§ 79.2.1425 - Ordinanza 6 settembre 2016, n. 392.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:06/09/2016
Numero:392


Sommario
Art. 1.  Interventi urgenti in materia di beni culturali
Art. 2.  Interventi urgenti volti ad assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica
Art. 3.  Verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture
Art. 4.  Impegni straordinari dei Centri di competenza
Art. 5.  Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile
Art. 6.  Integrazioni all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016
Art. 7.  Disposizioni finanziarie


§ 79.2.1425 - Ordinanza 6 settembre 2016, n. 392.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.

(G.U. 7 settembre 2016, n. 209)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

     IL CAPO

     del Dipartimento della protezione civile

 

     Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

     Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

     Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

     Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2016, n. 391 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

     Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall'articolo 1, comma 2 della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

     Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Interventi urgenti in materia di beni culturali

     1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), attraverso le strutture operative competenti, ed il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con le Regioni interessate, definiscono gli indirizzi per il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile specializzate nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale, ai fini del relativo impiego nei territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

     2. Il MIBACT, attraverso le strutture operative competenti, può avvalersi, nel quadro di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, della collaborazione dei Centri di competenza del Dipartimento della protezione civile di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. di repertorio 3152 del 24 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2. Interventi urgenti volti ad assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica

     1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 possono individuare, al fine dello svolgimento delle attività scolastiche, edifici e strutture con specifiche dimensionali e tecniche in deroga al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

 

     Art. 3. Verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture

     1. Per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi in premessa, la DICOMAC provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile ed i Soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, sono autorizzati ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attività di cui al presente articolo, finalizzate alla gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria.

     3. Ai tecnici in organico alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, direttamente impegnati nelle attività connesse con gli eventi sismici in rassegna di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza.

     4. Per i tecnici professionisti afferenti ai Consigli nazionali, direttamente impegnati nelle attività connesse con gli eventi sismici in rassegna di cui al presente articolo, è disposto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

 

     Art. 4. Impegni straordinari dei Centri di competenza

     1. In relazione agli eventuali impegni straordinari dei centri di competenza, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. di repertorio 3152 del 24 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, direttamente connessi all'evento emergenziale in premessa, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a modificare la durata, l'oggetto delle attività ed i relativi oneri finanziari delle convenzioni pattuite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero a stipularne di nuove.

 

     Art. 5. Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile

     1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:

     a. per l'impiego sul territorio colpito, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, rispettivamente a 100 ore per il periodo dal 24 al 31 agosto ed a 300 ore per il mese di settembre di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

     b. per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 3.

     2. Ai titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può essere riconosciuta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, fino al 30 settembre 2016:

     a. per l'impegno sul territorio colpito, una indennità straordinaria pari al 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 24 al 31 agosto nonchè, su base mensile, per il periodo dal 1° al 30 settembre 2016;

     b. per l'impegno in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, una indennità straordinaria pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 24 al 31 agosto nonchè, su base mensile, per il periodo dal 1° al 30 settembre 2016, nei limiti e come specificato dal successivo comma 3 [1].

     3. L'individuazione delle unità di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) per il periodo dal 24 al 31 agosto e dal 1° al 30 settembre 2016, è comunicata al Dipartimento della protezione civile, con riferimento all'evoluzione delle esigenze e delle attività, entro il 15 settembre 2016:

     a. per il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il Dipartimento della pubblica sicurezza e per le Forze di polizia e per le Forze armate, dal vertice della struttura di appartenenza;

     b. per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal direttore dell'Ufficio gestione delle emergenze;

     c. per le strutture di protezione civile delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, dal direttore competente.

     4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi entro il 1° dicembre 2016, acquisendo le necessarie informazioni in forma complessiva direttamente dai vertici delle Amministrazioni centrali interessate. Le Regioni colpite dagli eventi sismici e quelle coinvolte nelle attività di assistenza e soccorso provvedono all'istruttoria degli elementi informativi di cui al primo periodo del presente comma per quanto riguarda le attività delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati.

     5. La rideterminazione dei limiti massimi e dell'articolazione delle misure contenute nel presente articolo a partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2016, sarà definita con successiva ordinanza, sulla base di piani di impiego proposti soggetti individuati al comma 4 e concordati nell'ambito della DICOMAC. Per il Dipartimento della protezione civile il piano di impiego è proposto dal Coordinatore della DICOMAC. I piani di impiego devono contenere una prospettazione delle attività da porre in essere, direttamente connesse con le finalità della gestione dell'emergenza, corredata dalla quantificazione delle risorse umane necessarie e dalla stima dei relativi oneri. Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori disposizioni in materia a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al termine dello stato di emergenza.

     6. Il personale titolare, al 24 agosto 2016, di contratto di lavoro a tempo parziale verticale in servizio presso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato in sede nelle attività nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, anche con compiti di supporto, può essere autorizzato, in relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto, a far data dalla presente ordinanza e fino al termine dello stato di emergenza, a modificare temporaneamente l'articolazione della prestazione lavorativa, entro i limiti della percentuale lavorativa già convenuta nell'ambito del contratto individuale di lavoro, senza procedere alla stipulazione di un nuovo contratto.

     7. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto, il personale titolare di incarico ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999 ovvero di incarico tecnico specialistico ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 presso il Dipartimento della protezione civile può essere impiegato in attività di protezione civile nei territori interessati all'emergenza. Al predetto personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, è riconosciuta, dal 24 agosto 2016 e fino al 30 settembre 2016, un'indennità pari al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco. Ai titolari di incarico tecnico specialistico ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 di cui al presente comma, è riconosciuto, per la durata dello stato d'emergenza, il trattamento di missione previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri Area B F2, ivi compreso l'anticipo sulle spese di missione ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1978, n. 417 [2].

     8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la deroga, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45 e relative disposizioni attuative, e all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     9. Concorrono alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di soccorso alle popolazioni svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui al presente articolo, anche se eventualmente eccedenti i limiti massimi di cui al comma 1, lettera a), le disponibilità finanziarie non utilizzate relative alle assegnazioni di fondi previste dall'articolo 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, n. 3917, dall'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2011, n. 3950, dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 gennaio 2012, n. 3992, dall'articolo 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2012, n. 4014, nonchè delle ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12 giugno 2013, n. 71, del 10 settembre 2013, n. 100 e del 9 dicembre 2013, n. 146, adottate dallo stesso in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

 

     Art. 6. Integrazioni all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016

     1. All'articolo 5 della Ordinanza 26 agosto 2016, n. 388 del Capo del Dipartimento della protezione civile sono apportate le seguenti integrazioni:

     - al comma 1, dopo le parole "regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3,5,6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20", sono aggiunte le seguenti "e corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

     - al comma 2, dopo l'articolo "57" del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto l'articolo "59" del medesimo decreto.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della Ordinanza 22 gennaio 2017, n. 436.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della Ordinanza 19 settembre 2016, n. 394.