§ 70.1.89 - D.P.R. 23 giugno 1990, n. 195.
Regolamento recante modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:23/06/1990
Numero:195


Sommario
Art. 1.      1. La croce al merito di servizio istituita con regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, assume la denominazione di croce per anzianità di servizio.
Art. 2.      1. La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, è coniata in oro ed in argento.
Art. 3.      1. Hanno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali e gli appartenenti al ruolo dei finanzieri ed appuntati che abbiano compiuto [...]
Art. 4.      1. La concessione della decorazione è disposta dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.
Art. 5.      1. Non possono conseguire l'onorificenza e, avendola conseguita, la perdono di diritto, coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.
Art. 6.      1. Con decreto del Ministro delle finanze verranno emesse apposite disposizioni circa:
Art. 7.      1. Il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, è abrogato, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza.


§ 70.1.89 - D.P.R. 23 giugno 1990, n. 195.

Regolamento recante modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza.

(G.U. 23 luglio 1990, n. 170)

 

     Art. 1.

     1. La croce al merito di servizio istituita con regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, assume la denominazione di croce per anzianità di servizio.

 

          Art. 2.

     1. La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, è coniata in oro ed in argento.

     2. Si porta appesa al petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo delle dimensioni di quello della croce per anzianità di servizio dell'Esercito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331.

     3. Il nastro può portarsi senza croce.

 

          Art. 3.

     1. Hanno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali e gli appartenenti al ruolo dei finanzieri ed appuntati che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:

     a) croce d'oro: 25 anni;

     b) croce d'argento: 16 anni.

     2. E' computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato e nelle altre Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anteriormente all'arruolamento nella Guardia di finanza.

     3. Il nastro della croce d'oro è sormontato da una stelletta d'oro al compimento del 40° anno di servizio.

     4. L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

 

          Art. 4.

     1. La concessione della decorazione è disposta dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

 

          Art. 5.

     1. Non possono conseguire l'onorificenza e, avendola conseguita, la perdono di diritto, coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

     2. Coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire la decorazione, nè, avendola conseguita, possono fregiarsene.

 

          Art. 6.

     1. Con decreto del Ministro delle finanze verranno emesse apposite disposizioni circa:

     a) i casi in cui, per la pendenza a carico dell'interessato di procedimento penale che possa concludersi con l'interdizione dai pubblici uffici, debba essere sospesa la concessione dell'onorificenza;

     b) le modalità di computo del periodo di servizio utile al fine dell'attribuzione della ricompensa.

 

          Art. 7.

     1. Il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, è abrogato, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza.