§ 3.2.36 - L.R. 11 gennaio 2017, n. 1.
Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:11/01/2017
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Comprensorio di bonifica
Art. 3.  Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e di salvaguardia ambientale
Art. 4.  Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
Art. 5.  Opere di competenza privata
Art. 6.  Funzioni del Consorzio di bonifica
Art. 7.  Forestazione
Art. 8.  Concertazione, accordi di programma e affidamento degli interventi
Art. 9.  Contributi consortili
Art. 10.  Disposizioni sul servizio idrico integrato
Art. 11.  Natura giuridica
Art. 12.  Organi
Art. 13.  Statuto
Art. 14.  Partecipazione al Consorzio
Art. 15.  Catasto consortile
Art. 16.  Diritto di voto
Art. 17.  Ineleggibilità
Art. 18.  Assemblea
Art. 19.  Poteri dell’assemblea
Art. 20.  Organo Amministrativo
Art. 21.  Revisore dei conti
Art. 22.  Direttore generale
Art. 23.  Ufficiale rogante
Art. 24.  Bilancio di previsione
Art. 25.  Bilancio pluriennale
Art. 26.  Conto consuntivo
Art. 27.  Controllo regionale sugli atti consortili
Art. 28.  Interventi sostitutivi e ispezioni
Art. 29.  Scioglimento degli organi
Art. 30.  Ricorsi
Art. 31.  Scioglimento dei Consorzi esistenti
Art. 32.  Gestione transitoria delle attività consortili
Art. 33.  Subentro del nuovo consorzio
Art. 34.  Norme transitorie
Art. 35.  Disposizioni finanziarie
Art. 36.  Concessioni in essere
Art. 37.  Rapporti pendenti
Art. 38.  Norme sulla liquidazione
Art. 39.  Fondo straordinario di riserva
Art. 40.  Intervento regionale nella fase della liquidazione
Art. 41.  Viabilità consortile
Art. 42.  Acquedotti rurali
Art. 43.  Concessioni
Art. 44.  Norma di rinvio e abrogazione
Art. 45.  Entrata in vigore


§ 3.2.36 - L.R. 11 gennaio 2017, n. 1.

Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio

(B.U. 16 gennaio 2017, n. 1)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione promuove e organizza l’attività di bonifica integrale e di irrigazione quali azioni di interesse pubblico finalizzate a garantire:

a) la sicurezza idraulica e la manutenzione, la conservazione e la difesa del territorio;

b) la provvista, la regimentazione, l’uso plurimo e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo;

c) la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;

d) il risparmio idrico, l’attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali;

e) la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale.

2. Le attività di cui al precedente comma sono svolte in base al Piano generale di bonifica, di irrigazione e di difesa e valorizzazione del territorio rurale ed ai piani triennali attuativi di cui al successivo articolo 3 ed in modo coordinato con gli obbiettivi e le azioni del Piano di Bacino di cui all’art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e degli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli enti locali.

3. La presente legge disciplina, altresì, le modalità dell’intervento pubblico per la bonifica, l’irrigazione e la difesa e la valorizzazione del territorio rurale che si realizza tenendo conto delle direttive dell’Unione Europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, secondo le previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica, di irrigazione e di difesa e valorizzazione del territorio rurale con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche e del territorio, con gli indirizzi e le direttive del Piano di Bacino e degli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione in materia di agricoltura, di lavori pubblici e di tutela del territorio rurale e forestale e secondo i principi della concertazione e collaborazione fra gli enti aventi specifica competenza nei rispettivi settori.

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

 

     Art. 2. Comprensorio di bonifica

1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica, dell’irrigazione e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, l’intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio di bonifica denominato “Consorzio di Bonifica della Basilicata”.

2. Nell’ambito dell’unico comprensorio di bonifica il Consorzio individua una struttura centrale con sede a Matera, nell’attuale sede del Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, e tre unità operative territoriali già esistenti relative alle aree Alta Val d’Agri, Bradano e Metaponto e Vulture Alto Bradano.

3. L’entrata in vigore della presente legge produce gli effetti di cui all’art. 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

 

CAPO III

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

 

     Art. 3. Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e di salvaguardia ambientale [1]

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.

2. Il Piano definisce:

a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell’irrigazione e del territorio rurale;

b) l’ipotesi di riordino irriguo;

c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione della Regione;

d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;

e) le principali attività, opere e interventi da attuare con i tempi e le risorse di massima necessari;

f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all’art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;

g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;

h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale, tra cui gli interventi di forestazione.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di Politiche agricole, previa conferenza di servizi istruttoria con i competenti Uffici del Dipartimento preposto alle Politiche ambientali, Urbanistica ed Infrastrutture predispone e propone alla Giunta regionale, con il supporto tecnico del Consorzio di bonifica, il piano e ne dispone la pubblicazione sul BUR e, prima dell’invio al Consiglio regionale, lo sottopone agli altri enti pubblici interessati che possono presentare proposte e osservazioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Il Consiglio regionale, in sede di definitiva approvazione, accoglie le osservazioni ovvero le rigetta previa motivazione.

4. Il Piano di cui al comma 1 è attuato mediante programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione predisposti dal Consorzio di bonifica ed approvati dalla Giunta regionale in funzione delle disponibilità finanziarie proprie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari.

5. Su motivata richiesta del Consorzio di bonifica il programma triennale può essere modificato o integrato dalla Giunta regionale semprechè la modifica o l’integrazione sia coerente con il Piano generale.

6. Nell’elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l’assetto del territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

7. La Giunta regionale autorizza il Consorzio di bonifica a eseguire interventi non previsti nel programma triennale, se questi si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili.

8. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio di bonifica l’attuazione di progetti speciali anche in deroga al Piano ed al piano triennale.

9. Nelle more dell’approvazione del Piano gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio di bonifica.

10. Gli interventi compresi nel Piano, nei programmi triennali o approvati ai sensi dei precedenti commi 6, 7 e 8, sono dichiarati urgenti ed indifferibili e l’espropriazione è disciplinata dalla vigente legislazione in materia.

 

     Art. 4. Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione

1. Sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di sistemazione, difesa e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui;

b) le opere di captazione, raccolta, approvvigionamento, adduzione, utilizzazione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità;

c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

d) gli impianti idrovori;

e) le opere di cui all’art.166 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;

g) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose;

h) le opere di contenimento del dilavamento e dell’erosione dei terreni;

i) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, ivi comprese quelle di cui all’art.1 comma 3 lett. c) del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102;

j) le opere di riordino fondiario;

k) le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;

l) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

m) le opere di manutenzione straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere.

2. All’esecuzione delle opere di cui al comma 1 la Regione provvede, di norma, tramite concessione al Consorzio di bonifica.

3. Salvo che per le opere di cui al successivo art. 6, comma 3, la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché a decorrere dalla data di ultimazione delle nuove opere, spetta al Consorzio di bonifica ed i relativi oneri, unitamente alle spese di funzionamento del Consorzio, sono posti a carico dei soggetti consorziati.

4. Le opere realizzate ai sensi del presente articolo appartengono al demanio regionale. Appartengono altresì al demanio regionale le aree espropriate dal Consorzio o acquisite tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle stesse opere. Agli adempimenti di legge concernenti la stipula dell’atto di cessione volontaria, le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il Consorzio dandone comunicazione alla Giunta Regionale.

5. I diritti di servitù costituiti per l’esecuzione di opere di tubazione sono iscritti a favore del demanio regionale.

6. La Regione contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell’esecuzione delle opere che entrano a far parte del demanio regionale, dispone in favore del Consorzio la costituzione del diritto d’uso sulle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell’eventuale provvedimento di esproprio.

7. La Giunta regionale, in presenza di motivate circostanze, può concorrere alla spesa relativa al sollevamento delle acque irrigue e di scolo eccedenti il costo ordinario ed alle spese di manutenzione e gestione entro i limiti di cui all’art. 35, comma 2.

 

     Art. 5. Opere di competenza privata

1. Sono di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie ed a loro carico tutte le opere minori giudicate necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n.215 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I proprietari possono affidare l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di tali opere ed altresì quelle di miglioramento fondiario volontario, al Consorzio di bonifica.

3. L’esecuzione delle opere di cui al primo comma, in caso di inadempienza da parte dei privati, è affidata al Consorzio di bonifica con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore delegato.

4. Le spese relative alle opere di cui al presente articolo sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili che vi abbiano interesse, in rapporto ai benefici conseguiti. Il riparto è contenuto nello stesso decreto di cui al precedente comma tre.

5. La Regione può concorrere nella spesa ritenuta ammissibile o attraverso l’erogazione di contributi o mediante l’assunzione a proprio carico degli interessi su operazioni di mutuo.

 

     Art. 6. Funzioni del Consorzio di bonifica

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, competono le seguenti funzioni:

a) elaborazione di una proposta organica per il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;

b) elaborazione delle proposte dei piani triennali attuativi;

c) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al precedente articolo 4;

d) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al precedente articolo 5 di competenza dei privati previo l’affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui al comma 3 del precedente articolo 5, in sostituzione dei medesimi;

e) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse e per l’approvvigionamento idrico delle imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

f) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall’art.144, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

g) elaborazione ed attuazione dei piani di riordino fondiario;

h) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere di bonifica e di irrigazione;

i) vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;

j) accertamento e contestazione delle violazioni previste dalla disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica, nonché all’erogazione delle relative sanzioni;

k) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all’art.1, anche in collaborazione con altri enti, di attività di studio e sperimentazione di interesse per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenza circa la bonifica e l’irrigazione finalizzate anche ad un uso corretto e responsabile della risorsa idrica.

2. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche affidate al Consorzio per la manutenzione e l’esercizio, il Consorzio di bonifica ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 provvede al rilascio delle concessioni e delle licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio rientrando tra quelli previsti dall’art.100 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215.

3. Alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza del Consorzio di bonifica dalla presente legge e dichiarate di preminente interesse regionale dal Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale o con specifica delibera di Giunta regionale, si provvede con onere a totale onere della Regione.

4. Le Autorità di Bacino o la Regione, possono affidare al Consorzio la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei programmi attuativi dei Piani di bacino.

5. Le Aree Programma ovvero gli enti ed organismi ad essa subentranti, le Unioni dei Comuni ed i Comuni possono affidare, con oneri a loro carico e secondo le modalità da stabilirsi in apposite convenzioni, al Consorzio di bonifica la progettazione e la realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere ed impianti nell’ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi delegate dalla Regione.

6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, il Consorzio di bonifica, per le finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari e della normativa nazionale di settore, affida preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 codice civile, appartenenti al Consorzio, iscritti nel registro delle imprese e che operano nel comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all’art.15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dell’art. 2, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 7. Forestazione [2]

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 come modificato dall'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, con delibera di Giunta regionale, l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 è attuato, a far data dal 1° gennaio 2018, mediante il Consorzio di bonifica che agisce di concerto con gli enti statali e regionali di gestione dei Parchi naturali ove eventualmente dovessero risultare interessati i relativi territori.

2. La delibera di Giunta regionale definisce le funzioni, l'ambito territoriale e l'eventuale durata.

 

     Art. 8. Concertazione, accordi di programma e affidamento degli interventi

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra il Consorzio di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Salvo che la Regione non intenda operare ai sensi del precedente art. 7, gli accordi di cui al comma 1 possono avere ad oggetto anche la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, l’esercizio e la vigilanza delle opere di cui alle lettere h), l) e u) dell’art. 2 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42.

3. Il Consorzio di bonifica può altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obbiettivi comuni rientranti nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali.

 

     Art. 9. Contributi consortili [3]

1. Il Consorzio di bonifica elabora, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione, di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei medesimi benefici e definisce l’indice contributivo di ciascun immobile.

2. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica e di irrigazione.

3. La proposta di piano con relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati secondo le procedure previste dallo statuto del Consorzio ed in mancanza di esse secondo apposite direttive predisposte dalla Giunta regionale.

4. Il piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le Aree Programma interessate o gli altri enti o organismi ad esse subentranti, e sono pubblicati sul BUR e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio. La pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.

5. I benefici derivanti dall’attività di bonifica e di irrigazione consentono di conservare o di incrementare il valore degli immobili. I benefici in relazione alla diversa natura dei suoli e alle dinamiche idrauliche che vengono governate sul territorio a beneficio diretto dello stesso, possono essere:

a) di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli interventi di bonifica, nonché dalle opere di regimentazione delle acque superficiali finalizzate a difendere il territorio dal dissesto idrogeologico;

b) di natura idraulica e di bonifica, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico delle opere di bonifica che preservano il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno delle acque, comunque generati;

c) di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere di bonifica, di accumulo, di derivazione, di adduzione, di circolazione e di distribuzione di acque irrigue;

d) di tutela ambientale e di valorizzazione ai fini fruitivi del territorio, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dall’irrigazione, dalla bonifica e dall’azione di manutenzione e presidio dei corsi d’acqua e dei canali gestiti dal Consorzio che costituiscono componenti paesaggistiche.

6. I benefici di cui al precedente comma 5 lettera d), possono essere in favore di privati beneficiari o di enti locali rappresentanti il beneficio diffuso cui lo stesso si riferisce.

7. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e hanno natura tributaria.

8. In caso di proprietà indivisa l’obbligazione tributaria è solidale ed il Consorzio richiede il pagamento preferibilmente al comproprietario titolare della maggiore quota individuale, ovvero, in caso di quote uguali, al primo intestatario della partita catastale semprechè gli stessi abbiano i loro dati fiscali validati dall’Agenzia delle Entrate. Diversamente l’iscrizione a ruolo e la richiesta di pagamento potrà essere rivolta ad altro cointestatario i cui dati siano validati dall’Agenzia delle Entrate.
9. L’ammontare annuo del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui al comma 1.

10. Per i beni immobili agricoli ed extra agricoli, la cui dismissione sia stata affidata all’A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura) sono obbligati al pagamento dei contributi consortili gli assegnatari e/o i detentori dei suddetti immobili, in luogo dell’ente proprietario, i quali in via esclusiva godono del beneficio derivante dalle opere irrigue la cui gestione è affidata al Consorzio di bonifica.

11. Per i beni immobili per i quali gli strumenti urbanistici subordinano l’attività edificatoria all’approvazione di piani attuativi ad iniziativa pubblica e fino all’approvazione degli stessi, ai fini della contribuenza consortile sono a tutti gli effetti da considerarsi come terreni agricoli.

12. Allo scopo di conseguire l’equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito degli scarichi anche se depurati è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal Consorzio di bonifica.

13. Il Consorzio di bonifica provvede al censimento dei singoli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi il Consorzio rivede gli atti di concessione individuando il relativo canone da determinare in proporzione al beneficio ottenuto e rilascia nuovo titolo abilitativo.

 

     Art. 10. Disposizioni sul servizio idrico integrato

1. I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane o in zone ricoperte dagli strumenti urbanistici esecutivi facenti parte del comprensorio di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura ai sensi dell’art.155 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono esentati dal pagamento del contributo consortile riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoritiche.

2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l’eventuale quota riferibile alle acque meteoritiche non ricomprese nella definizione di “acque reflue urbane” di cui all’art. 74, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell’ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Consorzio di bonifica stipula apposita convenzione con l’Ente di governo delle risorse idriche sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale la quale esercita i poteri sostitutivi ove fra i predetti enti non venga stipulata la convenzione nel termine assegnato dalla stessa Regione.

 

CAPO IV

DISCIPLINA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

 

     Art. 11. Natura giuridica

1. Il Consorzio di bonifica è un ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio.

 

     Art. 12. Organi

1. Gli organi del Consorzio di bonifica sono:

1) l’assemblea consortile;

2) l’organo amministrativo;

3) il revisore dei conti.

2. Gli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

 

     Art. 13. Statuto

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica, in conformità con le previsioni della presente legge.

2. E’ adottato dall’assemblea consortile a maggioranza assoluta dei voti ed è approvato dal Consiglio regionale.

3. Successivamente alla sua adozione viene pubblicato all’Albo consortile e sul sito internet dello stesso.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo consortile possono essere presentate osservazioni e opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e opposizioni ed alle controdeduzioni consortili, è trasmesso alla Giunta regionale per la relativa istruttoria e l’inoltro al Consiglio regionale. Il testo approvato dal Consiglio regionale viene pubblicato sul BUR.

5. Salvo quanto previsto al successivo comma 7, eventuali modifiche dello statuto sono approvate con il rispetto delle procedure di cui ai precedenti commi.

6. In particolare lo statuto definisce:

a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;

b) la composizione dell’organo amministrativo

c) le disposizioni per l’elezione degli organi consortili;

d) gli ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza degli organi del Consorzio;

e) le eventuali maggioranze diverse per il funzionamento dell’assemblea diverse da quelle individuate dalla presente legge;

f) le competenze della struttura tecnica e amministrativa e le modalità del relativo esercizio;

g) l’individuazione e la delimitazione territoriale degli ambiti funzionali omogenei di cui all’articolo 2, comma 2.

7. Le modifiche delle delimitazioni territoriali degli ambiti funzionali omogenei che non superano il 10 per cento della superfice sono deliberate dell’assemblea consortile e non sono soggette alla successiva approvazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 14. Partecipazione al Consorzio

1. Nell’ambito del comprensorio consortile con il piano di classifica viene determinato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall’attività di bonifica ed irrigazione.

2. Del perimetro di contribuenza viene data notizia al pubblico mediante la pubblicazione del piano di classifica.

3. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell’ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1.

4. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria e la qualifica di consorziato si intende acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nell’ambito del perimetro di contribuenza.

5. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con lo statuto del Consorzio;

b) sono tenuti al pagamento dei contributi consortili;

c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall’ordinamento interno del Consorzio.

6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario, sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento dei contributi consortili.

7. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel catasto consortile.

 

     Art. 15. Catasto consortile

1. Presso il Consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie del Territorio, tutti gli immobili situati nell’ambito del perimetro di contribuenza.

2. Nel catasto è individuata, per ciascun immobile, la proprietà nonché, nei casi di cui all’art.14 comma 6, l’eventuale titolarità di diritti reali di godimenti e di rapporti di affitto o di conduzione.

3. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.

4. Nella formazione dei ruoli in caso di proprietà indivise si tiene conto di quanto disposto al comma 8 dell’articolo 9.

 

     Art. 16. Diritto di voto

1. Ogni consorziato che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto.

2. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio diritto di voto nella sezione in cui risulta maggior contribuente.

3. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal comproprietario iscritto nei ruoli di contribuenza ai sensi dell’art. 9, comma 8 e dell’art.15, comma 4, fatta eccezione nell’ipotesi in cui venga conferita specifica delega, autenticata nelle forme di legge, da aventi diritto alla maggioranza delle quote ad altro comproprietario.

4. La delega deve essere depositata, a pena di decadenza, entro 10 giorni liberi prima della data delle elezioni.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

6. Ai fini dell’esercizio del voto è ammessa la delega in favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di una delega.

7. La delega deve essere conferita con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

8. L’elezione dei membri dell’assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto. Se prevista dallo statuto l’elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche che garantiscano la sicurezza, l’anonimato e l’integrità del voto.

9. Per favorire la massima partecipazione al voto i seggi elettorali dovranno essere posti nelle zone maggiormente interessati dalle attività del Consorzio e comunque almeno uno per ogni ambito funzionale omogeneo di cui all’art. 2, comma 2.

10. Lo Statuto definisce il sistema elettorale che dovrà garantire la rappresentanza di almeno un componente dell’Assemblea per ogni ambito funzionale omogeneo di cui all’articolo 2 comma 2, indipendentemente dalla sezione di appartenenza.

11. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto i consorziati sono suddivisi in tre sezioni ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola sezione.

12. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

13. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione e il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio, decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima sezione.

14. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione.

15. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti dai ruoli del Consorzio relativi all’anno precedente a quello in cui il Consorzio indice le elezioni.

16. I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 21.00 ininterrottamente.

17. Le elezioni dei componenti dell’assemblea è valida qualora i consorzianti partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre sezioni, il 10 per cento della contribuenza della prima sezione o il 15 per cento della contribuenza della seconda sezione o il 15 per cento della terza sezione.

18. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente le elezioni dovranno ripetersi entro sei mesi e la votazione sarà valida qualunque sia il quorum di partecipazione.

 

     Art. 17. Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti nell’assemblea, componenti dell’organo amministrativo e revisore dei conti:

a) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione;

b) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali politiche;

c) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull’amministrazione del Consorzio;

d) i dipendenti del Consorzio;

e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;

f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

g) coloro che eseguono opere o forniscono servizi al Consorzio;

h) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall’incarico.

3. La decadenza viene pronunciata dall’assemblea ed, in caso di inerzia della stessa, dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 18. Assemblea

1. L’assemblea è composta da 35 membri di cui 30 eletti dai consorziati di cui all’art.16, quattro nominati dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nel perimetro di contribuenza di cui non più di tre della stessa provincia, ed uno nominato dal Presidente della Giunta regionale.

2. I trenta componenti elettivi devono necessariamente essere iscritti nei ruoli di contribuenza, mentre i componenti di nomina regionale e della Conferenza dei Sindaci possono anche non essere un consorziato.

3. Il componente di nomina regionale esprime in assemblea voti pari al 32 per cento del totale e, quindi, voti equivalenti a quelli espressi da sedici componenti elettivi, mentre ogni componente di nomina della Conferenza dei Sindaci esprime in assemblea voti equivalenti a quelli espressi dai componenti elettivi.

4. Ai fini dell’elezione i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali corrispondenti alle tre sezioni di cui all’art.16 commi 12, 13 e 14.

5. I seggi sono assegnati alle singole sezioni in proporzione alla contribuenza consortile che ognuna rappresenta sull’intero.

6. L’elezione dei membri avviene su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto nella rispettiva sezione.

7. Al fine di garantire una diffusa rappresentanza territoriale per ogni lista i candidati della stessa provincia non possono eccedere il 50 per cento.

8. Per ogni lista i candidati dello stesso sesso non possono superare il 70 per cento.

9. L’assemblea è convocata dall’amministratore unico o dal Presidente che la presiede, o, in caso di sua decadenza o impedimento, dal componente più anziano di età.

10. Nella prima seduta l’assemblea è presieduta dal componente di nomina regionale o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano di età presente.

11. In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza dei componenti che esprimono la maggioranza assoluta dei voti, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

12. Lo statuto può prevedere quorum costitutivi e deliberativi più elevati.

13. Nel calcolo dei quorum il componente di nomina regionale ai sensi del precedente comma 3 esprime il 32 per cento, mentre ogni componente di nomina della Conferenza dei Sindaci esprime il 2 per cento.

14. La carica di componente dell’assemblea è a titolo gratuito. Lo statuto può prevedere per i membri residenti in comuni distanti almeno 30 chilometri da quello in cui ha sede l’assemblea, un rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute.

 

     Art. 19. Poteri dell’assemblea

1. L’assemblea consortile:

a) nomina l’amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;

b) approva lo statuto del Consorzio ed ogni sua modifica o integrazione;

c) adotta il piano di classifica;

d) approva la proposta dei programmi triennali di bonifica ed irrigazione di cui all’art. 3, comma 4 e le relative proposte di modifica di cui all’art. 3, comma 5;

e) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, la relazione programmatica ed il bilancio pluriennale, nonché il conto consuntivo;

f) determina l’ammontare complessivo della contribuenza e le sue variazioni;

g) delibera la stipulazione di mutui;

h) approva i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento del Consorzio;

i) approva gli schemi di convenzione di cui all’art. 8.

j) vigila sull’attività dell’amministratore unico;

k) assume ogni altro provvedimento affidato alla competenza dell’assemblea dalle norme statutarie.

 

     Art. 20. Organo Amministrativo

1. Il Consorzio è amministrato da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri i quali possono essere scelti anche tra non consorziati.

2. L’assemblea, nella prima seduta, da convocarsi da parte dell’amministratore unico o dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni dei componenti dell’assemblea, nomina il nuovo organo amministrativo. Scaduto il termine di 30 giorni, alla convocazione dell’assemblea provvede il componente nominato dal Presidente della Giunta regionale nei successivi 30 giorni.

3. Lo statuto disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, le modalità di elezione dei suoi componenti da parte dell’Assemblea, le modalità di elezione dei Presidente ed i relativi poteri.

4. La rappresentanza legale del Consorzio spetta all’amministratore unico o al Presidente.

5. Il compenso dell’amministratore unico o del Presidente è pari al compenso determinato dalla Giunta regionale per il Commissario straordinario ai sensi del successivo art. 35, comma 3 [4].

6. All’amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per ragioni correlate all’esercizio delle proprie funzioni.

7. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il compenso può essere riconosciuto soltanto a non più di due componenti e per ognuno non può essere superiore al 30% di quanto spettante al Presidente.

 

     Art. 21. Revisore dei conti

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti all’Allegato “A” dell’Albo dei revisori contabili degli enti locali.

2. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla elezione dei componenti dell’assemblea.

3. Dura in carica 5 anni, decade insieme agli altri organi e può essere confermato una sola volta.

4. Al revisore spetta un compenso annuo pari a quello previsto dall’art. 241, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica di appartenenza della città capoluogo di regione.

5. Al revisore dei conti spetta, altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per ragioni correlate all’esercizio delle proprie funzioni.

6. Spetta al revisore dei conti:

a) esaminare i bilanci e predisporre la relazione che li accompagna;

b) controllare la gestione del Consorzio;

c) elaborare semestralmente una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio da trasmettere all’organo amministrativo e da questi, unitamente alle proprie osservazioni, alla Giunta regionale;

d) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell’assemblea.

 

     Art. 22. Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dall’organo amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato.

2. L’incarico di direttore generale ha termine con la cessazione dall’incarico dell’organo amministrativo, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno.

3. Per i soggetti esterni al Consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.

4. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato.

5. Il direttore:

a) predispone gli atti di competenza dell’organo amministrativo e dell’assemblea;

b) cura le attività di competenza del Consorzio in attuazione degli indirizzi dell’organo amministrativo;

c) in aggiunta alla responsabilità dell’ufficio cui viene preposto, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività.

6. Il trattamento economico del direttore è determinato dall’organo amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 10, comma 3 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 [5].

 

     Art. 23. Ufficiale rogante

1. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del Consorzio possono essere conferite dall’organo amministrativo a dipendenti in servizio presso il Consorzio e in possesso dei requisiti di legge.

 

CAPO V

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

 

     Art. 24. Bilancio di previsione

1. L’assemblea approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione finanziario per l’anno solare successivo; è adottato dall’organo amministrativo e predisposto dal direttore generale o in sua assenza dal dirigente dell’area amministrativa.

2. Il bilancio è redatto sulla base del principio di competenza e del pareggio finanziario.

3. In pendenza del controllo di cui al successivo art. 27 il Consorzio è autorizzato a gestire gli stanziamenti di spesa del bilancio nei limiti di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria se trattasi di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi.

4. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione dell’organo amministrativo nella quale sono indicati gli obbiettivi della gestione e da quella del revisore dei conti al quale il bilancio è trasmesso almeno 20 giorni prima del termine fissato per l’approvazione.

5. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Le spese, allo stesso modo, sono iscritte nel bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

6. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di cui al comma 1, su richiesta dell’amministratore unico la Giunta regionale può autorizzare l’esercizio provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio approvato nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di esercizio provvisorio.

7. Al bilancio di previsione è allegato il piano di riparto dei contributi consortili.

8. Il bilancio di previsione è composto da una sezione relativa alle entrate e da una riportante le spese.

9. La sezione delle entrate è suddivisa in titoli, categorie e capitoli, mentre quella delle spese è ordinata in titoli, aree, settori e capitoli. I dati di sintesi delle due sezioni sono riportati in quadri riepilogativi.

10. La Regione può approvare un diverso schema di bilancio di previsione al quale il Consorzio dovrà uniformarsi.

 

     Art. 25. Bilancio pluriennale

1. Unitamente al bilancio di previsione, il Consorzio conformemente ai programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione approvati dalla Regione e di cui all’art.3 comma 4, approva una relazione programmatica relativa al triennio successivo nella quale dovranno essere contenute anche le eventuali proposte di modifica ai programmi stessi da sottoporre ad approvazione regionale.

2. La relazione deve prevedere la valutazione dei flussi finanziari prospettici, con l’indicazione delle prevedibili fonti di finanziamento, nonché l’illustrazione dei programmi e degli eventuali progetti con riferimento alle appostazioni riportate nel bilancio annuale e di quello pluriennale.

3. Per ciascuno programma vengono indicati gli obbiettivi specifici che si intendono conseguire e le risorse ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

4. In allegato alla relazione programmatica il Consorzio allega un bilancio pluriennale di competenza di durata non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi di bilancio di cui all’art. 24.

 

     Art. 26. Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è il documento che dimostra i risultati finali della gestione ed è approvato dall’assemblea entro il trenta giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

2. Il conto consuntivo è riferito all’anno solare ed è costituito dal conto del bilancio e dal conto economico secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione.

3. Sono allegati al conto consuntivo:

a) la relazione dell’organo amministrativo, nel quale è riepilogata la gestione dell’intero anno;

b) la situazione patrimoniale, nella quale si evidenzia la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio e le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;

c) l’elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza;

d) la relazione del revisore dei conti al quale il conto consuntivo è trasmesso almeno 20 giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte dell’assemblea.

 

CAPO VI

CONTROLLI

 

     Art. 27. Controllo regionale sugli atti consortili

1. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale, comunitaria nonché da disposizioni speciali di cui alla presente legge, sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità e di merito le deliberazioni concernenti:
a) i regolamenti consortili;

b) il piano di organizzazione variabile del personale;

c) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;

d) il bilancio di previsione e le relative variazioni, esclusi gli storni di somme dal fondo di riserva;

e) il conto consuntivo.

2. Sono sottoposte al controllo successivo di legittimità le deliberazioni concernenti:

a) i contratti e, in genere, i provvedimenti di spesa che impegnano il Consorzio oltre l’esercizio finanziario in corso;

b) l’elezione degli organi consortili.

3. Entro il termine di pubblicazione fissato dallo statuto il Consorzio trasmette al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione copia delle deliberazioni soggette a controllo e l’elenco delle altre deliberazioni.

4. Le deliberazioni non soggette a controllo sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.

5. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’elenco di cui al precedente comma 4, il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione può richiedere copia delle delibere al fine di verificare l’esclusione della necessità del controllo ed eventualmente proporre l’adozione dei provvedimenti di cui al comma seguente.

6. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle delibere sottoposte a controllo successivo e di cui al precedente comma 2, il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale regionale, con propria motivata determinazione le può annullare, con facoltà di interrompere il termine, per una sola volta, al fine di richiedere chiarimenti al Consorzio. Qualora il Consorzio non risponda entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti, la deliberazione è dichiarata decaduta.

7. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono eseguibili dopo l’approvazione della Giunta regionale. L’approvazione si intende concessa decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali regionale senza che la Regione comunichi, anche a mezzo PEC o telefax, il provvedimento di annullamento o la sospensione del termine per ulteriori 30 giorni; decorso tale ultimo termine, la deliberazione sarà eseguibile.

8. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di una preliminare istruttoria da parte del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

 

     Art. 28. Interventi sostitutivi e ispezioni

1. Per assicurare il buon funzionamento del Consorzio e la regolare attuazione dei suoi fini istituzionali, la Giunta regionale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi del Consorzio sono inadempienti.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi consortili.

 

     Art. 29. Scioglimento degli organi

1. La mancata approvazione del conto consuntivo o l’approvazione dello stesso con perdita di esercizio comporta di diritto lo scioglimento degli organi consortili.

2. Qualora nella gestione del Consorzio vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili attraverso le procedure previste dall’art. 28, comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, procede allo scioglimento degli organi consortili e nomina un commissario straordinario.

3. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore ad un anno con obbligo di indire le elezioni dell’assemblea. Per motivate necessità l’incarico può essere prorogato per una sola volta per ugual periodo.

4. Al commissario straordinario competono le funzioni di amministrazione attiva dei disciolti organi del Consorzio.

5. Con lo stesso provvedimento viene nominata, sulla base delle designazioni formulate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, una consulta composta da sette membri il cui parere è obbligatorio ma non vincolante per:

a) gli atti sottoposti a controllo preventivo della Regione ai sensi dell’art. 27, comma 1;

b) l’adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche;

c) i programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione di cui all’art. 3, comma 4.

6. La consulta deve esprimere il proprio parere entro 20 giorni dalla richiesta da parte del commissario e i singoli componenti possono esprimere il proprio parare anche telematicamente. Per consentire ai componenti della consulta di esprimersi a distanza il commissario con la convocazione trasmette agli stessi la bozza di delibera ed i suoi allegati.

 

     Art. 30. Ricorsi

1. Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio è ammesso ricorso in opposizione entro 15 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione fissato dallo statuto.

2. Sul ricorso in opposizione l’organo del Consorzio si pronuncia entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali il ricorso si intende rigettato.

3. Contro le decisioni assunte dall’organo del Consorzio, ovvero avverso il silenzio rigetto, è ammesso ricorso alla Giunta regionale da proporsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione espresso o dal maturare del silenzio rigetto.

4. La Giunta regionale decide con provvedimento definitivo.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 31. Scioglimento dei Consorzi esistenti

1. Con l’entrata in vigore della presente legge il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, il Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano, il Consorzio di bonifica Alta Val d’Agri ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, costituito con DPR 26 novembre 1969, sono sciolti e posti in liquidazione.

2. La Giunta regionale provvede nel termine di 30 giorni alla nomina di un commissario unico liquidatore al quale, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, compete, altresì e fino al 31 dicembre 2017, l’amministrazione dei quattro enti con i poteri di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi e di cui al precedente art. 29, comma 4. Nelle more della nomina del commissario unico liquidatore i poteri di amministrazione attiva vengono esercitati dal commissario nominato ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 relativamente al Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, al Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano ed al Consorzio di bonifica Alta Val d’Agri, e dal Presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente al Consorzio dei Miglioramento Fondiario Valle Agri.

3. Nella fase della liquidazione e con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per tutti i Consorzi le funzioni di revisore sono svolte dallo stesso revisore unico di cui all’art. 21, senza alcun compenso aggiuntivo.

4. Fino al 31 dicembre 2017 restano in carica il collegio dei revisori di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 e la consulta nominata ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33.

 

     Art. 32. Gestione transitoria delle attività consortili

1. I disciolti Consorzi di bonifica ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri di cui al comma 1 dell’art. 31 continuano a svolgere tutte le attività e funzioni di cui ai rispettivi statuti ed alla legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 fino al 31 dicembre 2017.

 

     Art. 33. Subentro del nuovo consorzio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Consorzio di bonifica istituito ai sensi dell’art. 2, comma 1 subentra:

a) in tutte le attività e funzioni di cui alla presente legge ed in precedenza svolte dai disciolti consorzi;

b) nella gestione ed utilizzazione di tutte le opere di cui all’art. 4 presenti sul territorio regionale anche se in precedenza non in gestione o utilizzazione dei disciolti consorzi, salve le competenze sulle specifiche opere spettanti all’Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) ed alla Regione Basilicata;

c) nel diritto di proprietà e nel diritto d’uso di tutti i beni immobili già utilizzati o da utilizzarsi per fini istituzionali, ivi compresi gli immobili del soppresso Consorzio di bonifica del Gallitello ricadenti nel Comune di Potenza; l’inventario di detti immobili sarà redatto entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge dal commissario liquidatore e sarà reso esecutivo con delibera dalla Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione;

d) nella proprietà e disponibilità di tutti i beni mobili strumentali anche registrati già in disponibilità dei disciolti consorzi [6].

2. A far data dal 1° gennaio 2018 il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2017 nei ruoli organici dei disciolti consorzi è trasferito nei ruoli organici del nuovo Consorzio di bonifica [7].

3. Per effetto del trasferimento di cui al comma 2, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse continuative compresa l’anzianità di servizio già maturata, previste dalla Contrattazione Nazionale Collettiva di settore, fatto salvo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e Miglioramento fondiario nei casi di accorpamenti e fusioni di Consorzi.

4. Gli operai già assunti con rapporto a tempo determinato dai disciolti consorzi per i lavori di carattere stagionale hanno diritto di precedenza nell’assunzione sia con nuovo contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato, con la medesima qualifica.

 

     Art. 34. Norme transitorie [8]

1. In fase di prima applicazione della presente legge, i poteri di amministrazione attiva del nuovo Consorzio di bonifica sono esercitati da un commissario straordinario da nominarsi ad opera della Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Contestualmente alla nomina del commissario la Giunta regionale provvede alla nomina della consulta di cui all’art. 29.

3. Il commissario provvede entro il 31 dicembre 2017:

a) all’adozione dello statuto;

b) all’adozione del piano di classifica;

c) all’adozione del regolamento irriguo;

d) all’approvazione delle tariffe irrigue;

e) all’adozione del regolamento per il rilascio delle concessioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II del regio decreto 8.5.1904 n.368;

f) ad indire le elezioni per la nomina dei componenti dell’assemblea.

4. Nelle more dell’approvazione dello statuto, la sede legale è istituita in Matera presso la sede del disciolto Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3), il Commissario potrà porre in essere tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

5. Nel caso in cui entro la data del 31.12.2017 non dovessero essere stati approvati definitivamente gli atti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 3, fermi gli effetti di cui all’art.33 e nelle more dell’adozione degli stessi che non potrà in ogni protrarsi oltre il 30 settembre 2018:

a) l’attività del nuovo Consorzio verrà regolata dallo statuto del disciolto Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto vigente al 31.12.2017, salvo che per le norme in contrasto con la presente legge;

b) i contributi consortili verranno messi a ruolo e riscossi secondo i piani di classifica adottati dai disciolti consorzi e secondo i piani di riparto adottati dagli stessi per l’esercizio finanziario 2017;

c) nei diversi comprensori irrigui continueranno ad applicarsi i regolamenti e le tariffe vigenti al 31.12.2017.

 

     Art. 35. Disposizioni finanziarie

1. L’espletamento delle attività di cui all’articolo 34, comma 3, stimato in € 200.000,00, trova copertura sugli stanziamenti di competenza, iscritti a valere sulla Missione 14 Programma 01 del Bilancio di previsione 2016/2018, per l’esercizio 2017, con obbligo di rendicontazione e restituzione di eventuali economie entro 24 mesi dalla materiale erogazione.

2. Per gli anni successivi al 2017, agli eventuali ulteriori oneri connessi all’attuazione delle attività previste agli articoli 4, comma 7, e 40, si provvede con apposite disposizioni contenute nella legge regionale di stabilità o in altre leggi regionali.

3. I compensi dei commissari di cui agli articoli 31 e 34 sono determinati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente e nei limiti di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 8/2014 e sono posti a carico dei relativi consorzi.

 

     Art. 36. Concessioni in essere

1. Il commissario liquidatore, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Giunta regionale l’elenco delle concessioni non ancora chiuse con la Regione e con i Ministeri competenti, con una sintetica relazione finanziaria e sulla natura e lo stato dei lavori.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro 60 giorni, individua le concessioni nelle quali deve subentrare il nuovo Consorzio stabilendo per ogni singola concessione il riparto delle spese e dei proventi a titolo di spese generali.

3. Il subentro opera di diritto con la pubblicazione nel BUR della delibera.

 

     Art. 37. Rapporti pendenti

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2 e dal precedente art. 36, comma 2, i crediti ed i debiti maturati e maturandi alla data del 31 dicembre 2017 rimarranno rispettivamente a favore ed a carico dei rispettivi disciolti consorzi.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 saranno a carico del nuovo consorzio i soli oneri relativi ai rapporti di lavoro per accantonamenti obbligatori e connessi alla risoluzione degli stessi.

 

     Art. 38. Norme sulla liquidazione

1. Per le attività di liquidazione il commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale del nuovo Consorzio di bonifica.

2. Il commissario liquidatore, entro sei mesi dalla sua nomina, provvede a redigere un primo bilancio di liquidazione da aggiornarsi entro il 31 marzo 2018, con l’analitica elencazione dei debiti e dei crediti e con il piano di realizzo dell’attivo.

3. Durante la fase della liquidazione possono essere effettuati riparti parziali in favore dei creditori nel rispetto delle cause di prelazione previste dal codice civile e dalla leggi speciali.

 

     Art. 39. Fondo straordinario di riserva [9]

1. Per l’eventualità che la liquidazione dell’attivo dei singoli consorzi non dovesse risultare sufficiente a soddisfare le ragioni dei rispettivi creditori, il nuovo Consorzio, con l’esercizio finanziario 2018, dovrà costituire un fondo straordinario di riserva nel quale dovrà far confluire una percentuale non inferiore al 10 per cento delle somme incassate a titolo di contributi consortili.

2. Le somme accantonate possono essere richieste dal commissario liquidatore soltanto ad avvenuto totale realizzo dell’attivo dei rispettivi disciolti consorzi e dovranno essere trasferite alle relative gestioni liquidatorie in proporzione del disavanzo accertato.

3. Ultimate le liquidazioni, eventuali residue disponibilità finanziarie del fondo saranno fatte proprie dal nuovo Consorzio il quale le utilizzerà nell’ambito di un programma di contenimento del carico contributivo.

 

     Art. 40. Intervento regionale nella fase della liquidazione [10]

1. Completata per ogni consorzio la liquidazione dell’attivo, ove lo stesso non dovesse essere sufficiente per il soddisfacimento del ceto creditorio, la Regione può erogare, con apposite disposizioni contenute nella legge regionale di stabilità o in altre leggi regionali, in favore delle gestioni liquidatorie, in una o più annualità, contributi straordinari per favorire la chiusura delle liquidazioni stesse.

 

     Art. 41. Viabilità consortile

1. Successivamente all’entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2017, tutte le strade, o tratti di esse, realizzate o gestite dai disciolti consorzi sono trasferite ai Comuni nei cui ambiti territoriali ricadono.

 

     Art. 42. Acquedotti rurali

1. Entro il 31 dicembre 2018 tutti gli acquedotti rurali e gli impianti di depurazione attualmente in gestione dei disciolti Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano e Consorzio di bonifica Alta Val d’Agri dovranno essere trasferiti ai Comuni nei cui territori ricadono, i quali, a loro volta, li dovranno trasferire in concessione d’uso gratuito all’Ente di Governo per i rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata.

2. Contestualmente al trasferimento ed alla concessione d’uso l’Ente di Governo per i rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata dovrà affidare la gestione ad Acquedotto Lucano s.p.a.

3. Con l’affidamento in gestione ad Acquedotto Lucano s.p.a. verrà trasferito tutto il personale addetto alla gestione e manutenzione degli impianti in organico dei relativi concorsi alla data del 31 dicembre 2015.

4. Con il trasferimento del personale il Consorzio di bonifica dovrà corrispondere ad Acquedotto Lucano s.p.a. le somme accantonate secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali e relative al personale trasferito.

 

     Art. 43. Concessioni

1. Il nuovo Consorzio con effetti dal 1 gennaio 2018 subentra in tutte le concessioni rilasciate dai disciolti Consorzi ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

2. Le concessioni soggette a corrispettivo forfettario corrisposto al momento del rilascio decadono al 31 dicembre 2017. Il nuovo Consorzio, ricorrendone le condizioni, le rinnova con l’imposizione dei canoni previsti dal regolamento di cui agli articoli 6, comma 2 e 34 comma 2, lettera e).

 

     Art. 44. Norma di rinvio e abrogazione

1. Con l’entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

2. All’articolo 1 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43 sono soppresse le parole “Consorzi di bonifica”.

3. Il comma 1 dell’articolo 5 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43 è abrogato.

4. Per quanto non disciplinato diversamente dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n.183 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 45. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] I termini di cui al presente articolo sono stati prorogati di dodici mesi dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 giugno 2017, n. 18.

[3] I termini di cui al presente articolo sono stati prorogati di dodici mesi dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[4] Comma così modificato dall'art. 65 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[5] Comma così modificato dall'art. 65 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 2018, n. 160, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[7] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18.

[8] I termini di cui al presente articolo sono stati prorogati di dodici mesi dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[9] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18.

[10] Articolo così modificato dall'art. 11 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18.