria di cui all’art. 106 del
2. Sviluppo Basilica S.P.A. verificatesi le condizioni e il termine decorrente dal giorno di iscrizione della deliberazione di assemblea nel registro delle imprese di cui all’art. 2306 c.c. provvede entro i successivi 30 giorni a riversare nel bilancio regionale, ad apposito capitolo di entrata del titolo V, tipologia 100, l’importo di euro 2.500.000,00 riveniente dal capitale sociale di cui al comma precedente, il cui utilizzo avverrà nel rispetto della disciplina di cui al
Art. 17. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[3] Articolo così modificato dall'art. 4 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[5] Comma abrogato dall'art. 6 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 15 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 7 della