Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 08/03/2017 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.4.217 - L. 8 marzo 2017, n. 44.
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
(G.U. 6 aprile 2017, n. 81)
1. Alla
a) all'articolo 1, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale»;
b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «I siti» sono inserite le seguenti: «e gli elementi del patrimonio culturale immateriale»;
c) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la scienza e la cultura (UNESCO),» sono inserite le seguenti: «resa esecutiva dalla
d) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «denominati "siti» sono inserite le seguenti: «ed elementi»;
e) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
f) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
g) all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai siti» sono inserite le seguenti: «e agli elementi»;
i) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole»;
l) all'articolo 5, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
m) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi»;
n) all'articolo 5, comma 1, le parole: «i siti» sono sostituite dalle seguenti: «ai siti e agli elementi»;
o) nel titolo, dopo le parole: «dei siti» sono inserite le seguenti: «e degli elementi».
1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonchè del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla