Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 04/11/2011 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge |
Art. 2. Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità |
Art. 3. Contenuti del PRIIM |
Art. 4. Attuazione e monitoraggio del PRIIM |
Art. 5. Raccordo con la pianificazione territoriale |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 88/1998 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 88/1998 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 88/1998 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 88/1998 |
Art. 11. Abrogazione dell’articolo 27 ter della l.r. 88/1998 |
Art. 12. Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 42/1998 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 42/1998 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/1998 |
Art. 15. Modifica all’articolo 8 della l.r. 42/1998 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 19/2011 |
Art. 18. Disposizioni transitorie |
Art. 19. Disposizioni finali |
§ 5.3.72 - L.R. 4 novembre 2011, n. 55.
Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.
(B.U. 14 novembre 2011, n. 53)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 30 settembre 2011;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 settembre 2011;
Considerato quanto segue:
1. L’esigenza di istituire un piano integrato delle infrastrutture e della mobilità, quale nuovo strumento della programmazione regionale, al fine di razionalizzare il complesso degli strumenti e dei procedimenti di programmazione nelle materie attinenti al sistema delle infrastrutture di trasporto, alla logistica, al servizio di trasporto pubblico locale e alle politiche sulla mobilità;
2. Il carattere strategico della soluzione prescelta, che si pone in armonia con l’esperienza già maturata nell’ordinamento regionale per quanto attiene alla programmazione in materia ambientale;
3. La previsione che le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture di trasporto, di logistica, di trasporto pubblico locale e di mobilità siano contenute all’interno di un piano integrato che, conseguentemente, assume la denominazione di piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM);
4. L’esigenza che le strategie e gli obiettivi di cui al punto 3 risultino coerenti con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della
5. L’esigenza di dettare una disciplina transitoria che mantenga fermi, nelle more dell’approvazione ed attuazione del PRIIM, gli atti di programmazione esistenti;
6. La necessità di procedere ad una puntuale ricognizione di tutti gli atti attinenti alla programmazione nelle materie coinvolte e quella di modificare le leggi regionali in materia di pianificazione territoriale e trasferimento delle funzioni, al fine di prevedere che obiettivi, finalità, tipologie di intervento, nonché il quadro delle risorse attivabili siano definiti all’interno del PRIIM;
7. L’opportunità di dare puntuale informazione alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale, annualmente, sugli stati di realizzazione del PRIIM, sui risultati di attuazione del piano stesso e sulle variazioni più rilevanti intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento, attraverso il documento di monitoraggio.
Approva la presente legge
CAPO I
Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità, contenuti e attuazione
Art. 1. Oggetto della legge
1. La presente legge istituisce il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e ne definisce l’ambito di intervento ed i contenuti.
Art. 2. Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità
1. Il PRIIM costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della
a) realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile di persone e merci;
b) ottimizzare il sistema di accessibilità alle città toscane, al territorio e alle aree disagiate e sviluppare la piattaforma logistica toscana quale condizione di competitività del sistema regionale;
c) ridurre i costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l’integrazione dei modi di trasporto, l’incentivazione dell’uso del mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione [1].
Art. 3. Contenuti del PRIIM [2]
1. Il PRIIM quale strumento della programmazione regionale ai sensi dell’articolo 10 della
a) realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale;
b) qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico;
c) azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria;
d) interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana;
e) azioni trasversali per l’informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il PRIIM:
a) definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, delle infrastrutture per la logistica, della domanda di mobilità e dell’offerta dei servizi;
b) promuove il coordinamento e l’integrazione delle politiche regionali per gli aspetti relativi alla mobilità e alle infrastrutture in riferimento agli altri piani e programmi di settore;
c) definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito di cui al comma 1;
d) individua le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui alla lettera c), determinandone i risultati attesi e gli indicatori, ed individua i criteri di ripartizione delle risorse a cui le deliberazioni di cui all’articolo 4 debbono attenersi, contenendo, in particolare, quanto previsto:
1) in materia di viabilità regionale dall’articolo 24 della
2) in materia di porti, aeroporti e vie navigabili di interesse regionale, dagli articoli 25 e 26 della
3) in materia di trasporto pubblico locale, dall’articolo 5 della
4) in materia di promozione e sicurezza stradale, dall’articolo 1, comma 2, lettera a), e dall’articolo 2, comma 4, lettera a), della
Art. 4. Attuazione e monitoraggio del PRIIM
1. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del PRIIM in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione [3].
2. La Giunta regionale presenta entro il 30 giugno di ogni anno alla commissione consiliare competente e al Consiglio regionale un documento di monitoraggio, che descrive:
a) gli stati di realizzazione del PRIIM, con particolare riguardo a quanto programmato nell’anno precedente attraverso il DEFR e le eventuali criticità riscontrate;
b) i risultati dell’attuazione del PRIIM con riferimento agli specifici obiettivi programmati;
c) le variazioni più rilevanti eventualmente intervenute nel quadro conoscitivo di riferimento [4].
Art. 5. Raccordo con la pianificazione territoriale
1. Il PRIIM definisce le strategie e gli obiettivi in materia di infrastrutture, mobilità e trasporti in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della
Art. 6. Norma finanziaria
1. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PRIIM sono individuate in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.
CAPO II
Modifiche alla
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
Art. 7. Modifiche all’articolo 22 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della
“3 bis. La Regione promuove l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni.”.
Art. 8. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della
“1. Gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri di ripartizione delle risorse destinate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle nuove opere da realizzare sono definiti dal piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della
“1 bis. La Giunta regionale, con i documenti attuativi di cui all’articolo 4 della
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della
“3 bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 3, della
Art. 9. Modifiche all’articolo 25 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della
“a) l’individuazione nel piano di indirizzo territoriale (PIT) dei porti di interesse regionale; la previsione degli interventi di ampliamento, di riqualificazione di quelli esistenti e la disciplina delle funzioni di tali porti, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c quater), della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della
“b bis). la classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM di cui alla
3. Al comma 6 dell’articolo 25 della
4. Il comma 7 dell’articolo 25 della
Art. 10. Modifiche all’articolo 26 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della
“b bis) la classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM di cui alla
Art. 11. Abrogazione dell’articolo 27 ter della
1. L’articolo 27 ter della
CAPO III
Modifiche alla
(Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 12. Abrogazione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 5 della
1. La rubrica dell’articolo 5 della
2. Il comma 1 dell’articolo 5 della
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della
Art. 15. Modifica all’articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
CAPO IV
Modifiche alla
(Norme per il governo del territorio)
Art. 16. Modifiche all’articolo 48 della
1. La lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 48 della
“c bis) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione territoriale in materia di infrastrutture e di trasporti;”
2. La lettera c quinquies) del comma 4 dell’articolo 48 della
CAPO V
Modifiche della
(Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana)
Art. 17. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 della
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18. Disposizioni transitorie
1. Fino all’approvazione del PRIIM e del documento attuativo in materia di viabilità regionale di cui all’articolo 4, conserva validità il programma pluriennale d’intervento sulle strade regionali già approvato al momento dell’entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della
2. Fino all’approvazione del PRIIM, i criteri da utilizzare per il riparto delle risorse a favore degli enti locali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti e nelle vie navigabili di interesse regionale sono contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101 (Definizione dei criteri per i contributi in materia di porti regionali e navigazione interna ai sensi dell’articolo 21 bis della
3. Fino all’approvazione del PRIIM, la Giunta regionale provvede, in attuazione dei criteri stabiliti nella deliberazione consiliare di cui al comma 2 ed in coerenza con il PIT, a specificare con i documenti attuativi annuali gli obiettivi operativi e le modalità di intervento e ad aggiornare il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione annuale. Tali documenti sono trasmessi dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente.
4. Fino all’approvazione del PRIIM, mantiene efficacia il piano della mobilità e della logistica approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 giugno 2004, n. 63 (Piano regionale della mobilità e della logistica. Approvazione atto di programmazione ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2000, n. 12 “Approvazione del Piano di Indirizzo territoriale. Art. 7
5. In sede di prima applicazione, il PRIIM effettua la ricognizione e la verifica dello stato di attuazione degli atti regionali di programmazione in materia di mobilità e di infrastrutture diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2.
5 bis. Su indicazione del PRS 2016-2020, il PRIIM attuativo del PRS 2011-2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18, è prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della
Art. 19. Disposizioni finali
1. A seguito dell’approvazione del PRIIM, ovunque ricorrano le parole: “piano regionale della mobilità e della logistica” , queste sono sostituite dalle seguenti: “piano integrato delle infrastrutture e della mobilità”.
[1] Comma così modificato dall'art. 44 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 45 della
[3] Comma già modificato dall'art. 139 della
[4] Comma già modificato dall'art. 46 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 94 della