§ 2.4.10 - L.R. 21 aprile 2017, n. 9.
Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti soppressi
Data:21/04/2017
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell'articolo 46 bis nella legge regionale 20/2016)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 26/2014)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2016)
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 20/2016)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2009)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9/2009)
Art. 7.  (Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali)
Art. 8.  (Assegnazione integrativa ai Comuni)
Art. 9.  (Erogazione di risorse agli enti locali)
Art. 10.  (Fondo straordinario di riequilibrio per le Unioni territoriali intercomunali)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 25/2016)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 26/2014)
Art. 15.  (Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge regionale 26/2014)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014)
Art. 17.  (Risorse per il personale delle Unioni territoriali intercomunali
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 10/2016)
Art. 19.  (Modifiche alle leggi regionali 10/2016, 18/2016 e 20/2016)
Art. 20.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2016)
Art. 21.  (Vigenza delle graduatorie)
Art. 22.  (Budget assunzionali)
Art. 23.  (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 26/2014)
Art. 24.  (Modifica all'articolo 61 bis della legge regionale 26/2014)
Art. 25.  (Altre disposizioni finanziarie urgenti)
Art. 26.  (Termine di approvazione dei bilanci dei Comuni)
Art. 27.  (Norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture)
Art. 28.  (Entrata in vigore)


§ 2.4.10 - L.R. 21 aprile 2017, n. 9.

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

(B.U. 26 aprile 2017, n. 17 - S.O. n. 15)

 

Art. 1. (Inserimento dell'articolo 46 bis nella legge regionale 20/2016)

1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è inserito il seguente:

«Art. 46 bis. (Funzioni onorifiche delle Province)

1. Il sindaco del Comune più popoloso o altro sindaco, individuato dalla conferenza di cui al comma 4, esercita le funzioni onorifiche, cerimoniali e di rappresentanza connesse alla rispettiva Provincia soppressa.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate, anche per materia, ad altri sindaci, anche non partecipanti alle Unioni territoriali intercomunali, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.

3. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 abbia natura consultiva, il parere è reso dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle determinazioni assunte dalla conferenza di cui al comma 4.

4. Qualora l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 comporti la consultazione di organi collegiali, il sindaco del Comune più popoloso provvede alla consultazione, in forma di conferenza, dei presidenti delle Unioni territoriali intercomunali comprese nel territorio della Provincia soppressa o, qualora nel territorio della soppressa Provincia insista una sola Unione, di tutti i sindaci anche non partecipanti all'Assemblea dell'Unione medesima.».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 26/2014) [1]

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui al comma 1, lettera b), possono essere esercitate in forma singola dai Comuni turistici di cui all'articolo 13, comma 3, e dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ridotti a 5.000 se appartenuti a Comunità montane. I restanti Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettera b), avvalendosi degli uffici dell'Unione oppure mediante convenzione in modo da raggiungere la medesima soglia demografica richiesta per l'esercizio delle funzioni in forma singola.».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2016)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2016 è inserito il seguente:

«1 bis. Sono attribuite ai Comuni, a decorrere dall'1 luglio 2017, le funzioni esercitate in forza dell'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2, a esclusione delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)».

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 20/2016)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 20/2016 è inserito il seguente:

«Art. 9 bis. (Disposizioni speciali per il trasferimento di immobili provinciali)

1. I Piani di liquidazione di cui all'articolo 8 individuano i complessi condominiali e gli alloggi con funzioni di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, che sono trasferiti in proprietà alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) territorialmente competenti, per essere utilizzati secondo gli scopi istituzionali delle stesse.

2. Il complesso immobiliare di "Villa Carinzia" a Pordenone, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, per essere utilizzato in tutto o in parte secondo gli scopi istituzionali della stessa.

3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'utilizzo gratuito e permanente di spazi all'interno del compendio immobiliare di "Villa Carinzia" a favore della Regione. L'utilizzo degli spazi è disciplinato da apposita convenzione tra l'Azienda per l'assistenza sanitaria e la Regione.».

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2009) [2]

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«d) gli interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e delle Unioni territoriali intercomunali, ivi compresi gli interventi connessi alle funzioni di polizia locale dei Comuni singoli o associati e delle Unioni territoriali intercomunali dotati di un Corpo di polizia locale;»;

b) alla lettera c) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e interventi a favore dei volontari per la sicurezza di cui all'articolo 5, comma 6».

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9/2009) [3]

1. All'articolo 22 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«b bis) dai comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni che si sono avvalsi del regime differenziato ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti o loro delegati.».

 

     Art. 7. (Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali)

1. Le Unioni territoriali intercomunali intervengono nel proprio ambito territoriale per il sostegno e la promozione di iniziative, eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo territoriale, economico e sociale di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, con specifico riguardo all'allegato C, punto 9, lettere b) e c), con riferimento al settore sociale e del volontariato.

2. L'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è incrementata di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a titolo di quota per il finanziamento del settore sociale e del volontariato, ripartita secondo gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

3. Le lettere d) ed e) del comma 65 dell'articolo 10 della legge regionale 25/2016 sono abrogate.

4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), l'assegnazione del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 10, commi 18, 19 e 20, della legge regionale 25/2016, avviene d'ufficio e senza vincolo di destinazione. [E' fatto obbligo alle Unioni territoriali intercomunali di provvedere all'aggiornamento dell'applicativo SIGOR in relazione alla destinazione e all'utilizzo delle risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 bis, della legge regionale 18/2015, secondo le modalità concordate con la Regione [4]].

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 9.572.790 euro suddivisa in ragione di 3.190.930 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 20/2016 è autorizzata la spesa di 989.641,36 euro suddivisa in ragione di 708.473,18 euro per l'anno 2017 e di 281.168,18 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) -Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 10 (Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 8. (Assegnazione integrativa ai Comuni)

1. In relazione al processo di perequazione delle risorse a favore dei Comuni, in relazione alle funzioni dei servizi sociali erogati dai medesimi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e allo svolgimento delle medesime da parte delle Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 26/2014, è prevista un'assegnazione integrativa di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate d'ufficio, senza vincolo di destinazione, a favore dei Comuni che abbiano sostenuto con fondi propri, in riferimento alla quota comunale di cui all'articolo 10, comma 18, lettera c), della legge regionale 25/2016, una spesa pro capite maggiore al valore pro capite regionale. Tali risorse sono assegnate, in proporzione alle risorse disponibili, in ragione dello scostamento positivo tra il valore pro capite speso da ciascun Comune rispetto al valore pro capite regionale con riferimento alla popolazione residente. Non si procede ad assegnazioni inferiori all'importo annuo di 1.000 euro [5].

3. La popolazione residente ai fini del presente articolo è quella concernente il dato rilevato al 31 dicembre 2015.

4. [Delle esigenze di cui al comma 1 si tiene conto nell'ambito dell'assegnazione della quota perequativa del fondo ordinario transitorio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015, nonché nell'assegnazione del fondo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 18/2015 a regime, attraverso il riassorbimento delle risorse assegnate con il presente articolo con la medesima decorrenza. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 18/2015 è effettuato un monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, mediante piattaforma regionale] [6].

4 bis. [Il mancato adempimento di cui al comma 4 comporta la non assegnazione dei fondi per l'anno successivo a quello di riferimento] [7].

5. Per la finalità prevista al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 19.050.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 6.350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede come di seguito indicato:

a) per l'anno 2017 con le maggiori entrate per l'importo di 6.000.000 di euro previste ai sensi dell'articolo 49, primo comma, punto 7 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e che affluiscono sul Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019, nonché per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante prelievo di 6.000.000 di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per l'importo di 350.000 euro mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 9. (Erogazione di risorse agli enti locali)

1. Nelle more dell'intesa di cui all'articolo 10, comma 59, della legge regionale 25/2016, per l'anno 2017 le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 sono applicate tenendo conto per ciascun Comune delle quote da recuperare a favore del bilancio statale e regionale definite in via provvisoria con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2016, n. 1608 (Individuazione delle quote provvisorie di maggior gettito IMU 2016 dei Comuni del Friuli Venezia Giulia da assicurare a favore del bilancio statale e regionale. Modifica DGR 279/2016).

 

     Art. 10. (Fondo straordinario di riequilibrio per le Unioni territoriali intercomunali)

1. Ai fini del riequilibrio dell'impatto finanziario nei confronti delle Unioni territoriali intercomunali derivante dalle assegnazioni di cui all'articolo 10, comma 18, lettera b), della legge regionale 25/2016, è stanziato per l'anno 2017 un fondo straordinario di 3.029.923,98 euro.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito a favore delle Unioni territoriali intercomunali sulla base della differenza tra l'importo totale della riduzione, come indicata al comma 3, dei trasferimenti del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017 dei Comuni di ciascuna Unione, secondo la composizione di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014, e l'importo della quota assegnata alla medesima Unione territoriale intercomunale, ai sensi dell'articolo 10, comma 18, lettera b), della legge regionale 25/2016, come rideterminata ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016 .

3. La riduzione di cui al comma 2 è quella derivante dal confronto tra l'assegnazione ai sensi dell'articolo 10, comma 11, della legge regionale 25/2016, come rideterminata ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016, e l'assegnazione di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3.029.923,98 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1. (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 25/2016)

1. Al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 25/2016 le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2015)

1. All'articolo 25 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti»;

b) al comma 3 le parole «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti».

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge regionale 18/2015 le parole «, non più di uno nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti e non più di uno nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 o nelle Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «e non più di due nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014 o nelle Unioni territoriali intercomunali».

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 43 della legge regionale 26/2014)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.».

 

     Art. 15. (Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge regionale 26/2014)

1. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 26/2014 è inserito il seguente:

«Art. 44 bis. (Destinazione del fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 66/2014)

1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.».

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014)

1. Al comma 82 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

 

     Art. 17. (Risorse per il personale delle Unioni territoriali intercomunali [8])

1. Qualora in esito all'attuazione dell'articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016, le Unioni territoriali intercomunali non risultino destinatarie di personale di staff con profilo amministrativo - economico ovvero ne risultino destinatarie per un numero inferiore a cinque unità, la Regione trasferisce alle Unioni medesime risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei posti necessari al raggiungimento del limite di cinque unità, previa adozione di specifico piano occupazionale da parte delle Unioni. Nelle more della attuazione delle procedure di assunzione di cui al primo periodo e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni possono, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, ricorrere, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti, a forme di lavoro flessibile per l'acquisizione delle professionalità di staff.

2. Ai fini della verifica della consistenza del personale di staff presso ciascuna Unione e della conseguente determinazione delle risorse e degli spazi assunzionali da trasferire ai sensi del comma 1, si tiene conto anche del personale di staff trasferito alle Unioni a seguito della soppressione delle Comunità montane ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014 .

3. L'Amministrazione regionale riconosce alle Unioni territoriali intercomunali, per l'attuazione dello specifico piano occupazionale previsto dal presente articolo, l'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per ogni unità di personale ivi prevista di categoria C o D, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

4. Per le finalità del presente articolo il competente servizio della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, acquisiti i piani occupazionali comunicati dalla Direzione generale, procede all'assegnazione delle risorse alle Unioni aventi diritto.

5. La concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 4 sono effettuate sulla base dell'attuazione degli specifici piani occupazionali, in ragione della decorrenza dei relativi contratti, comunicata alla Regione [9].

5 bis. La Regione trasferisce, inoltre, nell'ambito delle disponibilità di cui al presente articolo, risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di dieci unità di personale con i criteri di cui al comma 3, in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica, a decorrere dall'1 settembre 2017, così ripartite:

a) Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo 2 unità;

b) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 4 unità;

c) Unione territoriale intercomunale Giuliana 2 unità;

d) Unione territoriale intercomunale Noncello 2 unità [10].

5 ter. Nelle more dell'attuazione delle procedure di assunzione di cui al comma 5 bis e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti [11].

5 quater. [Le risorse e le disponibilità residue in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 bis e 5 ter, possono essere trasferite alle Unioni subentrate nelle funzioni delle Comunità montane, ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014, in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale] [12].

6. Per le finalità previste al presente articolo è destinata la spesa complessiva di 6.639.000 euro per il triennio 2017-2019, suddivisa in ragione di 1.660.000 euro per l'anno 2017, di 2.489.500 euro per l'anno 2018 e di 2.489.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede come di seguito indicato:

a) per l'anno 2017, per 1.160.000 euro mediante storno dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, e per 500.000 euro mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per gli anni 2018 e 2019, mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 10/2016)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 10/2016 sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, queste ultime e i Comuni inclusi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 possono stipulare convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 23 della medesima legge regionale.

5 ter. Nelle more dell'ingresso di tutti i Comuni nelle Unioni, le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 26/2014, ai fini del raggiungimento delle soglie demografiche ivi indicate, possono essere stipulate tra i Comuni ricompresi nella medesima area territoriale adeguata di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 .».

 

     Art. 19. (Modifiche alle leggi regionali 10/2016, 18/2016 e 20/2016)

1. Al comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 10/2016 le parole «fatta salva l'ipotesi di mobilità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la possibilità di attivazione della mobilità di comparto, limitatamente al caso di personale collocato in posizione di comando presso strutture direzionali della Regione e all'ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e con corrispondente cessione degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza, e della mobilità intercompartimentale».

2. Alla legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 2 le parole «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017»;

b) [al comma 2 dell'articolo 6, nel primo periodo, le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'obbligo di gestione associata di cui al primo periodo opera a partire dall'1 gennaio 2018; sino al 31 dicembre 2017 sono fatte salve le convenzioni per la gestione associata del servizio di segretario comunale in essere e resta altresì confermata la possibilità di reggenza e supplenza a scavalco.»] [13];

c) [il comma 6 dell'articolo 12 è abrogato] [14];

d) al comma 2 dell'articolo 17 dopo le parole «Comparto unico» sono aggiunte le seguenti: «; non è richiesto in caso di trasferimento per mobilità il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2»;

e) il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.»;

f) all'articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000»;

2) al comma 6 le parole «all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 4, della legge 124/2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 97 del decreto legislativo 267/2000».

3. Il comma 9 dell'articolo 52 della legge regionale 20/2016 è abrogato.

4. Il nulla osta di cui all'articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016, come sostituito dal comma 2, lettera e), è richiesto anche per le procedure di mobilità che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già avviate ma non ancora concluse mediante l'adozione, da parte dell'amministrazione di destinazione, dell'atto di trasferimento.

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2016)

1. Il comma 17 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), è abrogato.

 

     Art. 21. (Vigenza delle graduatorie)

1. Il termine di vigenza delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, approvate dalle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni, dalla legge 125/2013, già oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), si intende fissato, in relazione a quanto da ultimo previsto dall'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legge 101/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 232/2016, al 31 dicembre 2017.

 

     Art. 22. (Budget assunzionali)

1. I budget per contratti di lavoro flessibile delle Province del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale riferiti all'anno 2017 concorrono alla definizione del budget di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 18/2016 .

2. Ai fini della definizione del budget di cui all'articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016 si tiene conto anche dei resti assunzionali derivanti dalla soppressione delle Comunità montane, ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014 .

 

     Art. 23. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 26/2014)

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che possono essere esercitate con le modalità previste dall'articolo 27 per le funzioni di cui al comma 1, lettera b)».

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 61 bis della legge regionale 26/2014) [15]

1. Al comma 1 dell'articolo 61 bis della legge regionale 26/2014 le parole «in forma consultiva» sono soppresse e dopo le parole «è regolata» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006,».

 

     Art. 25. (Altre disposizioni finanziarie urgenti)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:

a) per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

c) per 180.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 23, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:

a) per 50.000 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per 30.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 26. (Termine di approvazione dei bilanci dei Comuni) [16]

1. In via straordinaria per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, il termine di approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017.

 

     Art. 27. (Norme finanziarie in materia di trasporti e infrastrutture)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di avvio dell'opera di escavazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 793.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 28. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A riferita all’articolo 7 (Norme in materia di Unioni territoriali intercomunali)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[2] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[4] Periodo abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[6] Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[7] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[8] Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[9] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[10] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[11] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[12] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[13] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[14] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[15] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[16] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.