§ 3.10.8 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 27.
Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni «Pro Loco».


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:02/09/1981
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Associazioni «Pro Loco». La Regione Emilia-Romagna riconosce le Associazioni «Pro-Loco» quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base.
Art. 2.  Finalità delle Associazioni «Pro Loco». Le Associazioni «Pro Loco» hanno, in particolare, il compito di:
Art. 3.  Albo provinciale delle Associazioni pro loco.


§ 3.10.8 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 27. [1]

Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni «Pro Loco».

(B.U. n. 104 del 4-9-1981).

 

Art. 1. Associazioni «Pro Loco». La Regione Emilia-Romagna riconosce le Associazioni «Pro-Loco» quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base.

 

     Art. 2. Finalità delle Associazioni «Pro Loco». Le Associazioni «Pro Loco» hanno, in particolare, il compito di:

     a) realizzare iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione turistica della località delle risorse turistiche locali;

     b) promuovere iniziative intese a richiamare ospiti e a determinare un movimento turistico nelle località;

     c) fornire assistenza ed informazioni ai turisti;

     d) favorire e realizzare la promozione e l'attuazione di manifestazioni ed iniziative d'interesse turistico.

 

     Art. 3. Albo provinciale delle Associazioni pro loco. [2]

 

     Artt. 4. - 13. [3].


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 25 marzo 2016, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

[3] Articoli abrogati dall'art. 29 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28.