§ 2.1.133 - L.R. 28 novembre 2014, n. 42.
Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/11/2014
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'art. 5 della L.R. 57/1978)
Art. 2.  (Modifica all'art. 19 della L.R. 40/2010)
Art. 3.  (Modifica all'art. 41 della L.R. 40/2010)
Art. 4.  (Sostituzione dell'art. 42 della L.R. 40/2010)
Art. 5.  (Modifiche alla L.R. 8/2014)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.133 - L.R. 28 novembre 2014, n. 42.

Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016).

(B.U. 5 dicembre 2014, n. 135 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica all'art. 5 della L.R. 57/1978)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 31 agosto 1978, n. 57 "Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti" le parole "è liquidata" sono sostituite dalle seguenti "e gli altri istituti similari che la Regione è chiamata ad erogare sono liquidati".

 

     Art. 2. (Modifica all'art. 19 della L.R. 40/2010) [1]

1. Al comma 5 dell'articolo 19 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 "Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari" è aggiunto il seguente periodo: "Analoga richiesta può essere presentata da tutti gli aventi diritto in qualsiasi tempo".

 

     Art. 3. (Modifica all'art. 41 della L.R. 40/2010)

1. Al comma 3 dell'articolo 41, Capo III, Titolo II della L.R. 40/2010 le parole ", che lo trasmette entro i successivi cinque giorni, al Presidente della Regione" sono soppresse.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'art. 42 della L.R. 40/2010)

1. L'articolo 42 della L.R. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 42

(Obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate)

1. Il Gruppo consiliare ha l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate al verificarsi di una delle seguenti irregolarità:

a) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa;

b) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 41, comma 3;

c) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'articolo 41, comma 1.".

 

     Art. 5. (Modifiche alla L.R. 8/2014)

1. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016" sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 37204 denominato "Entrate derivanti da contributi a carico del personale per assicurare il trattamento previdenziale ed assistenziale" è incrementato di Euro 550.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 - 35025 denominato "Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione, ricostruzione del patrimonio edilizio esistente" è incrementato di Euro 40.000,00;

c) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.004 - 11396 denominato "Imposta regionale sulle attività produttive a carico della Giunta regionale su compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale" è ridotto di Euro 10.000,00;

d) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11409 denominato "Spese per traslochi e facchinaggi" è ridotto di Euro 40.000,00;

e) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11424 denominato "Spese casuali" è ridotto di Euro 10.000,00;

f) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.003 - 11438 denominato "Restituzione e rimborsi di somme versate alla Regione" è ridotto di Euro 20.000,00;

g) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11439 denominato "Spese per la manutenzione di mobili e arredi" è ridotto di Euro 15.000,00;

h) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.007 - 11441 denominato "Spese per fitto immobili" è ridotto di Euro 85.000,00;

i) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.003 - 11825 denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" è ridotto di Euro 35.000,00;

j) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.02.002 - 12110 denominato "Spese per l'acquisto di mobili, arredi e attrezzature d'ufficio" è ridotto di Euro 20.000,00;

k) lo stanziamento del capitolo di spesa 09.01.002 - 241585 denominato "Contributi per il funzionamento dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale" è incrementato di Euro 30.000,00;

l) lo stanziamento del capitolo di spesa 07.02.003 - 102421 denominato "Interventi per il credito agrario agevolato ai sensi della L.R. 14.9.1994, n. 62 e successive modificazioni" è incrementato di Euro 750.000,00;

m) lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.003 - 71635 denominato "Provvidenze in favore della famiglia - L.R. 2 maggio 1995, n. 95" è incrementato di Euro 45.000,00.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2014, n. 43.