§ 3.14.33 - L.R. 7 febbraio 2017, n. 1.
Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.
(B.U. 9 febbraio 2017, n. 6 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Sostituzione del titolo della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)
1. Il titolo della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente: "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna".
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 1 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive.".
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
Art. 3. (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.".
Art. 4. (Sostituzione della rubrica del capo II del titolo I della l.r. 2/2009)
1. La rubrica del capo II del titolo I della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI E DI SVILUPPO MONTANO".
Art. 5. (Modifiche dell'articolo 4 della l.r. 2/2009)
1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "Definizione delle aree sciabili e di sviluppo montano e delle piste da sci".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve ''snowboard'', lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati.".
3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
4. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009, le parole "nell'area sciabile attrezzata" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area sciabile e di sviluppo montano attrezzata".
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 2/2009)
1. L'articolo 5 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 5. (Individuazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano)
1. I comuni, ai fini dell'individuazione e della variazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), entro il 31 dicembre 2018, propongono con propria deliberazione alla Regione, in coerenza con la pianificazione regionale:
a) le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
b) le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
c) le nuove aree sciabili e di sviluppo montano;
d) le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;
e) le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;
f) le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con deliberazione della Giunta regionale entro centocinquanta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, l'individuazione e variazione delle aree sciabili si intende approvata.".
Art. 7. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 2/2009)
1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "Art. 5 bis. (Pianificazione degli interventi urbanistici nelle aree sciabili e di sviluppo montano)
1. I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).
2. Nelle aree sciabili e di sviluppo montano il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento, consentendo esclusivamente:
a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso;
b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti;
c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o dell'attività sciistica;
d) la realizzazione di pubblici esercizi necessari alla pratica degli sport montani invernali o estivi.
3. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC, non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni né effettuare nuove edificazioni ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g).
4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare infrastrutture, accessori e pertinenze diverse di cui all'articolo 4, comma 1.
5. Nelle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9 della l.r. 56/1977 .
6. Nell'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 sono comunque rispettati e mantenuti i requisiti di sicurezza per la gestione delle piste all'interno dell'area sciabile e di sviluppo montano.
7. Sui terreni gravati da uso civico, ricompresi nelle aree sciabili e di sviluppo montano, l'esercizio del relativo diritto è comunque assicurato agli aventi titolo nel periodo dell'anno durante il quale non viene praticata l'attività invernale ed estiva subordinatamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6.
8. Il PRGC, nel rispetto della normativa paesaggistica, idrogeologica e sismica, può prevedere, al fine dello sviluppo delle aree sciabili e di sviluppo montano, la riqualificazione a fini turistico-ricettivi dei fabbricati anche funiviari di cui all'articolo 4, comma 1 dismessi e la loro volumetria può essere recuperata a destinazione turistico-ricettiva attraverso idonei strumenti urbanistici e può anche essere rilocalizzata nella misura dell'80 per cento in aree idonee già compromesse o a completamento del tessuto urbanizzato. In tali casi, ai fabbricati oggetto di riqualificazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6 della l.r. n. 74/1989 . In caso di rilocalizzazione, anche ai fini della parificazione del consumo di suolo, il fabbricato originario e tutti gli impianti connessi devono essere preventivamente demoliti, ripristinando completamente l'area dal punto di vista paesaggistico e ambientale.".
Art. 8. (Modifica dell'articolo 6 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. Le piste di discesa e di fondo sono classificate sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei termini indicati all'articolo 7, commi 2 e 3.".
Art. 9. (Modifica dell'articolo 7 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "5. La presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui ai successivi articoli, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5.".
Art. 10. (Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 2/2009)
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10000, che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e le strade di servizio estive e invernali;".
2. Alla fine del numero 3) della lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: "e di sviluppo montano".
3. Alla fine della lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: "e di sviluppo montano".
Art. 11. (Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 2/2009)
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 2/2009, dopo le parole "Nell'elenco regionale delle piste" sono inserite le seguenti: ", consultabile telematicamente,".
Art. 12. (Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 2/2009)
1. La rubrica dell'articolo 11 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste".
2. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia.".
3. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;".
4. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 2/2009, dopo le parole "La Commissione esprime parere" sono inserite le seguenti: "vincolante e".
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "6. bis. La Commissione, alla chiusura dei lavori, redige il verbale delle sedute.".
Art. 13. (Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 2/2009)
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "b) i comuni che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni dei comuni e le unioni montane;".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "2 bis. Non si applicano le disposizioni relative al rilascio del permesso di costruire se le opere di cui al comma 1 vengono eseguite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).".
Art. 14. (Modifica dell'articolo 13 della l.r. 2/2009)
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 2/2009, dopo la parola "ambientali", è inserita la seguente: "ecologici".
Art. 15. (Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 2/2009)
1. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "Procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano".
2. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. L'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonché gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. Per la costituzione coattiva di servitù di aree sciabili e di sviluppo montano e di impianti di risalita è dovuta esclusivamente un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, limitatamente al periodo di utilizzo, tenuto conto delle eventuali migliorie apportate al fondo; non si presume alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili e di sviluppo montano, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure.".
3. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 2/2009, dopo le parole "area sciabile" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
Art. 16. (Modifiche dell'articolo 15 della l.r. 2/2009)
1. La rubrica dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile e di sviluppo montano".
2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "1. La servitù coattiva di aree sciabili e di sviluppo montano conferisce le seguenti facoltà:".
3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "h) realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti di risalita, pertinenze e accessori, impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, linee aeree e interrate connesse e funzionali all'utilizzo dell'area;".
4. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "o) eseguire e mantenere ogni necessaria opera per la realizzazione e la manutenzione di sentieri pedonali, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati e tracciati adibiti alle attività ludico-sportive e ricreative all'interno delle aree di utilizzo estivo;".
5. Dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è aggiunta la seguente: "p bis) realizzare, mantenere in efficienza, custodire e gestire sistemi di illuminazione notturna degli impianti di risalita e delle piste da sci di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 e delle relative pertinenze ed accessori.".
6. Al comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009, dopo le parole "area sciabile" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "4 bis. La Regione promuove e autorizza la realizzazione dei bacini di accumulo idrico di cui al comma 1, lettera g), comprese le relative opere accessorie e pertinenze e, in particolare, la realizzazione di invasi a cielo aperto, in considerazione della loro funzione e pubblica utilità ai fini agricoli, turistici e di antincendio.".
Art. 17. (Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo 1 della l.r. 2/2009)
1. La rubrica del capo IV del titolo I della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "NORME DISCIPLINANTI LA GESTIONE DELLE PISTE E LE ATTIVITÀ DI VOLO IN ZONE DI MONTAGNA".
Art. 18. (Modifiche dell'articolo 18 della l.r. 2/2009)
1. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è inserita la seguente: "i bis) comunicare all'utente l'obbligo del possesso della copertura assicurativa, di cui all'articolo 32, comma 14 bis;".
2. Dopo la lettera k) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. n. 2/2009 è aggiunta la seguente: "k bis) dismettere temporaneamente dall'esercizio, anche a fronte di corrispettivo economico a suo favore, piste, impianti, percorsi e quant'altro necessario per l'organizzazione di eventi particolari turistico-sportivi, anche notturni, a cura di soggetti terzi; in questo caso e per tutta la durata della dismissione, il cui termine deve essere formalmente prestabilito, ogni responsabilità facente capo al gestore e al direttore delle piste è trasferita in capo all'organizzatore dell'evento stesso.".
3. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimità dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'articolo 13, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non rientra tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. medesimo o dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ''Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ''), nonché fatto salvo il rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), laddove necessaria.".
Art. 19. (Modifiche dell'articolo 20 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 2 bis dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 è così modificato:
a) dopo le parole "vengono riconosciute le abilitazioni" sono inserite le seguenti: "per attività non professionale";
b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: "Tutti i soggetti sopraelencati sono certificati per la parte sanitaria dal Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".
2. Al comma 2 ter dell'articolo 20 della l.r. 2/2009, dopo le parole "vengono riconosciute inoltre le abilitazioni" sono inserite le seguenti: "per attività non professionale".
3. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "2 quater. Per il riconoscimento delle abilitazioni e l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10 dei soggetti di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano le disposizioni dell'articolo 33 bis.".
Art. 20. (Modifica dell'articolo 21 della l.r. 2/2009)
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: "Gli attraversamenti stradali, anche a raso, devono essere segnalati sia in pista che sul ciglio della strada".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "6 bis. Gli interventi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c), d), e), f), h) e o), finalizzati a garantire la sicurezza delle piste nelle situazioni di emergenza anche dettate da eventi meteorologici, sono realizzati previa comunicazione dei lavori al comune territorialmente competente.".
Art. 21. (Modifiche dell'articolo 22 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. Il gestore assicura, sulle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, la Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all'articolo 11, informata la commissione consiliare competente.".
2. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "2. Il servizio di soccorso è assicurato dal gestore mediante proprio personale, ovvero con affidamento del servizio a terzi regolato da appositi contratti o convenzioni. A tale personale, se alle dipendenze del gestore, qualora non faccia parte di enti abilitati o organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), è applicato il livello previsto dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti. La figura dell'operatore di primo soccorso è prevista dal CCNL del settore trasporto a fune o dai contratti collettivi territoriali, ove presenti.".
3. Al comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
Art. 22. (Modifiche dell'articolo 24 della l.r. 2/2009)
1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 24 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica della compatibilità paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009, laddove necessaria".
2. Dopo il comma 14 dell'articolo 24 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "14 bis. Il gestore non è responsabile nel caso di rimozione e alterazione della palinatura, della segnaletica e degli apprestamenti di sicurezza da parte di soggetti terzi o di eventi atmosferici.".
3. Il comma 16 dell'articolo 24 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "16. Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di contenere l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili e di sviluppo montano comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze, che si intende autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale e paesaggistica.".
Art. 23. (Modifica dell'articolo 25 della l.r. 2/2009)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "1 bis. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni dell'articolo 28 bis è affidata:
a) al personale di vigilanza dipendente dagli enti regionali di gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2009 ;
b) agli agenti di polizia locale;
c) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.".
Art. 24. (Modifiche dell'articolo 26 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "2. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) ed e), anche se accaduti su percorsi fuori pista serviti dagli impianti di risalita, né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) o durante le gare e gli allenamenti o nelle aree attrezzate di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d) e g). Il gestore non è altresì responsabile degli incidenti occorsi nel caso di dismissione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera k bis).".
2. Al comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "5 bis. Il gestore non è in alcun modo responsabile per gli incidenti occorsi agli sciatori che non rispettano le norme di comportamento di cui all'articolo 32.".
Art. 25. (Modifiche dell'articolo 28 della l.r. 2/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
2. Al comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "8 bis. In ogni caso l'utilizzazione dei percorsi messi a disposizione dai comuni è subordinata all'osservanza del piano di sicurezza che i comuni stessi redigono ed approvano unitamente all'individuazione dei percorsi.".
Art. 26. (Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 2/2009)
1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "Art. 28 bis. (Attività di volo in zone di montagna)
1. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nel territorio della Regione, per tutte le zone site ad altitudine superiore a ottocento metri sul livello del mare, pari a duemilaseicentoventicinque piedi, sono vietati l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a cinquecento metri, pari a milleseicentoquaranta piedi, dal suolo.
2. Al divieto di cui al comma 1 sono ammesse deroghe rilasciate dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, fermo restando:
a) l'assenso della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
b) l'autorizzazione rilasciata a cura del soggetto gestore nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale effettuate da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali;
c) il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale nelle restanti aree della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009 .
3. I decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.
4. L'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e riconosciute dall'unione montana competente per territorio o dal comune, qualora l'unione montana non sia costituita, dandone comunicazione alla Regione.
5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita attivi ed è vietato nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000. L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il comune competente per territorio o, se delegata, fra l'unione montana e il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, dandone comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.
6. La convenzione di cui al comma 5 contiene, comunque:
a) il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che devono essere dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1 dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;
b) l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo, che sono percorsi secondo il concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore;
c) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;
d) i giorni di divieto della pratica dell'eliski, oltre ai giorni festivi;
e) il piano di monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, atto a valutare eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina presente nei territori interessati, le cui risultanze devono essere comunicate alle strutture regionali competenti in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica, turismo, biodiversità e aree naturali;
f) il monitoraggio, a carico del gestore del servizio di eliski, del manto nevoso nelle zone di attività, da rendere noto con comunicati da pubblicare, per ogni giorno di attività, sul sito internet del soggetto che gestisce il servizio di eliski.
7. Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski si muniscono di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve e l'airbag, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono accompagnati da maestri di sci o da guide alpine, computati in almeno una unità ogni quattro sciatori.
8. I piani di volo sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio o, se delegata, all'unione montana, agli organi di controllo e agli enti di gestione delle aree naturali protette, qualora siano interessati ai sensi del comma 9.
9. In deroga al divieto di eliski di cui al comma 5 e fatte salve le altre disposizioni contenute nel medesimo comma, l'attività di eliski è assentibile nelle aree naturali protette di cui all'articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, subordinatamente all'effettuazione della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 43 della l.r. 19/2009 da parte della struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree naturali e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora tale attività abbia ivi avuto già luogo prima del 30 giugno 2016 e a condizione che siano concordate le modalità di svolgimento mediante convenzione tra il soggetto gestore del servizio di eliski e gli enti regionali di gestione di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2009 .
10. Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009, le procedure della valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le autorizzazioni, il presente articolo non si applica:
a) ai servizi di trasporto di cose;
b) ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;
c) agli aeromobili utilizzati per servizio pubblico o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità.
11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per attività di soccorso, sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti.".
Art. 27. (Modifica dell'articolo 30 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. I gestori delle piste da sci, le pubbliche amministrazioni locali e la Regione non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste da sci di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), anche se accaduti su percorsi fuori pista serviti dagli impianti di risalita, né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f).".
Art. 28. (Modifiche dell'articolo 31 della l.r. 2/2009)
1. La rubrica dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "Utilizzo estivo dell'area sciabile e di sviluppo montano".
2. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. L'area sciabile e di sviluppo montano, ivi comprese le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), può essere impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico-sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività. La gestione degli stessi può essere esercitata prioritariamente dai gestori delle piste e in subordine da altro soggetto pubblico o privato, i quali, anche ai fini della manutenzione dei tracciati esistenti e delle nuove realizzazioni, possono attivare il procedimento di cui all'articolo 14.".
3. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1, i tracciati destinati alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative sono individuati ed autorizzati dai comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'individuazione del soggetto gestore, al quale è fatto obbligo di manutenere annualmente i tracciati medesimi e garantire la corretta regimazione delle acque superficiali, preservando i pendii da possibili fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivanti dall'erosione del suolo in relazione al passaggio continuo dei mezzi circolanti.".
4. Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "4. Tali tracciati devono essere adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo ed interdetti all'escursionismo pedestre. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni devono essere preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori dei tracciati sui tracciati medesimi e sull'infrastruttura attraversata.".
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "4 bis. Nel caso di attività sportiva praticata con mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività, denominati ''bike park'', è richiesta la massima prudenza da parte dei conducenti, al fine di evitare incidenti, riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici previsti. I conducenti garantiscono inoltre la precedenza ai mezzi ed ai veicoli che percorrono le infrastrutture ed ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.".
Art. 29. (Modifiche dell'articolo 32 della l.r. 2/2009)
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009, sono aggiunte le parole: "Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge".
2. Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "4. Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata ed adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo.".
3. Il comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "6. In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore.".
4. Il comma 8 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità.".
5. Alla fine del comma 13 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009, sono aggiunte le parole: "e gli apprestamenti di sicurezza".
6. Il comma 14 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "14. L'attività praticata nelle aree di cui all'articolo 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.".
7. Dopo il comma 14 dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "14 bis. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copre la propria responsabilità civile per danni o infortuni verso terzi, ivi compreso il gestore.".
8. Dopo il comma 14 bis dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "14 ter. Nel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.".
9. Dopo il comma 14 ter dell'articolo 32 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "14 quater. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.".
Art. 30. (Modifiche dell'articolo 33 della l.r. 2/2009)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "4 bis. Ai soggetti titolari delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di operatore di primo soccorso di cui al comma 1, che sono comunque tenuti a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento ai sensi della presente legge, sono riconosciuti crediti formativi per le materie comuni alle suddette abilitazioni.".
2. Il comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "5. È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 ''Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica'') organizzati ai sensi della normativa previgente, che si convalidano in presenza dell'attestato formativo.".
Art. 31. (Modifica dell'articolo 33 bis della l.r. 2/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 33 bis della l.r. 2/2009, le parole "antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2011".
Art. 32. (Modifiche dell'articolo 35 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente l'unione montana di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni possono essere accertate ed irrogate, oltre che dai soggetti già titolati, anche da altri dipendenti del comune o dell'unione montana, ai quali il sindaco o il presidente dell'unione montana abbia conferito tale compito; tali dipendenti sono individuati tra coloro che hanno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, della durata di almeno dodici ore, organizzato dalle medesime amministrazioni, avente ad oggetto la presente legge nonché l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, finalizzato alla richiesta del decreto di guardia particolare giurata.".
2. Dopo il comma 9 dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "9 bis. Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 o per tutti coloro che gestiscono il servizio di eliski senza la prescritta convenzione di cui ai commi 5 e 6, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo o il servizio di eliski, incrementata di euro 500,00 per ogni persona trasportata;
b) in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a carico dell'accompagnatore incrementata di euro 100,00 per ogni persona accompagnata;
c) in caso di inosservanza degli obblighi indicati nella convenzione ai sensi del comma 6 o delle modalità di svolgimento del servizio di eliski di cui al comma 9, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 a carico del soggetto che gestisce il servizio di eliski;
d) per la violazione delle disposizioni di cui al comma 7 in relazione alle dotazioni previste per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.".
3. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "9 ter. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni dei divieti di cui al comma 9 bis, lettere a) e c), il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo o di eliski responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo in zone di montagna prevista dall'articolo 28 bis.".
4. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 35 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "9 quater. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 bis sono irrogate e riscosse dal comune competente per territorio. Il comune trasferisce annualmente agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette, di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2009, il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate all'interno delle aree della rete ecologica regionale, di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009, gestite dai soggetti medesimi.".
Art. 33. (Modifica della rubrica del titolo II della l.r. 2/2009)
1. Nella rubrica del titolo II della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
Art. 34. (Modifiche dell'articolo 36 della l.r. 2/2009)
1. La rubrica dell'articolo 36 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "Individuazione di servizio pubblico di interesse generale".
2. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
Art. 35. (Modifiche dell'articolo 38 della l.r. 2/2009)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 2/2009 le parole "La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce" sono sostituite dalle seguenti: "Sono definite".
Art. 36. (Modifiche dell'articolo 39 della l.r. 2/2009)
1. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
2. Al comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
Art. 37. (Modifiche dell'articolo 40 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla presente legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categorie di iniziative agevolabili:
a) categoria A: interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano;
b) categoria B: investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica;
c) categoria C: spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'articolo 38.".
2. Il comma 1 bis dell'articolo 40 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno finanziario di cui al comma 1, approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della commissione consiliare competente e nel rispetto della normativa comunitaria, dei principi di equità e trasparenza nonché di quanto previsto all'articolo 47, i criteri oggettivi per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie a favore dei soggetti beneficiari ed in particolare:
a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, in relazione alla tipologia dell'iniziativa e alla sostenibilità economica e strategica della stessa;
c) i requisiti di accesso nonché i criteri per la determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni economiche e dei relativi livelli agevolativi accordabili in relazione alle singole tipologie di iniziativa;
d) le procedure attuative degli strumenti d'intervento.".
Art. 38. (Modifiche dell'articolo 42 della l.r. 2/2009)
1. La rubrica dell'articolo 42 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano".
2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009 le parole "all'articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 40".
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009, dopo le parole "idrogeologico-ambientale" sono inserite le seguenti: "e paesaggistico".
4. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
5. Alla fine del comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 2/2009 sono aggiunte le parole: "e di sviluppo montano".
Art. 39. (Modifiche dell'articolo 43 della l.r. 2/2009)
1. La rubrica dell'articolo 43 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica".
2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 2/2009, le parole "all'articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 40".
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 2/2009, dopo le parole "miglioramento qualitativo" è inserita la seguente: "paesaggistico".
4. Al comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
Art. 40. (Modifiche dell'articolo 44 della l.r. 2/2009)
1. Il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "1. Le agevolazioni previste per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse per le spese di funzionamento generali relative alla gestione ordinaria e straordinaria e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui alle iniziative appartenenti alla categoria A.".
2. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 2/2009, le parole "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano".
Art. 41. (Modifiche dell'articolo 45 della l.r. 2/2009)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 45, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
Art. 42. (Modifiche dell'articolo 46 della l.r. 2/2009)
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "1. Ai soggetti che attuano le iniziative riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a) possono essere concesse le seguenti agevolazioni:".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "a) per gli interventi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, ad eccezione delle attività relative alla produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse in una percentuale delle spese complessive sostenute, ivi comprese quelle per il personale addetto, stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis ed eventualmente anche mediante coinvolgimento dei soggetti che a vario titolo beneficiano della presenza di aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 39, comma 3;".
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009, le parole "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 60 per cento".
4. All'alinea del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009, le parole "all'articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 40".
5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009, le parole "nel programma triennale" sono sostituite dalle seguenti: "dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis".
6. Il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "2) regime de minimis ai sensi della vigente normativa comunitaria.".
7. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "3. Per le iniziative riconducibili alla categoria C di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c) possono essere concesse agevolazioni esclusivamente ai soggetti definibili come microstazioni ai sensi dell'articolo 38, in una percentuale delle spese complessive sostenute stabilita dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis e fino a un valore massimo pari a un terzo di tali spese.".
Art. 43. (Modifiche dell'articolo 47 della l.r. 2/2009)
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009, le parole "all'articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 40".
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "c) delle spese sostenute, dichiarate o documentate.".
3. Il comma 4 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "4. Le agevolazioni delle iniziative riconducibili alla categoria B di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b) sono erogate sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 1 bis, in virtù di progetti che evidenziano e garantiscono una effettiva ricaduta dell'investimento sul territorio, di documentabile interesse anche in relazione al costo dell'investimento e della successiva gestione.".
4. All'alinea del comma 5 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009, le parole "articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 40".
5. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 47 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "d) dell'applicazione in ogni sua parte del CCNL per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;".
Art. 44. (Modifiche dell'articolo 49 della l.r. 2/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
2. Il comma 3 dell'articolo 49 della l.r. n. 2/2009 è sostituito dal seguente: "3. I soggetti che, a far data dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 agosto 2013, dimostrano di avere svolto per almeno un triennio incarichi di direttore delle piste o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso, anche in via non continuativa ed anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione svolta e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10.".
3. Il comma 4 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti che, a far data dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 agosto 2013 dimostrano di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di gestore delle piste di fondo per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzione di direttore delle piste di fondo e sono iscritti nell'elenco regionale delle piste di cui all'articolo 10 con la limitazione alle piste di fondo.".
4. Al comma 6 bis dell'articolo 49 della l.r. 2/2009, le parole "competente commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "competente Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all'articolo 11".
5. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "6 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5 bis, comma 7 si applicano fino al 31 dicembre 2017 anche per le aree sciabili e di sviluppo montano non ancora individuate.".
6. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 49 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "6 quater. Le disposizioni di cui all'articolo 28 bis si applicano a decorrere dal 1° giugno 2017.".
7. Al comma 8 dell'articolo 49 della l.r. 2/2009, dopo le parole "aree sciabili" sono inserite le seguenti: "e di sviluppo montano".
Art. 45. (Modifiche dell'articolo 51 della l.r. 2/2009)
1. L'articolo 51 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "Art. 51. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, della pratica non agonistica degli sport invernali ed estivi, della disciplina e delle attività di volo in zone di montagna, nonché della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:
a) quali finalità della presente legge sono state programmate o perseguite con le forme previste dall'articolo 3;
b) una descrizione dettagliata delle modalità operative delle attività della Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste di cui all'articolo 11;
c) la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi per l'informazione previsti dall'articolo 34;
d) il numero complessivo delle iniziative agevolate riconducibili alle categorie di cui all'articolo 40, il tipo di ciascuna iniziativa e la sua entità finanziaria, nonché la tipologia ed il numero dei beneficiari;
e) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge, anche in riferimento ai procedimenti per l'imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo montano.
3. Nelle relazioni, anche sulla base delle informazioni fornite dalle unioni montane e dai comuni, è inserita una apposita sezione riguardante le attività di volo in zone di montagna di cui all'articolo 28 bis, che contiene in particolare:
a) i casi e le motivazioni del rilascio delle deroghe previste dal comma 2;
b) il numero di convenzioni stipulate ai sensi del comma 5, con una sintesi dei contenuti specifici;
c) le valutazioni e le eventuali iniziative intraprese a seguito della comunicazione delle risultanze del piano di monitoraggio di cui al comma 6, lettera e);
d) i casi di ammissione in deroga previsti dal comma 9 al divieto di eliski.
4. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo e fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2;
b) l'evoluzione dell'economia montana attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;
c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire il miglioramento della sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano e l'evoluzione delle attività economiche nelle località montane.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2, 3 e 4, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 52.".
Art. 46. (Disposizioni transitorie)
1. Fino all'adeguamento dei PRGC alla nuova individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 5 della l.r. 2/2009, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, sono fatte salve le perimetrazioni, le fasce, le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni contenute nei PRGC vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 47. (Disposizioni finali)
1. I comuni che, entro il 31 dicembre 2018, non hanno concluso le procedure per l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 2/2009, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, nonché la contestuale variante al PRGC non possono adottare procedimenti relativi a varianti ai PRGC vigenti o in salvaguardia che non contengano l'adeguamento alla l.r. 2/2009 .
2. Si considerano, nelle more dell'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano, piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 2/2009 quelle classificate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge o, in carenza, quelle individuate come tali nella proposta presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 della stessa, purché accompagnata da deliberazione del comune interessato.
3. La limitazione di cui al comma 1 non si applica ai comuni che non hanno provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano che comprende esclusivamente piste di fondo.
Art. 48. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) l'ottavo comma dell'articolo 27 della l.r. 56/1977 ;
b) il comma 3 dell'articolo 31, i commi 2 e 3 dell'articolo 40 e l'articolo 41 della l.r. 2/2009 ;
c) l'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica");
d) il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
e) i commi 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 16 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);
f) l'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica");
g) il comma 9 dell'articolo 44 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia).
Art. 49. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 50. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.