§ 4.7.207 - L.R. 4 agosto 2011, n. 12.
Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.7 parchi e riserve
Data:04/08/2011
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Trasformazione degli enti gestori dei parchi e adeguamento degli statuti)
Art. 3.  (Gestioni speciali)
Art. 4.  (Accorpamenti volontari di enti gestori di aree protette)
Art. 5.  (Miglioramento dell'efficacia della gestione e razionalizzazione della spesa)
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 86/1983)
Art. 7.  (Norma di raccordo con leggi regionali di finanziamento)
Art. 8.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 16/2007)
Art. 10.  (Abrogazioni)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.207 - L.R. 4 agosto 2011, n. 12.

Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

(B.U. 5 agosto 2011, n. 31 suppl.)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e le modalità di organizzazione degli enti gestori dei parchi regionali, al fine di valorizzare la peculiarità del modello sovracomunale di gestione e organizzazione delle aree protette lombarde, preservarne il patrimonio e la biodiversità, quale obiettivo primario della gestione, promuovere il rilancio del sistema regionale, per garantirne la fruizione da parte dei cittadini e delle generazioni future, nonché migliorare l'efficacia della gestione e razionalizzare la spesa.

2. La presente legge è volta alla semplificazione delle procedure di pianificazione nell'ambito delle aree protette e alla valorizzazione dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS); disciplina inoltre i poteri di deroga e le misure di compensazione e integra le disposizioni relative ai siti di Rete Natura 2000.

 

     Art. 2. (Trasformazione degli enti gestori dei parchi e adeguamento degli statuti)

1. I consorzi di gestione dei parchi regionali, istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge ed individuati dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono trasformati in enti di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 86/1983, come modificata dalla presente legge, intendendosi a tal fine per enti locali territorialmente interessati quelli individuati nelle rispettive leggi regionali istitutive. Entro il termine perentorio ed essenziale di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi di gestione procedono agli adempimenti derivanti dalla trasformazione di cui al presente articolo.

2. Fino all'insediamento degli organi degli enti derivanti dalla trasformazione restano in carica, per i parchi di rispettiva competenza, gli organi in carica all'entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per l'attuazione delle procedure di trasformazione, per l'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e urgenti.

3. Lo statutoè adeguato, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, come modificata dalla presente legge, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici.

4. All'adeguamento dello statuto provvede l'assemblea consortile con deliberazione di adozione, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione e la successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione.

5. Divenuto efficace l'adeguamento statutario, l'ente di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al rispettivo consorzio di gestione del parco.

6. Entro quindici giorni dall'efficacia dell'adeguamento statutario, il presidente in carica convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.

7. Agli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Regione con la nomina di un commissario ad acta, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Il termine di cui al comma 1è sospeso al momento della ricezione, da parte della Regione, della deliberazione dell'assemblea consortile di cui al comma 4 e riprende a decorrere nuovamente dal momento della pubblicazione di cui al comma 4.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all'articolo 3.

 

     Art. 3. (Gestioni speciali)

1. I parchi Adamello, Alto Garda Bresciano e Bosco delle Querce continuano ad essere gestiti secondo le previsioni della legge regionale istitutiva [1].

2. La gestione del parco regionale della Grigna Settentrionale è affidata alla Comunità montana Valsassina - Valvarrone - Val d'Esino e Riviera.

 

     Art. 4. (Accorpamenti volontari di enti gestori di aree protette) [2]

1. Qualora i presidenti dei parchi verifichino, previa consultazione con gli amministratori degli enti interessati, la possibilità di un accorpamento volontario di enti gestori, sulla base di criteri territoriali, morfologici o funzionali, formulano, di concerto tra loro, apposita richiesta alla Giunta regionale.

2. Il presidente, preso atto della richiesta di accorpamento, propone alla Giunta regionale, per l'approvazione con apposita deliberazione, l'individuazione del perimetro del nuovo parco regionale; successivamente, acquisite le risultanze della conferenza di cui all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), avvia l'iniziativa legislativa di modifica della l.r. 16/2007, finalizzata all'istituzione della nuova area protetta e recante, altresì, la disciplina in merito alla successione nei rapporti giuridici tra gli enti gestori, ai tempi e alla procedura di adozione dello statuto del parco, nonché di insediamento degli organi dell'ente.

3. Gli enti gestori di riserve, monumenti naturali e PLIS possono formulare, previa consultazione con gli amministratori degli enti interessati, richiesta al Presidente della Giunta regionale in merito alla volontà di accorpamenti tra di loro o con parchi regionali. Il Presidente, valutata l'istanza di accorpamento, avvia il conseguente procedimento.

 

     Art. 5. (Miglioramento dell'efficacia della gestione e razionalizzazione della spesa) [3]

1. La Regione, per migliorare l'efficacia della gestione e per razionalizzare la spesa, individua, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base di proposte pervenute dagli enti gestori, i criteri per favorire e promuovere l'esercizio in forma associata o convenzionata da parte di più parchi delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché l'educazione ambientale.

2. La Giunta delibera i criteri di cui al comma 1, sentiti gli enti gestori e i rappresentanti degli enti locali.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 86/1983)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, alla l.r. 86/1983 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

'Art. 3-ter

(Rete ecologica regionale)

1. La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di cui all'articolo 2 e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR).

2. La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la manutenzione della RER, in modo da garantire il mantenimento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di compensazione.

3. Le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti.

4. La RER è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi.';

b) al comma 6 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché per il contenimento della flora esotica invasiva, da parte degli enti gestori delle aree regionali protette e dei siti di Rete Natura 2000 per i territori di rispettiva competenza, ovvero da parte delle province per il restante territorio regionale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.';

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6

(Organismi di partecipazione)

1. E' istituita, senza oneri a carico della finanza regionale, la Consulta regionale delle aree protette, composta dall'assessore regionale competente in materia e dai presidenti dei parchi regionali e naturali.

2. La Consulta è convocata periodicamente ed almeno una volta all'anno dall'assessore regionale e svolge un ruolo di confronto in relazione alle politiche di istituzione e gestione delle aree protette della Lombardia e alla strategia per il loro sviluppo.
3. E' istituito, senza oneri a carico della finanza regionale, il Tavolo delle aree regionali protette, quale strumento permanente di confronto con le associazioni agricole, ambientaliste, piscatorie, venatorie e degli enti locali, sulle politiche regionali in materia. La composizione ed il funzionamento del Tavolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Tavolo è convocato periodicamente, ed almeno una volta all'anno, dall'assessore regionale.';

d) al comma 1 dell'articolo 13 le parole 'un consorzio fra gli enti predetti' sono sostituite dalle parole: 'un ente di diritto pubblico, disciplinato ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 22-quater';

e) al comma 6-ter dell'articolo 18 le parole da 'sentita' fino a 'opere di interesse statale' sono sostituite dalle seguenti: 'restando ferme le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, previo parere della competente commissione consiliare e su parere obbligatorio e vincolante dell'ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non possano essere diversamente localizzate, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978';

f) dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 è inserito il seguente:

'2-ter. La Giunta regionale delibera i criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti e definisce, altresì, la documentazione minima da presentare a corredo della proposta.';

g) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

'Art. 19-bis

(Piano del parco naturale)

1. Per ogni parco naturale è approvato un piano; qualora i parchi naturali siano istituiti all'interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento.

2. Il piano del parco naturale articola il territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali. Il piano individua le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale e promuove un'attività agricola eco-compatibile.

3. Il piano del parco naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello e si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale.

4. Per l'approvazione del piano del parco naturale si applicano le procedure previste dall'articolo 19.';

h) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

'Art. 20

(Regolamenti dei parchi regionali)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti.

2. Il regolamento è adottato dalla comunità del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.

3. Entro i successivi trenta giorni, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide la comunità del parco in sede di approvazione definitiva del regolamento.

4. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.

5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura del parco ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.';

i) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

'Art. 22

(Enti gestori dei parchi regionali)

1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad enti di diritto pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 22-bis, composti dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli volontariamente aderenti.

2. Lo statuto dell'ente determina le forme di organizzazione, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis.';

j) dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

'Art. 22 bis. (Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello statuto)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali individuati nella legge istitutiva, per la predisposizione dello statuto.

2. Entro sessanta giorni dalla data di convocazione, la conferenza elabora una proposta di statuto, conforme alle disposizioni degli articoli 22-ter e 22-quater. La proposta di statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall'organo assembleare degli enti locali di cui al comma 1, è trasmessa alla Regione per la successiva approvazione.

3. L'ente gestore è istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale competente in materia, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.

4. Lo statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

5. Divenuto efficace lo statuto, entro trenta giorni, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti del consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.

6. Salvo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, le successive modificazioni dello statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

7. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 22 ter. (Organizzazione degli enti parco)

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di gestione;

c) la comunità del parco;

d) il revisore dei conti.

2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.

3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco.

4. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco; compete al consiglio, in particolare:

a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;

b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;

e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco.

5. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. Partecipano ai lavori della comunità di ciascun parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente comma.

6. Spetta alla comunità del parco:

a) l'elezione e la revoca del presidente del parco;

b) l'elezione e la revoca dei componenti il consiglio di gestione;

c) l'elezione del revisore dei conti;

d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;

e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;

f) l'adozione delle modifiche allo statuto;

g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;

h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;

i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;

l) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;

m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).

7. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie.

8. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

9. Per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.

Art. 22 quater. (Direttore, personale e supporto tecnico-scientifico)

1. La Giunta regionale istituisce l'elenco dei direttori del parco e individua, previo parere della competente commissione consiliare, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco; il direttore del parco è scelto tra gli iscritti. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

2. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

3. Il direttore del parco:

a) dirige il parco;

b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;

c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;

d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;

e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto.

4. L'ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.

5. Per garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del parco, lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di un comitato tecnico-scientifico.

Art. 22 quinquies. (Partecipazione delle associazioni)

1. Lo statuto prevede forme di partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie operanti sul territorio del parco; la consultazione delle associazioni agricole e venatorie è garantita relativamente ai provvedimenti nelle materie di rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali.';

k) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 25-bis è sostituita dalla seguente:

'a) effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS). In caso di presenza dei siti di cui al comma 3, lettera b), la valutazione ambientale del PGT è estesa al piano delle regole e al piano dei servizi, limitatamente ai profili conseguenti alla valutazione di incidenza;';

l) alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 25-bis, dopo la parola 'adottano' sono aggiunte le parole: ', con efficacia immediatamente vincolante,' e le parole 'da recepire nei rispettivi atti di pianificazione e adottano altresì' sono sostituite dalla parola: 'nonché';

m) dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 è aggiunto il periodo: 'Nei siti di Rete Natura 2000 la vigilanza è esercitata dai rispettivi enti gestori.';

n) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 è inserita la seguente:

'c-bis) nei siti di Rete Natura 2000, ai relativi enti gestori;';

o) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

'Art. 34

(Parchi locali di interesse sovracomunale)

1. I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono aree comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, paesistico e storico-culturale, anche in relazione alla posizione e al potenziale di sviluppo in contesti paesisticamente impoveriti, urbanizzati o degradati. I PLIS non possono essere individuati all'interno dei parchi naturali o regionali e delle riserve naturali.

2. I PLIS sono finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia delle risorse territoriali e ambientali, che necessitano di forme di gestione e tutela di tipo sovracomunale e sono orientati al mantenimento e alla valorizzazione dei tipici caratteri delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali.

3. I PLIS sono istituiti dai comuni interessati, singoli o associati, con apposita deliberazione consiliare, che definisce il perimetro del parco e la disciplina d'uso del suolo, improntata a finalità di tutela. Tale deliberazione può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico del comune interessato. I comuni definiscono per il PLIS la più idonea forma di gestione, optando per il convenzionamento tra i comuni interessati, eventualmente allargato agli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2007), ovvero per la costituzione di un apposito consorzio di servizi.

4. Il riconoscimento dell'interesse sovracomunale è effettuato dalla provincia in conformità agli indirizzi del PRAP valutata la compatibilità con il proprio piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e in coerenza con la rete ecologica regionale e provinciale, su richiesta dei comuni territorialmente interessati. La deliberazione di riconoscimento determina i criteri di pianificazione e di gestione del PLIS e la rispondenza degli strumenti urbanistici alla tutela e alla gestione unitaria dell'area in esame, nonché la perimetrazione del PLIS.

5. La Regione e le province concorrono, in conformità ai criteri definiti dal PRAP, alla realizzazione degli interventi previsti dai piani pluriennali di cui al comma 6, lettera a).

6. Il soggetto gestore del PLIS:

a) approva un piano pluriennale degli interventi necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del parco;

b) promuove la fruizione del parco nel rispetto della proprietà privata e delle attività antropiche esistenti;

c) provvede alla vigilanza e informa le autorità competenti per l'attivazione delle idonee azioni amministrative.

7. In caso di volontà di recesso di un comune, espressa con atto formale, la provincia che ha riconosciuto l'interesse sovracomunale del PLIS ai sensi del comma 4, valuta la compatibilità con il proprio PTCP e le implicazioni che comporta per il PLIS stesso, esprimendo un parere obbligatorio in ordine alla permanenza dell'interesse sovracomunale';

p) al comma 1 dell'articolo 36 le parole 'di Sotto' sono sostituite dalle parole 'di Sopra'.

 

     Art. 7. (Norma di raccordo con leggi regionali di finanziamento)

1. Le disposizioni finanziarie per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 5, commi da 3 a 6, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative) sono da intendersi riferite alle previsioni di cui all'articolo 25-bis della l.r. 86/1983.

 

     Art. 8. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di legge statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16/2007.

2. L'assemblea consortile delibera l'adeguamento statutario di cui all'articolo 2 sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, le quote di partecipazione non possono essere modificate in sede di adeguamento statutario ai sensi dell'articolo 2.

3. Per i PLIS già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenute le forme di gestione in essere, ivi compresi i consorzi di servizi.

4. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'allegato A, colonna "Leggi di modifica", della l.r. n. 16/2007 a seguito dell'approvazione degli atti di modifica ed integrazione alle delimitazioni territoriali, di cui all'articolo 17, comma 3, e all'articolo 18, comma 5 bis, della l.r. 86/1983; l'allegato A aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. A tal fine, la rubrica della colonna "Leggi di modifica" è sostituita dalla seguente: "Atti e leggi di modifica". Il presente comma si applica anche alle rettifiche del perimetro dei parchi deliberate ai sensi dell'articolo 18, comma 5 bis, della l.r. 86/1983, prima della data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2016' [4].

5. I consorzi di gestione delle riserve naturali Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, Pian di Spagna e Lago di Mezzola e Torbiere del Sebino sono trasformati in enti di diritto pubblico di cui all'articolo 22 della l.r. 86/1983, con le procedure e per gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 16/2007)

1. Alla l.r. 16/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) l'articolo 189 è sostituito dal seguente:

'Art. 189

(Ente di gestione del parco)

1. La gestione del parco è affidata alla Comunità montana Valsassina - Valvarrone - Val d'Esino e Riviera.

2. Le integrazioni e le modifiche allo statuto della Comunità montana, necessarie a definire gli aspetti gestionali e regolamentari del parco, sono deliberate e approvate con le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).';

b) al comma 2 dell'articolo 190, le parole 'dal consorzio' sono sostituite dalle parole: 'dall'ente gestore';

c) al comma 1 dell'articolo 191, le parole 'al consorzio' sono sostituite dalle parole: 'all'ente gestore';

d) l'articolo 192 è abrogato.

 

     Art. 10. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

 

a) il comma 2 dell'articolo 16-bis e il comma 7-bis dell'articolo 21 della l.r. 86/1983;

b) la legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali);

c) la lettera a) del comma 58 e il comma 58-bis [dell'art. 3, ndr] della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');

d) i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005);

e) l'articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordina mentale 2010).

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 dicembre 2022, n. 29.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 novembre 2016, n. 28.

[3] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 novembre 2016, n. 28.

[4] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.