Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.4 zootecnia |
Data: | 22/12/2014 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Competenze dell'Unità di progetto |
Art. 3. Norme sul responsabile e sul personale dell'Unità di progetto |
Art. 4. Attribuzioni di incarichi dirigenziali in materia di sanità veterinaria |
Art. 5. Norma finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 2.4.82 - L.R. 22 dicembre 2014, n. 34.
Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana.
(B.U. 27 dicembre 2014, n. 60)
Art. 1. Finalità
1. Per realizzare il contrasto e l'eradicazione della Peste suina africana (PSA), l'Amministrazione regionale mobilita le strutture regionali coinvolte nella lotta alla PSA in una forma organizzativa che consenta di affrontare in modo innovativo e coordinato le problematiche sanitarie, economiche, e ambientali che concorrono al perdurare della PSA in Sardegna, anche per consentire il rientro della suinicoltura sarda a pieno titolo nell'ambito del mercato comunitario e internazionale.
Art. 2. Competenze dell'Unità di progetto
1. Al fine di attuare il Piano d'azione straordinario, il responsabile dell'Unità di progetto, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, coordina tutte le attività delle strutture dell'Amministrazione regionale, compresi i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, impegnate nel contrasto e nell'eradicazione della PSA, e si adopera per assicurare la massima sinergia di tutti gli interventi messi in atto a livello regionale e locale finalizzati al miglioramento dello stato sanitario e del benessere dei suini e al rilancio del settore suinicolo della Sardegna. Nello specifico, il responsabile dell'Unità di progetto:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, delle strutture sanitarie pubbliche e delle strutture amministrative e tecniche della Regione nonché degli enti territorialmente competenti, al fine di garantire la gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi e all'eradicazione della PSA ai sensi del piano d'azione straordinario che attua la relativa legislazione nazionale e dell'Unione europea ed i piani approvati dalla Commissione europea;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della
c) coordina la campagna di comunicazione e informazione rivolta a tutta la popolazione della Sardegna e in particolare ai sindaci e agli allevatori;
d) stabilisce le squadre di intervento per il rilevamento dei suini allevati illegalmente; pianifica e ordina i necessari interventi di abbattimento;
e) intraprende tutte le azioni ritenute utili e indispensabili a seguito del ritrovamento di suini allevati illegalmente;
f) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché delle procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;
g) promuove le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente;
h) certifica il possesso dei requisiti necessari di biosicurezza e di benessere animale degli allevamenti, anche in funzione dell'analisi del rischio territoriale, e definisce le adeguate misure di salvaguardia;
i) impartisce indirizzi vincolanti per disciplinare l'attività venatoria con specifico riferimento alla caccia al cinghiale, ivi comprese eventuali restrizioni a tale attività nonché per il relativo controllo numerico della popolazione, per la movimentazione delle carcasse e per lo smaltimento dei residui di macellazione;
j) definisce protocolli e procedure previste dalle norme comunitarie e nazionali per l'esportazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina dal territorio della Regione.
Art. 3. Norme sul responsabile e sul personale dell'Unità di progetto
1. Il responsabile dell'Unità di progetto, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, rappresenta l'Amministrazione regionale in materia di contrasto ed eradicazione della PSA, nei confronti dei competenti Servizi dell'Unione europea, del Ministero della salute, del Centro nazionale di referenza per le pesti suine presso l'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, del Ministero degli interni e delle prefetture della Regione, del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e delle altre forze di polizia e degli enti locali.
2. Le indennità introdotte dal comma 22 dell'articolo 27 della
2.1. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, della
2 bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 17, della
Art. 4. Attribuzioni di incarichi dirigenziali in materia di sanità veterinaria [3]
1. Al fine di ottemperare ai regolamenti (CE) n. 852/2004/CE, n. 853/2004/CE, n. 854/2004/CE e n. 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e al
Art. 5. Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 80.000 per l'anno 2014, in euro 2.000.000 per l'anno 2015 ed in euro 1.500.000 per l'anno 2016, fanno carico all'UPB S05.02.003 con pari utilizzo delle disponibilità presenti in conto dell'UPB medesima del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016, rinvenienti per l'anno 2014 dalla riduzione dello stanziamento iscritto in conto del capitolo SC05.0386 e per gli anni 2015 e 2016 dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29 (Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distornatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia), e 8 gennaio 1969, n. 1 (Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna).
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
[1] Comma inserito dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto come "3 bis" dall'art. 5 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 52 della