Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 02/08/2017 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Disposizioni sulla successione nella proprietà di beni immobili e sulla regolazione di rapporti su beni immobili |
Art. 3. Subentro nella proprietà di beni mobili |
Art. 4. Successione nei rapporti |
Art. 5. Disposizioni finali |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Beni mobili |
Art. 8. Norma di interpretazione autentica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2015 |
Art. 9. Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015 |
Art. 10. Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 22/2015 |
Art. 11. Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015 |
Art. 12. Trasferimento di ulteriore personale a seguito di accordo integrativo |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 2.3.128 - L.R. 2 agosto 2017, n. 42.
Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015.
(B.U. 9 agosto 2017, n. 33)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto il titolo V, articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Vista la
Vista la
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Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio;
Considerato quanto segue:
1. Il processo di riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla
2. Per la Provincia di Lucca, la Giunta regionale, in assenza dell’intesa tecnica di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della
3. È opportuno comunque riprodurre, anche per la Provincia di Lucca, la disciplina sostanziale già dettata dalla
4. Con la definizione della successione per la Provincia di Lucca, a conclusione del processo legislativo di riordino delle funzioni provinciali, è opportuno operare alcuni interventi normativi, che riguardano il completamento della successione di tutti gli enti locali interessati al riordino, in particolare per chiarire, con disposizione interpretativa, l’esclusione dal riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 163, comma 3, lettere a) e b), del
5. In considerazione dell’urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti, è opportuno disporre l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana,;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
1. La presente legge, a norma dell’articolo 10, comma 16 ter, della
2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro nei beni e per la regolazione dei rapporti, conseguenti alla successione di cui al comma 1 e alla
CAPO II
Successione nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca
Art. 2. Disposizioni sulla successione nella proprietà di beni immobili e sulla regolazione di rapporti su beni immobili
1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili della Provincia di Lucca secondo quanto previsto dall’allegato A della presente legge. Detti beni sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Toscana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le diverse decorrenze stabilite espressamente dall’allegato medesimo. Resta fermo l’immediato utilizzo dei beni che risultano già in uso dalla Regione.
2. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all’allegato A, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dalla Provincia di Lucca e dall’ufficio regionale competente in materia di patrimonio.
3. Non si procede alla trascrizione del bene immobile trasferito alla Regione se, a causa del mancato completamento di precedenti procedure di pubblicità immobiliare, esso risulta ancora intestato alla Regione.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprietà del bene immobile in capo alla Regione, la Provincia di Lucca continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della
5. La Regione Toscana e la Provincia di Lucca provvedono alla stipulazione degli atti di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito degli immobili indicati nell’allegato A, con le specifiche ivi previste per singoli immobili. L’atto di cessione in uso per funzioni è corredato di planimetrie e regolamenti condominiali ove esistenti. Fermo restando l’immediato utilizzo dei beni già in uso dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione in uso, la Provincia di Lucca continua a gestire il bene immobile oggetto di cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della
6. L’allegato A indica la regolazione del rapporto con la Provincia di Lucca per l’utilizzo, fino a diversa collocazione logistica del personale regionale, di immobile che resta in locazione alla provincia medesima.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali risultano assegnati ad uso abitativo i caselli idraulici di cui all’allegato A. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7, commi da 2 a 4, della
8. Ai beni immobili che non rientrano tra quelli trasferiti ai sensi dell’allegato A si applicano le disposizioni dell’articolo 11, comma 2, della
9. Per il trasferimento dei canali irrigui della Provincia di Lucca si provvede ai sensi dell’articolo 8 della
Art. 3. Subentro nella proprietà di beni mobili
1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni mobili, di cui agli allegati B e C, dalla data stabilita nella parte terza dell’allegato A.
2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà della Provincia di Lucca, ancorché contenuto negli elenchi ricognitivi degli allegati B e C.
3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti nell’allegato B, al trasferimento alla Regione della proprietà a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna.
4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.
Art. 4. Successione nei rapporti
1. La Regione Toscana succede nei rapporti attivi e passivi, connessi alle funzioni trasferite, come specificamente indicati nell’allegato A, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
Art. 5. Disposizioni finali
1. La Provincia di Lucca resta titolare dei rapporti che, quantunque relativi alle funzioni trasferite alla Regione, non risultano trasferiti ai sensi della presente legge e dell’articolo 11 bis della
Art. 6. Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 è stimata la spesa di euro 212.550,00 per l’anno 2017 e di euro 211.350,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte per l’importo di euro 187.550,00 relativamente all’anno 2017 e di euro 186.350,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” e per l’importo di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 1 “Spese correnti” del vigente bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO III
Disposizioni per la conclusione del processo di riordino
Art. 7. Beni mobili
1. Se alla data del verbale di consegna dei beni mobili di cui agli allegati B e C alla presente legge e agli allegati alle deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10, commi 1, 13 e 16 bis, della
Art. 8. Norma di interpretazione autentica. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 2 della
“2 ter. In via di interpretazione autentica, dalle funzioni di caccia e pesca di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si intendono esclusi le funzioni e i compiti amministrativi previsti dall'articolo 163, comma 3, lettere a) e b), del
Art. 9. Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 4 ter dell'articolo 11 della
Art. 10. Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all'articolo 11 bis della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis della
Art. 11. Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 13 della
1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della
2. Alla lettera d) del comma 7 dell’articolo 13 della
3. Al comma 9 dell’articolo 13 della
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 13 della
“9 bis. Se all’entrata in vigore del presente comma non è stato stipulato l’accordo di cui al comma 3 o intese preliminari per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, e fino alla stipulazione dell’accordo, la provincia è tenuta a comunicare formalmente all’ente subentrante, entro i successivi quindici giorni, i locali e i beni mobili e strumentali che gli sono messi a disposizione a titolo gratuito affinché detti locali e beni possano essere presi in carico con verbale di consegna e utilizzati in autonomia dall’ente subentrante, ferme restando a carico di quest’ultimo le spese per l’utilizzo. I locali devono essere collocati in edifici di proprietà della provincia o in locazione di questa nel comune in cui operava il personale trasferito, in buono stato conservativo e idonei allo svolgimento delle funzioni del personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della provincia, l’ente subentrante è tenuto a effettuare il trasferimento del personale presso i locali messi a disposizione, dandone comunicazione alla provincia medesima almeno sette giorni prima; entro la data prevista per il trasferimento del personale, la provincia è tenuta a dotare i locali dei beni individuati. Se l’ente subentrante non provvede nei termini al trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia e alla presa in carico dei locali e dei beni mobili, si intende che l’ente subentrante rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all’utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione dalla provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni.”.
Art. 12. Trasferimento di ulteriore personale a seguito di accordo integrativo
1. Entro e non oltre il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale, in relazione a effettive emergenti esigenze organizzative di svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, può procedere al trasferimento di ulteriori unità di personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, per l’esercizio delle funzioni trasferite di cui all’articolo 2 della
2. Ai trasferimenti di personale di cui al comma 1 si applicano l’articolo 7, comma 7, l’articolo 8, commi 2 e 8, e l’articolo 9, commi 5 e seguenti, della
3. La deliberazione della Giunta regionale che formalizza l’accordo stabilisce la data del trasferimento; provvede altresì alla modifica dell’allegato D della
Art. 13. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegati
(Omissis)