Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 08/11/2021 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 20/2005) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 2/2018) |
Art. 4. (Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 2/2018) |
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 2/2018) |
Art. 6. (Entrata in vigore) |
§ 5.4.320 - L.R. 8 novembre 2021, n. 17.
Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale.
(B.U. 10 novembre 2021 n. 45 - S.O. n. 36)
Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della
Capo II
Modifica alla
Art. 2. (Modifica all'articolo 21 della
1. Al comma 4 dell'articolo 21 della
Capo III
Modifiche alla
Art. 3. (Modifica all'articolo 8 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della
«b bis) accompagnare i minori nel loro processo di scoperta e di crescita dell'ambiente e del territorio in cui vivono attraverso attività ludiche e formative quali i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della
Art. 4. (Modifiche dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
a) al comma 4 le parole «su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole sentita la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari di concerto con gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali»;
b) al comma 5 le parole «su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole sentita la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari sentiti gli Assessori competenti in materia di istruzione e di politiche sociali».
Art. 5. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella
1. Dopo l'articolo 9 della
«Art. 9 bis. (Rapporto di connessione con l'attività principale agricola)
1. Il rapporto di connessione con l'attività principale agricola per svolgere il servizio educativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della
2. Gli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), svolgono l'attività in rapporto di connessione con l'attività principale agricola.
3. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito alle attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore, o al massimo pari, al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività agricola primaria.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della
5. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa secondo le disposizioni di legge, così come previsto dall'articolo 1, comma 5, del
6. Gli operatori dell'agricoltura sociale che forniscono servizi rivolti alla prima infanzia, sono soggetti alle disposizioni di cui al
Capo IV
Norme finali
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.