§ 93.10.204 - D.L. 2 maggio 2017, n. 55.
Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.10 trasporto aereo
Data:02/05/2017
Numero:55


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 93.10.204 - D.L. 2 maggio 2017, n. 55. [1]

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.

(G.U. 2 maggio 2017, n. 100)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione del servizio svolto da Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

     1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di seicento milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore di Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A. in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more della esecuzione di un programma a norma degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

     2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere a), b) e b-bis), dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le conseguenti procedure, da espletare nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

     a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

     b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.

     4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 21 giugno 2017, n. 96. Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 3 luglio 2017, n. 153).