Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 turismo e industria alberghiera |
Data: | 02/09/1981 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Associazioni «Pro Loco». La Regione Emilia-Romagna riconosce le Associazioni «Pro-Loco» quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base. |
Art. 2. Finalità delle Associazioni «Pro Loco». Le Associazioni «Pro Loco» hanno, in particolare, il compito di: |
Art. 3. Albo provinciale delle Associazioni pro loco. |
§ 3.10.8 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 27. [1]
Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni «Pro Loco».
(B.U. n. 104 del 4-9-1981).
Art. 1. Associazioni «Pro Loco». La Regione Emilia-Romagna riconosce le Associazioni «Pro-Loco» quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base.
Art. 2. Finalità delle Associazioni «Pro Loco». Le Associazioni «Pro Loco» hanno, in particolare, il compito di:
a) realizzare iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione turistica della località delle risorse turistiche locali;
b) promuovere iniziative intese a richiamare ospiti e a determinare un movimento turistico nelle località;
c) fornire assistenza ed informazioni ai turisti;
d) favorire e realizzare la promozione e l'attuazione di manifestazioni ed iniziative d'interesse turistico.
Art. 3. Albo provinciale delle Associazioni pro loco. [2]
Artt. 4. - 13. [3].
[1] Abrogata dall'art. 10 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 21 della
[3] Articoli abrogati dall'art. 29 della