Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.14 sport |
Data: | 12/03/2009 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 2/2009) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 30 della l.r. 2/2009) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 49 della l.r. 2/2009) |
Art. 5. (Urgenza) |
§ 3.14.30 - L.R. 12 marzo 2009, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica).
(B.U. 19 marzo 2009, n. 11)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 27 della
1. All'articolo 27, comma 4, della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 28 della
1. All'articolo 28, comma 8, della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 30 della
1. All'articolo 30, comma 2, della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della
"2 bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente.".
Art. 4. (Modifiche all'articolo 49 della
1. Il comma 2 dell'articolo 49 della
"2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), d), f), i) e j), si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
Art. 5. (Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Articolo abrogato dall'art. 48 della