§ 3.10.61 - L.R. 25 marzo 2016, n. 5.
Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:25/03/2016
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizione ed ambito d'intervento
Art. 3.  Attività
Art. 4.  Iscrizione al Registro dell'associazionismo di promozione sociale
Art. 5.  Riconoscimento delle strutture associative delle Pro Loco
Art. 6.  Convenzioni
Art. 7.  Bandi per contributi regionali
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Clausola valutativa
Art. 10.  Abrogazioni
Art. 11.  Disposizioni transitorie


§ 3.10.61 - L.R. 25 marzo 2016, n. 5.

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco")

(B.U. 25 marzo 2016, n. 85)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali.

 

     Art. 2. Definizione ed ambito d'intervento

1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale che:

a) possiedano tutti i requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo));

b) prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione, valorizzazione del territorio e animazione turistica quali attività prevalenti dell'associazione.

2. Le Pro Loco operano di norma nell'ambito del territorio comunale o, preferibilmente attraverso accordi con le altre Pro Loco territorialmente interessate, entro l'ambito dell'Unione di Comuni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

3. Le Pro Loco possono operare anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, nell'ambito di progetti ed interventi aventi valenza sovracomunale, di norma previo accordo con le Pro Loco territorialmente interessate.

4. Le Pro loco possono articolarsi in ambiti territoriali sub comunali, attraverso specifici comitati di iniziativa locali.

 

     Art. 3. Attività

1. L'attività delle Pro Loco è volta principalmente a:

a) valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale ed ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia locali;

b) incentivare un movimento turistico socialmente ed ambientalmente sostenibile, rispettoso dei beni comuni e del patrimonio materiale e immateriale della comunità locale;

c) gestire attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi turistici;

d) promuovere e sviluppare attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte alla popolazione locale;

e) raccogliere e archiviare il patrimonio materiale ed immateriale della comunità locali.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente attraverso la cooperazione con l'associazionismo locale, le categorie produttive e gli Enti locali.

 

     Art. 4. Iscrizione al Registro dell'associazionismo di promozione sociale

1. Le Pro Loco possono iscriversi in un'apposita sezione del Registro di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002, secondo le disposizioni del medesimo articolo.

2. L'iscrizione alla sezione del Registro di cui al comma 1 costituisce condizione indispensabile per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;

b) accedere ai contributi previsti dall'articolo 7;

c) gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio;

d) stipulare le convenzioni di cui all'articolo 6.

 

     Art. 5. Riconoscimento delle strutture associative delle Pro Loco

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce l'attività delle strutture associative delle Pro Loco maggiormente rappresentative a livello regionale, che svolgano per le stesse Pro Loco attività di coordinamento, rappresentanza, tutela ed assistenza. La maggiore rappresentatività è determinata dalla presenza di una rappresentanza regionale e di comitati o sedi in tutte le province dell'Emilia-Romagna, a cui facciano capo un numero di Pro Loco non inferiore al 50 per cento di quelle operanti sul territorio di riferimento.

2. La Regione definisce forme di consultazione delle strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 nella fase di organizzazione dell'offerta turistica regionale, e in generale qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. La Giunta regionale può definire accordi di collaborazione con le strutture associative delle Pro Loco di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 relative a progetti di portata interprovinciale, regionale o interregionale.

 

     Art. 6. Convenzioni

1. I Comuni e le Unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002, che definiscano i criteri e le modalità:

a) di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali;

b) di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;

c) di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi;

d) per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002.

2. Al fine di uniformare le caratteristiche ed i contenuti delle convenzioni di cui al comma 1, le strutture associative delle Pro Loco di cui all'articolo 5, in accordo fra loro, possono predisporre un modello di convenzione da sottoporre ai Comuni interessati, i quali potranno modificarlo adattandolo alle esigenze territoriali.

3. Nel caso che, su uno stesso territorio, si costituisca più di una Pro Loco, il Comune o l'Unione di Comuni, attraverso una valutazione comparativa delle loro caratteristiche, determina di volta in volta quali Pro Loco siano più idonee a svolgere le attività di pubblico interesse.

 

     Art. 7. Bandi per contributi regionali

1. Le Pro Loco e le loro strutture associative, laddove ne possiedano i requisiti, accedono ai contributi destinati alle associazioni di promozione sociale nonché ad eventuali contributi destinati esclusivamente ad esse, ai sensi dall'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione degli ulteriori contributi di cui al comma 1, alle Pro Loco che presentino qualificati programmi relativi alle attività di cui all'articolo 3.

3. La Giunta regionale può erogare contributi alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, di cui all'articolo 5, per la realizzazione di progetti di portata interprovinciale.

4. La Giunta regionale può altresì erogare contributi alle strutture associative delle Pro Loco di rilevanza regionale, di cui all'articolo 5, per la realizzazione di progetti di portata regionale o interregionale, nonché per il sostegno a progetti di coordinamento delle Pro Loco e di formazione degli operatori degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti da esse gestiti.

5. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi di cui ai commi 3 e 4.

 

     Art. 8. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2016-2018, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 delle leggi di settore coinvolte. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, per gli esercizi finanziari 2016-2018 la Regione provvede con le risorse di cui al bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti a valere sulla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28), Missione 7 - Turismo - Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - e sulla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 8 - Cooperazione e associazionismo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 9. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 6 e come queste abbiano contribuito al miglioramento dell'attività delle Pro Loco, evidenziando le eventuali criticità riscontrate;

b) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 7 destinati alle Pro Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, indicando altresì i risultati conseguiti.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

     Art. 10. Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "Pro-Loco").

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie

1. Le Pro Loco eventualmente già iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 sono iscritte d'ufficio alla sezione di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, salvo espressa rinuncia da fare pervenire alla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.