§ 4.2.39 - L.R. 27 settembre 2006, n. 29.
Norme a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:27/09/2006
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributi in favore degli Istituti.
Art. 3.  Forme di contributo.
Art. 4.  Commissione tecnica regionale.
Art. 5.  Concessione contributi.
Art. 6.  Rilevazione attività e organizzazione degli Istituti.
Art. 7.  Erogazione contributi.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 4.2.39 - L.R. 27 settembre 2006, n. 29.

Norme a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

(B.U. 30 settembre 2006, n. 27).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise promuove la tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, pubblici e privati, nei settori della previdenza e della sicurezza sociale, riconoscendo l'alto valore sociale del servizio di pubblica utilità svolto dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti nel territorio della Regione Molise e legalmente riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152.

     2. La finalità di cui al comma 1 è conseguita attraverso la valorizzazione, nel rispetto del pluralismo, di tutte le attività svolte dai predetti Istituti di patronato per le attività di servizio, di informazione e di segretariato sociale, di orientamento, di mediazione con le istituzioni, dirette a garantire la esigibilità di prestazioni erogate da soggetti della pubblica amministrazione, fra le quali un particolare rilievo assume quella esercitata in favore dei lavoratori in attività o in quiescenza, nei confronti degli enti previdenziali per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni dovute o nelle controversie giudiziarie nei confronti degli stessi, soprattutto a causa della complessità delle pratiche amministrative e della difficoltà per il cittadino di portarle a termine senza un'adeguata assistenza.

 

     Art. 2. Contributi in favore degli Istituti.

     1. Al fine di dare attuazione ai principi della presente legge, è autorizzata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, la concessione di contributi annui a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, legalmente riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, che operano nel territorio della Regione Molise.

     2. I contributi sono integrativi di quelli concessi e previsti da leggi statali sulla materia e sono attribuiti per attività non statisticabili, diverse da quelle già finanziate ai sensi dell'articolo 13 della predetta legge 30 marzo 2001, n. 152.

 

     Art. 3. Forme di contributo.

     1. I contributi sono concessi in relazione:

     a) al numero di dipendenti in organico nelle sedi degli Istituti di patronato nella Regione Molise;

     b) all'articolazione territoriale degli uffici degli Istituiti di patronato e all'attività di patrocinio effettivamente svolta dagli stessi;

     c) alle iniziative di promozione, di informazione, di prevenzione e di formazione nei settori dell'assistenza e della sicurezza sociale.

     2. La Regione può inoltre concedere ulteriori contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per l'attuazione delle seguenti iniziative:

     a) svolgimento all'interno delle aziende delle attività previste dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre attività volte alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle categorie interessate;

     b) incentivazione delle forme di assistenza legale a favore dei cittadini;

     c) organizzazione di convegni, seminari e gruppi di studio per l'approfondimento di temi specifici interessanti la previdenza e la sicurezza sociale, la sicurezza sul lavoro, l'acquisizione di dati conoscitivi, la diffusione della relativa informazione;

     d) formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori preposti all'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale anche per l'attuazione delle iniziative previste dalla lettera a) del presente articolo;

     e) svolgimento dell'attività di segretariato sociale in favore della famiglia, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge n. 328/2000;

     f) svolgimento e trattazione delle pratiche relative all'emigrazione ed all'immigrazione;

     g) attività di monitoraggio dei servizi e delle prestazioni rese sul territorio di competenza.

 

     Art. 4. Commissione tecnica regionale.

     1. Al fine di dare attuazione alla presente legge è costituita una Commissione tecnica regionale con sede presso l'assessorato regionale alle Politiche sociali, composta come segue:

     a) Direttore generale dell'assessorato alle Politiche sociali;

     b) dirigente del servizio Lavoro;

     c) dirigente del servizio Assistenza socio-sanitaria;

     d) dirigente del servizio Risorse umane;

     e) dirigente del servizio Promozione e tutela sociale;

     f) funzionario regionale di fascia "D" del servizio Promozione e tutela sociale, con funzioni di segretario, designato dal Direttore generale competente per materia.

     2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta

     3. La Commissione ha compiti istruttori e propositivi alla Giunta regionale, relativamente:

     a) alla definizione dei criteri di ripartizione previsti in relazione alle attività previste al comma 1 e comma 2 dell'articolo 3;

     b) alla concessione dei contributi agli Istituti di patronato.

     4. La Commissione per le attività previste dall'articolo 3 trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, la relativa proposta di riparto entro il 31 marzo di ogni anno.

     5. Relativamente al primo anno di vigenza della presente legge, i termini di cui al comma 4 scadono entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 5. Concessione contributi.

     1. Ai fini della concessione dei contributi, i responsabili provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda alla Commissione tecnica di cui all'articolo 4, con sede presso l'Assessorato regionale alle Politiche sociali, corredata da una dettagliata relazione sulle prestazioni non statisticabili rese e sulle attività svolte, unitamente ai report riferiti ai servizi di monitoraggio effettuati sui servizi presenti sul territorio di competenza.

     2. Il termine per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi, concernenti l'attività svolta nel primo anno di entrata in vigore della presente legge, è fissato in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     3. La Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 4 può richiedere ulteriori dati ed informazioni sulle strutture organizzative e sulla attività degli Istituti e può predisporre tutti i controlli che ritenga opportuni.

     4. Le dichiarazioni false o mendaci relative alla attività svolta dagli Istituti o qualsiasi altra grave irregolarità relativa alla presentazione delle richieste di cui alla presente legge, comportano l'immediata decadenza dai contributi eventualmente concessi e l'impossibilità di presentare ulteriori domande per i cinque anni successivi.

     5. L'erogazione del contributo annuale per l'Istituto interessato può essere sospesa in via cautelare a seguito della rilevazione dell'infrazione di natura amministrativa.

 

     Art. 6. Rilevazione attività e organizzazione degli Istituti.

     1. L'attività e l'organizzazione degli Istituti di patronato sul territorio regionale vengono rilevate anche attraverso la documentazione prescritta dalla normativa statale vigente in materia e che gli istituti medesimi sono obbligati a tenere presso le proprie sedi.

     2. Ai fini della rilevazione di cui al comma 1, la Commissione tecnica di cui al precedente articolo 4 può avvalesi delle relazioni approntate dagli uffici preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato.

     3. Ciascuna sede degli istituti è tenuta a conservare e presentare, per le verifiche disposte ed effettuate dalla Commissione Tecnica Regionale, l'intera documentazione concernente l'attività svolta, gli eventuali registri relativi e quant'altro utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.

     4. In particolare le tabelle statistiche con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività svolta, compilate dagli istituti e trasmesse a corredo delle domande di concessione di contributo annuale, devono essere accompagnate da una relazione riassuntiva con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, in ordine all'esattezza dei dati comunicati.

     5. La Commissione Tecnica Regionale di cui al precedente articolo 4 provvede alla verifica della sussistenza o meno delle caratteristiche di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 7. Erogazione contributi.

     1. La Giunta regionale su proposta della Commissione Tecnica di cui al precedente articolo 4, provvede all'approvazione dei criteri di ripartizione previsti in relazione alle attività previste al comma 1 e comma 2 del precedente articolo 3 e alla concessione dei contributi agli Istituti di Patronato entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 200.000,00. All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 2006, mediante la conseguente istituzione, nello stato di previsione del bilancio del corrispondente capitolo di spesa, con la denominazione "Contributi regionali a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale" con lo stanziamento di euro 200.000,00.

     2. [Nel bilancio dell'anno 2006 e di ciascuno degli anni successivi, sarà iscritto il relativo capitolo con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma] [1].

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 2.