§ 4.7.217 - L.R. 17 novembre 2016, n. 28.
Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:17/11/2016
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Procedura per la progressiva riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)
Art. 4.  (Gestione dei siti di Rete Natura 2000)
Art. 5.  (Partecipazione dei PLIS al percorso di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)
Art. 6.  (Rapporti giuridici derivanti da integrazioni tra enti gestori o da aggregazioni di parchi)
Art. 7.  (Personale)
Art. 8.  (Servizi ecosistemici e ambientali)
Art. 9.  (Valorizzazione delle risorse economiche)
Art. 10.  (Incentivi per favorire l'aggregazione volontaria di parchi regionali)
Art. 11.  (Istituzione di nuove aree regionali protette e disposizioni di tutela)
Art. 12.  (Norme transitorie per la riorganizzazione del sistema di tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 3 bis della l.r. 86/1983)
Art. 14.  (Abrogazioni)
Art. 15.  (Norma finanziaria)
Art. 16.  (Norme transitorie e finali)
Art. 17.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.217 - L.R. 17 novembre 2016, n. 28.

Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio.

(B.U. 17 novembre 2016, n. 46, suppl.)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di aree protette, favorisce e determina, con il coinvolgimento degli enti gestori dei parchi e degli enti gestori delle riserve naturali, dei monumenti naturali, dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) e dei siti di Rete Natura 2000, la riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio della Lombardia, mantenendone inalterato il regime attuale di tutela, con la finalità di:

a) favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, attraverso l'aggregazione dei soggetti gestori e l'integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione, così da semplificare il rapporto con i residenti e gli operatori e incrementare le capacità e le potenzialità dei servizi;

b) consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici del territorio, mantenendo, nell'ambito delle competenze della Regione, gli standard di tutela ambientale stabiliti dalla normativa statale in materia di aree protette;

c) incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche, anche tramite la condivisione degli obiettivi di tutela delle aree naturali, la conservazione della biodiversità e l'individuazione di compensazioni ambientali, e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici;

d) promuovere il completamento della rete ecologica e della rete verde regionale, di cui all'articolo 3 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

e) potenziare l'efficacia della governance per la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità attraverso l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici.

2. L'ente gestore del parco è, secondo quanto previsto dalla presente legge, il soggetto di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle riserve naturali, dei monumenti naturali, nonché dei PLIS e dei siti di Rete Natura 2000.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) aree regionali protette: i parchi naturali e regionali, le riserve naturali e i monumenti naturali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 86/1983;

b) altre forme di tutela presenti sul territorio: i PLIS di cui all'articolo 34 della l.r. 86/1983 e i siti di Rete Natura 2000 di cui all'articolo 25 bis della l.r. 86/1983;

c) enti gestori dei parchi: gli enti gestori dei parchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 86/1983;

d) macroaree: le singole porzioni del territorio regionale, al cui interno vengono individuati uno o più ambiti territoriali, esse costituiscono il riferimento per la progressiva aggregazione tra ambiti;

e) ambito territoriale ecosistemico: l'unità territoriale di riferimento per l'aggregazione tra parchi e per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali presenti nello stesso ambito, nonché per l'attribuzione ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000;

f) cartografia degli ambiti territoriali ecosistemici: la rappresentazione grafica del complesso degli ambiti territoriali ecosistemici individuati per il territorio lombardo;

g) aggregazione tra parchi: l'unificazione volontaria di due o più parchi dello stesso ambito territoriale ecosistemico, con istituzione di un nuovo ente gestore, che subentra alle precedenti gestioni [1];

h) integrazione: l'integrazione delle riserve naturali, dei monumenti naturali nel parco di riferimento, anche senza continuità territoriale, a seguito di subentro dello stesso parco nella gestione delle riserve naturali, dei monumenti naturali nel medesimo ambito territoriale ecosistemico, con conseguente estinzione dei precedenti enti gestori, ove appositamente istituiti;

i) parco di riferimento: nelle more dell'integrazione di cui alla lettera h), è il parco scelto dalla riserva naturale, dal monumento naturale, dal PLIS o, secondo quanto previsto dall'articolo 4, dall'ente gestore del sito di Rete Natura 2000 tra quelli presenti nello stesso ambito territoriale ecosistemico, ovvero è il parco presente in ciascun ambito territoriale ecosistemico, se unico;

j) programma di razionalizzazione dei servizi: l'elenco di funzioni e attività da svolgere in forma associata con l'indicazione degli enti gestori dei parchi ai quali si applica;

k) progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio: il progetto approvato dalla Giunta regionale sulla base della proposta, presentata dagli enti gestori dei parchi, di eventuale aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e della proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dello stesso ambito territoriale ecosistemico [2].

 

     Art. 3. (Procedura per la progressiva riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)

1. La riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio è disciplinata secondo la procedura e i termini di cui al presente articolo.

2. Le macroaree sono individuate nella cartografia di cui all'allegato A. Gli enti gestori dei parchi, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale una proposta formulata unitariamente di ambiti territoriali ecosistemici, con relativa cartografia in scala 1:100.000, sulla base delle macroaree; per ciascun ambito territoriale ecosistemico è riportato l'elenco delle diverse aree di tutela afferenti. La proposta di cui al presente comma è formulata al fine di conseguire l'aggregazione tra parchi e l'integrazione nei parchi, anche sulla base delle convenzioni di cui al comma 11, delle riserve naturali, dei monumenti naturali di ciascun ambito all'interno della rispettiva macroarea, tenuto conto delle specifiche finalità delle singole aree protette e dei caratteri ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-culturali di cui all'articolo 16 della l.r. 86/1983, nonché delle finalità di cui all'articolo 1. La proposta contiene altresì indicazioni in ordine ai parametri gestionali per la prestazione ambientale dei singoli ambiti. Con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, i parchi possono proporre alla Giunta regionale limitate modifiche al perimetro delle macroaree, per migliorare la realizzazione del sistema integrato tra le aree protette e le altre forme di tutela poste a confine tra le macroaree.

3. La Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge approva le linee guida contenenti lo schema per la formulazione della proposta di cui al comma 2 in base a parametri oggettivi per la semplificazione delle procedure.

4. Le linee guida definite al comma 3 comprendono parametri scientifici, tecnici, organizzativi e di semplificazione. Tali linee guida acquisiscono il parere della competente commissione consiliare.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) individua, anche sulla base delle proposte pervenute dagli enti gestori dei parchi, i parametri gestionali di cui al comma 2, quarto periodo, da perseguire e le relative modalità di monitoraggio da effettuare con il concorso degli enti gestori, anche per eventuali adeguamenti nel tempo;

b) verifica la coerenza della proposta di cui al comma 2, secondo periodo, con quanto previsto dalla presente legge, determinando, nel caso, le necessarie modifiche, e individua gli ambiti territoriali ecosistemici anche adeguando, ove necessario, i perimetri delle macroaree di cui all'allegato A;

c) la competente commissione consiliare esprime parere sulla proposta deliberativa della Giunta e specificatamente sull'individuazione degli ambiti territoriali.

6. Gli enti gestori dei parchi, entro il 30 settembre 2019, trasmettono alla Giunta regionale una proposta di programma di razionalizzazione dei servizi finalizzato a favorire e promuovere l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale, coerente con l'individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici, considerati i parametri gestionali di cui al comma 5, lettera a). Entro lo stesso termine gli enti gestori dei parchi trasmettono alla Giunta regionale una proposta, formulata anche per singoli ambiti territoriali ecosistemici, di progetto di riorganizzazione, nel rispetto dell'individuazione di cui al comma 5, lettera b), corredata:

a) di una eventuale proposta di aggregazione volontaria tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e di una proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dell'ambito;

b) dell'elenco, a fini informativi, delle convenzioni sottoscritte, in base al comma 10, per l'integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali [3].

7. La proposta di progetto di riorganizzazione di cui al comma 6 indica per ciascun ambito, ove ricorrano, i casi di cui all'articolo 13, comma 3, della l.r. 86/1983 e all'articolo 4, comma 2, della presente legge, nonché, ove sussistenti, i PLIS riconosciuti dalla Giunta regionale con capacità gestionale autonoma ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e le riserve naturali Della Rocca, del Sasso e parco lacuale' e di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) e i monumenti naturali di cui all'articolo 24 della l.r. 86/1983, già esistenti, se gestiti da enti locali e di dimensioni non inferiori ai cinquecento ettari. I casi di cui al precedente periodo continuano a essere gestiti secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/1983, salve eventuali diverse valutazioni della Giunta regionale effettuate in sede di approvazione del progetto di riorganizzazione ai sensi del comma 8 [4].

8. La Giunta regionale, entro sei mesi dal ricevimento delle proposte di programma e di progetto di riorganizzazione di cui al comma 6, ne verifica la coerenza con le finalità previste dall'articolo 1, approva il programma e, per singoli ambiti territoriali ecosistemici, il progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio [5].

9. Entro tre mesi dalla data di approvazione di cui al comma 8, gli enti gestori dei parchi avviano, per ciascun ambito territoriale ecosistemico di riferimento, le procedure per attivare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'intervento legislativo regionale senza apportare modifiche ai perimetri delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela, fatta eccezione per l'eventuale aggregazione di uno o alcuni dei comuni già facenti parte di un PLIS e fermo restando, in tal caso, quanto disposto all'articolo 34, comma 7, della l.r. 86/1983 [6].

10. Al fine dell'applicazione di quanto previsto al comma 9, in caso di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali, gli enti gestori stipulano, entro il 31 luglio 2019, una o più convenzioni con l'ente gestore del parco di riferimento per ciascun ambito; la convenzione prevede i seguenti contenuti minimi [7]:

a) ricognizione di tutti i rapporti compresi quelli patrimoniali ed economico-finanziari connessi all'integrazione;

b) individuazione del personale preposto anche non in via esclusiva allo svolgimento delle funzioni gestionali;

c) individuazione dei beni immobili e mobili di proprietà o in utilizzo della riserva naturale, del monumento naturale, definendo quelli da trasferire o da dare in uso al nuovo ente gestore in quanto funzionali a garantire la tutela dell'area;

d) definizione delle modalità di rapporto tra il soggetto gestore della riserva, del monumento naturale o del PLIS e il soggetto gestore del parco di riferimento per l'ambito, nelle more della definizione del percorso di integrazione e in prospettiva del medesimo;

e) regolazione dei rapporti finanziari relativi alle risorse da stanziare per assicurare la gestione dell'area interessata.

11. Le convenzioni possono prevedere il riconoscimento di forme di gestione associate di aree protette preesistenti alla presente legge, che posseggono comprovate e qualificate competenze strutturate in ambito organizzativo al fine di conservare la continuità delle funzioni.

12. Le convenzioni di cui al comma 10 hanno durata sino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 9.

13. Regione Lombardia accompagna gli enti gestori dei parchi nel processo di elaborazione del programma di razionalizzazione dei servizi e del progetto di riorganizzazione del sistema [8].

14. [In caso di mancata trasmissione, da parte degli enti gestori dei parchi, delle proposte di cui al comma 6, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni, procede all'elaborazione e, previo parere della competente commissione consiliare, all'approvazione del programma o anche del progetto di riorganizzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 e senza necessità di previa sottoscrizione delle convenzioni di cui al comma 10. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di integrazione di cui al comma 9, il parco di riferimento, a seguito dell'approvazione regionale del progetto di riorganizzazione, subentra nell'esercizio delle funzioni di gestione delle riserve naturali, dei monumenti naturali dell'ambito. A tal fine, gli enti gestori effettuano una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi connessi al subentro] [9].

15. [In caso di mancata attivazione, da parte di uno o più degli enti gestori dei parchi, delle procedure per l'intervento legislativo di cui al comma 9, la Regione avvia comunque la relativa iniziativa legislativa, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991] [10].

16. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 5 e 8 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

     Art. 4. (Gestione dei siti di Rete Natura 2000)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i siti di Rete Natura 2000 sono gestiti dal parco di riferimento di ciascun ambito territoriale ecosistemico. A tal fine, gli enti gestori dei siti effettuano una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi connessi alla gestione, predispongono una relazione di regolazione dei rapporti e concordano con il parco di riferimento le modalità di subentro.

2. Nella proposta di progetto di riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, l'ente parco specifica se nell'ambito territoriale ecosistemico di riferimento vi siano siti di Rete Natura 2000 gestiti dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), da istituti scientifici legalmente riconosciuti come tali ovvero da associazioni naturalistiche che forniscano adeguate garanzie sul piano organizzativo e tecnico; i siti di cui al presente comma continuano a essere gestiti secondo le previsioni di cui alla l.r. 86/1983, salve eventuali diverse valutazioni della Giunta regionale effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 8.

3. In sede di approvazione del progetto di riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, la Giunta regionale indica la data per il subentro dei parchi nella gestione dei siti di cui al comma 1 e aggiorna, conseguentemente, le deliberazioni di cui all'articolo 25 bis, comma 3, lettera b), della l.r. 86/1983.

 

     Art. 5. (Partecipazione dei PLIS al percorso di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)

1. I gestori dei PLIS partecipano al percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3 presentando alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una richiesta di prosecuzione in autonomia, motivando, mediante idonea documentazione, la sussistenza di capacità realizzative di interventi e di iniziative di tutela e valorizzazione attivate sul territorio negli ultimi cinque anni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, della l.r. 86/1983.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconosce l'autonomia gestionale dei PLIS dimostrata ai sensi del comma 1 e ne informa, per competenza, Province e Città Metropolitana. Il riconoscimento di cui al precedente periodo è aggiornato dalla Regione almeno ogni cinque anni. L'aggiornamento è effettuato secondo la procedura di cui al presente comma [11].

3. In alternativa, il PLIS può partecipare a processi di aggregazione, oppure, entro il 31 luglio 2019, può affidare all'ente gestore del parco di riferimento, tramite apposita convenzione, l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS, mantenendo il regime originario di tutela e previa deliberazione dei consigli comunali interessati [12].

 

     Art. 6. (Rapporti giuridici derivanti da integrazioni tra enti gestori o da aggregazioni di parchi)

1. Alla data di entrata in vigore della legge di ampliamento dei confini del parco o della legge di istituzione di un nuovo ente gestore del parco, le risorse economiche, i beni immobili e mobili di proprietà o in utilizzo dei precedenti gestori, funzionali a garantire la tutela dell'area, sono trasferiti o dati in gestione, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 10, all'ente gestore del parco di riferimento o al nuovo ente gestore del parco a seguito, rispettivamente, della integrazione tra enti gestori o della aggregazione di parchi all'interno dello stesso ambito territoriale ecosistemico.

2. L'ente gestore del parco di cui al comma 1 succede, altresì, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti di gestione ai quali è subentrato.

 

     Art. 7. (Personale)

1. A seguito dei provvedimenti di aggregazione di cui all'articolo 3, comma 9, l'ente gestore del parco esercita le funzioni di competenza con personale proprio, nel rispetto dei vincoli assunzionali stabiliti per gli enti pubblici di nuova istituzione, nonché con il personale trasferito dagli enti che, a seguito di subentro nella gestione e nei relativi obblighi, sono soggetti a estinzione.

2. A seguito dei provvedimenti di integrazione di cui all'articolo 3, comma 9, l'ente gestore del parco esercita le funzioni di competenza con il proprio personale, nonché con il personale trasferito dagli enti gestori degli istituti di tutela integrati nei parchi.

3. In caso di subentro del parco a enti locali singoli o associati nella gestione di riserve naturali, monumenti naturali, l'ente gestore del parco esercita le nuove funzioni con il proprio personale e con quello che, addetto in via esclusiva alla gestione dell'area protetta, sia trasferito o distaccato dagli stessi enti locali.

4. L'ente gestore del parco può, altresì, stipulare apposite convenzioni per la messa a disposizione, da parte degli enti che partecipano alla gestione del parco ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 86/1983, di idoneo personale che risulti non addetto in via esclusiva alla gestione di un'area protetta.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di attribuzione ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 4.

 

     Art. 8. (Servizi ecosistemici e ambientali)

1. Al fine di qualificare con maggiore efficacia gli aspetti di conservazione e di favorire l'attivazione, tra i soggetti e gli enti interessati, di meccanismi di carattere negoziale per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, la Giunta regionale adotta gli atti di competenza a seguito dell'individuazione degli stessi servizi nell'ambito dei decreti legislativi previsti dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

2. ERSAF può fornire su richiesta dell'assessorato competente il supporto tecnico specialistico e operativo a Regione Lombardia nella programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative relative ai servizi ecosistemici e ambientali.

 

     Art. 9. (Valorizzazione delle risorse economiche)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, i parchi regionali predispongono un elenco delle opportunità di compensazione nel quale sono indicati i lavori di compensazione da realizzare ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), dell'articolo 43, comma 2 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e delle altre norme che prevedono forme di compensazione ambientale.

2. I parchi regionali possono prestare supporto tecnico specialistico agli enti locali che lo richiedano, concordando con gli stessi i conseguenti corrispettivi economici per la progettazione e la realizzazione delle azioni e degli interventi di conservazione della biodiversità, per la realizzazione di infrastrutture ecologiche per la costruzione della rete ecologica, nonché per la gestione e la valorizzazione delle aree a verde di interesse comunale.

3. Dal 1° gennaio 2017 eventuali contributi regionali assegnati all'ente gestore per l'erogazione degli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere corrisposti a condizione siano state da esso relazionati gli interventi per il contenimento della fauna selvatica produttrice di danni anche in base alle previsioni dell'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.

 

     Art. 10. (Incentivi per favorire l'aggregazione volontaria di parchi regionali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione volontaria tra enti gestori di parchi, anche nell'ambito del percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3, la Regione dispone appositi incentivi finanziari nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo quanto previsto dal comma 2.

2. Gli incentivi di cui al comma 1, in parte corrente, sono erogati per quattro anni consecutivi a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge che prevede l'aggregazione tra gli enti gestori dei parchi interessati che hanno promosso l'attivazione dell'iniziativa legislativa. L'importo dell'incentivo è pari a una maggiorazione del trenta per cento del contributo annuale spettante ai parchi interessati ai sensi dell'articolo 41 bis della l.r. 86/1983.

3. Dal 2019 al 2022, le risorse di cui al comma 2, qualora non utilizzate interamente o in parte, sono attribuite ai parchi regionali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, per gli adempimenti connessi all'integrazione di riserve e monumenti naturali nei parchi di riferimento e per favorire il processo di riorganizzazione delle altre forme di tutela presenti sul territorio di cui alla presente legge [13].

4. Ai parchi regionali che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, trasmettono alla Regione la richiesta di istituzione di un nuovo parco mediante aggregazione tra enti gestori di uno o più parchi, è riconosciuta una priorità nell'assegnazione di risorse regionali per la realizzazione di opere infrastrutturali e di connessione ecologica nelle aree interne all'ambito territoriale ecosistemico di riferimento.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione e la durata delle priorità di cui al comma 4 negli atti di programmazione delle risorse destinate allo sviluppo del sistema delle aree regionali protette.

 

     Art. 11. (Istituzione di nuove aree regionali protette e disposizioni di tutela)

1. L'istituzione e l'ampliamento di aree regionali protette continuano a essere regolati secondo quanto disposto dalla l.r. 86/1983 anche durante e in coerenza con il percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di istituzione o ampliamento di PLIS. I PLIS di nuova istituzione possono avviare la gestione autonoma fino all'aggiornamento regionale secondo le procedure e i termini di cui all'articolo 5, comma 2, o applicare quanto previsto dall'articolo 5, comma 3.

3. La Regione promuove, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, per ciascun ambito territoriale ecosistemico e a seguito di espressione di interesse a livello locale, il completamento della rete delle aree regionali protette.

4. L'alveo fluviale e le golene del Po, la dorsale delle Alpi Retiche Valtellinesi, la dorsale delle Alpi Lepontine Comasche, il sistema dei grandi fondovalle alpini, i massicci calcarei e dolomitici delle Prealpi, le cerchie collinari moreniche e l'Oltrepò Pavese costituiscono aree di interesse prioritario per l'individuazione di nuove aree regionali protette.

5. Allo scopo di tutelare la qualità ecologica, i caratteri naturalistici, il valore paesaggistico, la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat, nei parchi naturali, nelle riserve naturali, nei monumenti naturali, nei siti di Rete Natura 2000 e nei corridoi ecologici primari della Rete Ecologica Regionale è vietata la realizzazione di impianti che svolgono attività di recupero o anche di smaltimento rifiuti di cui alle operazioni R1 o D10 degli allegati C e B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) appartenenti alle categorie di attività industriali di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, fatto salvo il caso in cui tali operazioni siano già autorizzate all'interno del perimetro individuato dall'autorizzazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; il divieto si applica anche alle istanze autorizzative in corso a tale data.

 

     Art. 12. (Norme transitorie per la riorganizzazione del sistema di tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela)

1. In applicazione di quanto previsto dalla presente legge, anche nell'ambito del percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3:

a) in caso di aggregazione di due o più parchi regionali continuano ad applicarsi le disposizioni dei piani territoriali di coordinamento vigenti, fino all'adozione di un nuovo piano del parco;

b) in caso di aggregazione di parchi naturali si applicano i divieti della legge istitutiva del parco naturale e del piano del parco naturale, se presente;

c) in caso di integrazione di una riserva naturale al parco di riferimento, la stessa mantiene la denominazione e il regime di tutela della riserva all'interno del parco;

d) le previsioni dei piani delle riserve naturali o loro varianti restano efficaci fino a variante al piano territoriale di coordinamento del parco o fino all'approvazione di variante del piano di gestione della riserva;

e) in caso di integrazione di un monumento naturale al parco di riferimento, lo stesso mantiene la denominazione e, ove più tutelante, il regime di tutela del monumento all'interno del parco e si applica quanto previsto dall'articolo 206 bis della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi);

f) in caso di trasferimento ai parchi della gestione dei siti di Rete Natura 2000, secondo quanto previsto dall'articolo 4, negli stessi siti continuano ad applicarsi le misure di conservazione previste ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, inclusi, ove presenti, i piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 3 bis della l.r. 86/1983)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) è sostituito dal seguente:

'3. Entro nove mesi dall'approvazione del progetto di riorganizzazione di cui all'articolo 3 della legge regionale recante (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) la Giunta regionale avvia le procedure per l'approvazione del PRAP da parte della stessa Giunta. In prima applicazione il PRAP ha un orizzonte temporale al 2020 con possibilità di rinnovo all'inizio di ogni legislatura regionale. Il PRAP è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.'.

 

     Art. 14. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 'Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale' e 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi').

     Art. 15. (Norma finanziaria) [14]

1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, commi 2 e 3, della presente legge si provvede con le risorse di natura corrente previste in € 800.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, allocate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.

2. Le spese di cui al comma 1 sono rideterminabili ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 16. (Norme transitorie e finali) [15]

1. Gli organi degli enti gestori dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della l.r. 12/2011 in scadenza tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017) e il termine previsto dall'articolo 3, comma 6, sono prorogati fino alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui allo stesso articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 31 ottobre 2019 [16].

1 bis. I presidenti e i restanti componenti di tutti i consigli di gestione dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della l.r. 12/2011, inclusi quelli rinnovati prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, cessano in ogni caso dalla carica alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui all'articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 31 ottobre 2019 [17].

2. Gli enti parco regionali, quali enti del sistema regionale di cui all'allegato A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) sono soggetti all'attività di vigilanza e controllo della Regione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 1 bis e 5 quater, della stessa l.r. 30/2006.

2 bis. In caso di inosservanza da parte di una Provincia o della Città Metropolitana di Milano degli obblighi relativi alla quota obbligatoria di partecipazione alla comunità di un parco regionale ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 5, della l.r. 86/1983 entro il 31 maggio di ogni anno, il diritto di voto è sospeso fino al versamento del dovuto. I diritti di voto della Provincia o della Città Metropolitana sono riassegnati pro-quota agli altri enti partecipanti alla comunità del parco [18].

2 ter. Nelle aree regionali protette è vietato l'uso di fuochi d'artificio che, per l'alta rumorosità e la presenza di sostanze altamente tossiche, costituiscono grave pericolo all'ambiente e alla fauna ivi residente. Sono consentiti spettacoli pirotecnici, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, effettuati con fuochi d'artificio a rumore ridotto e a basso impatto ambientale [19].

 

     Art. 17. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURL.

 

Allegato

(Omissis)


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[4] Comma già modificato dall'art. 28 della L.R. 26 maggio 2017, n. 15, dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 9 giugno 2020, n. 13.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 giugno 2020, n. 13.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 giugno 2020, n. 13.

[7] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[15] Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.

[16] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[17] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8.

[18] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22 e così modificato dall'art. 28 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 37.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 maggio 2019, n. 8 e così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.