Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 25/05/2017 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della L.R. 26/2016) |
Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.5.108 - L.R. 25 maggio 2017, n. 34.
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale).
(B.U. 7 giugno 2017, n. 66 Speciale)
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
"4-bis. La riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche di cui al comma 4 è esclusa anche per i Comuni assegnatari colpiti dagli eventi sismici del 2016 e ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del
Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).