Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 24/09/2013 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 |
Art. 2. Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1” |
Art. 3. Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia |
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza |
§ 3.3.40 - L.R. 24 settembre 2013, n. 23.
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
(B.U. 27 settembre 2013, n. 82)
Art. 1. Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con
1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione di cui all’allegato A alla
Art. 2. Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con
1. La legge regionale 1° febbraio 2013, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con
Art. 3. Disposizioni in materia di appostamenti per la caccia
1. [Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 bis della
2. [Sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro novanta giorni; è in ogni caso fatta salva l’autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del
3. [I comuni possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia] [5].
4. [Per gli appostamenti di caccia diversi da quelli di cui al presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica] [6].
5. [La DIA di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere inoltrate al comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria] [7].
6. Il comma 2 dell’articolo 20 bis della
“2. Le province identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle province non possono essere utilizzati a fini venatori.”.
7. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della
“h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della
Art. 4. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della
[4] Comma abrogato dall'art. 2 della
[5] Comma abrogato dall'art. 2 della
[6] Comma abrogato dall'art. 2 della
[7] Comma abrogato dall'art. 2 della