§ 4.1.131 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 49.
Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:29/12/2014
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'art. 14 della L.R. 28/2011)
Art. 2.  (Modifiche all'art. 15 della L.R. 28/2011)
Art. 3.  (Disposizioni transitorie)
Art. 4.  (Modifiche all'art. 11 della L.R. 16/2009)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Integrazioni all'art. 21 della L.R. 28/2011)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.131 - L.R. 29 dicembre 2014, n. 49.

Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) e alla L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio).

(B.U. 30 dicembre 2014, n. 147 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche all'art. 14 della L.R. 28/2011)

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), le parole "La Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5, definisce, con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale definisce, con Regolamento, su proposta della Giunta regionale,".

 

2. La lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 28/2011 è sostituita dalla seguente:

"a) le attività di competenza del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2 comma 5;".

 

3. La lettera c) del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 28/2011 è abrogata.

 

4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della L.R. 28/2011 è inserito il seguente:

"4-bis. Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art. 2, comma 5.".

 

     Art. 2. (Modifiche all'art. 15 della L.R. 28/2011)

1. Il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"2. I criteri generali per la definizione dei contributi, diritti e spese di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 14, comma 3 e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale.".

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie)

1. Il Regolamento regionale di cui all'art. 1, comma 1, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'entrata in vigore del Regolamento, sono prorogati i termini di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali), come da ultimo modificati dall'art. 1 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 36 "Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014 - 2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)) e alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)".

 

     Art. 4. (Modifiche all'art. 11 della L.R. 16/2009)

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostengo del settore edilizio) come modificato dalla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2015".

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli da 1 a 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Integrazioni all'art. 21 della L.R. 28/2011)

1. All'art. 21 della L.R. 28/2011, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per la realizzazione degli studi di micro zonazione sismica i Comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2014 in € 40.000,00; tali risorse saranno iscritte sui capitoli di bilancio dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5-ter. Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di micro zonazione sismica" istituito con DGR n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici).

5-quater. Agli oneri di cui al comma 5-ter, presuntivamente valutati in euro 40.000,00 (quarantamila) si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5-bis del presente articolo.

5-quinquies. Gli stanziamenti iscritti alla spesa possono essere utilizzati previo accertamento del capitolo di entrata 03.05.001-35107.".

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica.