§ 79.2.1459 - Ordinanza 29 settembre 2017, n. 484.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:29/09/2017
Numero:484


Sommario
Art. 1.  Ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica
Art. 2.  Disposizioni finanziarie


§ 79.2.1459 - Ordinanza 29 settembre 2017, n. 484.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

(G.U. 6 ottobre 2017, n. 234)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

     della protezione civile

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

     Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

     Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

     Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, nonchè 479 del 1 settembre 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

     Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

     Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017» convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

     Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

     Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza n. 392/2016, dall'art. 1 dell'Ordinanza n. 405/2016 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, le Regioni interessate dagli eventi sismici di cui in premessa a far data dal 30 settembre 2017 assumono, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, il coordinamento operativo dell'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio attraverso la scheda sintetica FAST di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 405/2016 e della relativa attività formativa di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonchè il coordinamento operativo delle attività di verifica dell'agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture con procedura AeDES ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, nonchè di tutte le attività tecniche connesse al censimento danni ed all'agibilità. Per le suddette finalità le Regioni provvedono direttamente all'attivazione dei tecnici, al loro monitoraggio, alla copertura assicurativa con le modalità e nei termini di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n 392/2016, nonchè all'attività istruttoria connessa all'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n 392/2016 ed all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016.

     2. A decorrere dalla data indicata al comma 1 cessano le funzioni di coordinamento assegnate al Dipartimento della Protezione dall'art. 1 comma 1 lettera b), dell'Ordinanza n. 444/2017, fatta eccezione per le attività di data entry per le attività di informatizzazione delle schede AeDES o FAST e per le relative elaborazioni GIS.

     3. All'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1, dell'Ordinanza n. 436/2017, dopo le parole "di riferimento territoriale", è aggiunto il seguente periodo: ", nonchè con gli ordini professionali di riferimento territoriale e con i Consigli nazionali.".

     4. Per le attività di cui al presente articolo, ove ritenuto necessario, le Regioni provvedono ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 436/2017, cosi come modificato ed integrato dal precedente comma 3.

     5. Le richieste di sopralluogo di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza n. 422/2016 possono essere prodotte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza per sopralluoghi eseguiti fino a tale data, ovvero dalla data di notifica dell'esito di agibilità per sopralluoghi eseguiti dopo la pubblicazione stessa, sia su edifici già classificati con schede AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST. La richiesta deve essere corredata di perizia asseverata di un tecnico di parte.

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.