§ 4.4.13 - L.R. 16 maggio 2017, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 acque minerali e termali
Data:16/05/2017
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche all' articolo 47 octies della l.r. 38/2004


§ 4.4.13 - L.R. 16 maggio 2017, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

(B.U. 24 maggio 2017, n. 21)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n.176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali);

Visto il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Al fine di garantire il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di tutela della salute, per quanto concerne specificamente l'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, occorre espungere il rinvio al d.lgs. 176/2011 e al d.m. salute del 10 febbraio 2015 dalla norma relativa al rilascio dell'autorizzazione regionale di una serie di attività di utilizzazione delle acque termali puntualmente elencate;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all' articolo 47 octies della l.r. 38/2004

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 47 octies della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituita dalla seguente:

“d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri valutati ed approvati nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell'acqua stessa;”.