Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 29/12/2014 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'art. 14 della L.R. 28/2011) |
Art. 2. (Modifiche all'art. 15 della L.R. 28/2011) |
Art. 3. (Disposizioni transitorie) |
Art. 4. (Modifiche all'art. 11 della L.R. 16/2009) |
Art. 5. (Norma finanziaria) |
Art. 6. (Integrazioni all'art. 21 della L.R. 28/2011) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.131 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 49.
Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio).
(B.U. 30 dicembre 2014, n. 147 Speciale)
Art. 1. (Modifiche all'art. 14 della
1. Al comma 3 dell'art. 14 della
2. La lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della
"a) le attività di competenza del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5;".
3. La lettera c) del comma 4 dell'art. 14 della
4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della
"4-bis. Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.".
Art. 2. (Modifiche all'art. 15 della
1. Il comma 2 dell'art. 15 della
"2. I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 14, comma 3 e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale.".
Art. 3. (Disposizioni transitorie)
1. Il Regolamento regionale di cui all'art. 1, comma 1, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'entrata in vigore del Regolamento, sono prorogati i termini di cui agli articoli 3 e 4 della
Art. 4. (Modifiche all'art. 11 della
1. Al comma 4 dell'art. 11 della
Art. 5. (Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione degli articoli da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6. (Integrazioni all'art. 21 della
1. All'art. 21 della
"5-bis. Per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i Comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2014 in € 40.000,00; tali risorse saranno iscritte sui capitoli di bilancio dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5-ter. Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica" istituito con DGR n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della
5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter, presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5-bis del presente articolo.
5-quinquies. Gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 03.05.001-35107.".
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.