Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 29/02/2016 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze. Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 88/1998 |
Art. 2. Inquinamento delle acque. Riparto di competenze. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 88/1998 |
Art. 3. Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 88/1998 |
Art. 4. Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 88/1998 |
Art. 5. Funzioni delle province e dei comuni. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998 |
Art. 6. Disposizioni procedurali in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 88/1998 |
Art. 7. Opere pubbliche. Riparto di competenze. Modifiche alla rubrica dell'articolo 25 della l.r. 88/1998 |
Art. 8. Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 88/1998 |
Art. 9. Funzioni delle province e dei comuni. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 88/1998 |
Art. 10. Norme transitorie |
Art. 11. Abrogazioni |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 5.4.260 - L.R. 29 febbraio 2016, n. 18.
Riordino delle funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e delle aree naturali protette, di inquinamento delle acque, di qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, di viabilità stradale e navigabile. Modifiche alla l.r. 88/1998.
(B.U. 4 marzo 2016, n. 9)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'art.117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole dal Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 17 dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 gennaio 2016;
Considerato quanto segue:
1. A seguito del riordino delle funzioni provinciali disciplinato dalla
2. In particolare occorre:
a) sostituire l'articolo 17 ed abrogare l'articolo 33 della
b) modificare l'articolo 20 della
c) modificare l'articolo 21 della
3. La
4. È quindi necessario modificare, gli articoli della
5. È necessario, inoltre, modificare gli articoli della
6. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
7. In considerazione dell’esigenza di disciplinare il nuovo assetto delle competenza nelle materie trattate in virtù del passaggio delle stesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della
Approva la presente legge
Art. 1. Protezione della fauna e della flora. Riparto delle competenze. Sostituzione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
“ Art. 17 Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette
1. Nella materie “protezione della fauna e flora” e “parchi e riserve naturali” di cui, rispettivamente, agli articoli 68 e seguenti e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative di cui all’articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) le funzioni di cui alla
2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco. ”.
Art. 2. Inquinamento delle acque. Riparto di competenze. Sostituzione dell'articolo 20 della
1. L’articolo 20 della
“ Art. 20 Inquinamento delle acque
1. Nella materia “inquinamento delle acque” di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto, la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, ed in particolare:
a) le funzioni amministrative e di pianificazione attribuite alle regioni dalla parte III del
b) le funzioni in materia di qualità delle acque di balneazione attribuite alle regioni dal
c) le funzioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano attribuite alle regioni dal
2. In materia di gestione degli invasi la Regione svolge:
a) le funzioni di cui all'articolo 114, comma 5, del
b) le ulteriori funzioni di cui all' articolo 4 del d.m. ambiente 30 giugno 2004.
3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.m. ambiente 30 giugno 2004, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al regolamento emanato con
Art. 3. Inquinamento atmosferico. Riparto di competenze. Sostituzione dell’articolo 21 della
1. L’articolo 21 della
“ Art. 21 Inquinamento atmosferico
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia. "
Art. 4. Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 22 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della
“ a bis) la progettazione e la costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 22 della
“ b) il coordinamento delle funzioni attribuite alle province, relativamente alle strade regionali; ”.
Art. 5. Funzioni delle province e dei comuni. Modifiche all'articolo 23 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della
“ a) la manutenzione delle strade regionali;”.
2. Il comma 2 dell'articolo 23 della
Art. 6. Disposizioni procedurali in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 24 della
1. All'inizio del comma 1 bis dell'articolo 24 della
2. Il comma 2 dell'articolo 24 della
“ 2. Quando, per la predisposizione e l’approvazione dei progetti definitivi relativi alla costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità regionale la Regione procede mediante accordo di programma ai sensi del titolo II, capo II bis, della
Art. 7. Opere pubbliche. Riparto di competenze. Modifiche alla rubrica dell'articolo 25 della
1. Nella rubrica dell'articolo 25 della
Art. 8. Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 26 della
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della
“a bis) la progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale;
a ter) la vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;
a quater) l’ ispettorato di porto;
a quinquies) l’individuazione, su proposta dei comuni, delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità;
a sexies) le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno denominato “Navicelli” nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Livorno; ”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della
“ 1 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a sexies), la Regione promuove forme di collaborazione con l'Autorità portuale di Livorno. ”.
Art. 9. Funzioni delle province e dei comuni. Modifiche all'articolo 27 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della
“ 3 bis) Sono attribuite ai comuni le funzioni relative alla progettazione, costruzione e manutenzione delle vie navigabili di interesse locale. ”.
2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 27 della
Art. 10. Norme transitorie
1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a sexies), della
2. Fino alla decorrenza del termine di cui al comma 1, le medesime funzioni restano di competenza del Comune di Pisa.
Art. 11. Abrogazioni
1. Gli articoli 27 bis e 33 della
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.