Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 patrimonio |
Data: | 15/03/2022 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 |
Art. 3. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 |
Art. 4. Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica. |
Art. 5. Modifica all’articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 |
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 6.3.21 - L.R. 15 marzo 2022, n. 7.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia, di commercio e di bonifica.
(B.U. 15 marzo 2022, n. 37)
CAPO I
Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 1. Modifica all’articolo 14 della
“Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
1. Il comma 8 bis dell’articolo 14 della
“8 bis. L’attività istruttoria propedeutica al trasferimento dei cespiti dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, compete al direttore dell’Agenzia. Al termine della stessa il direttore dell’Agenzia trasmette dettagliata relazione, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche ipo-catastali, alle competenti strutture della Giunta regionale. Il trasferimento dei beni viene formalizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tutti gli adempimenti conseguenti, saranno eseguiti dall’Agenzia che ne sostiene anche le correlate spese.”.
CAPO II
Disposizioni in materia di distretti industriali
Art. 2. Modifiche all’articolo 10 della
“Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”.
1. Ai commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 10 della
CAPO III
Disposizioni in materia di energia
Art. 3. Modifica all’articolo 4 della
“Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 4 della
CAPO IV
Disposizioni in materia di commercio
Art. 4. Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica.
1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi, come definiti dall’articolo 1 del
a) punti vendita esclusivi: punti vendita tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici oppure entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci.
2. I punti vendita esclusivi di cui al comma 1, lettera a) possono vendere anche altri prodotti e svolgere ulteriori attività di servizio nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l’obbligo di assicurare la vendita generale di quotidiani e periodici ad eccezione delle giornate in cui i quotidiani e periodici non vengono stampati.
3. L’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, l’ampliamento e il trasferimento sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della
4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 abilita, altresì, ad effettuare la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla
5. Per la vendita dei pastigliaggi preconfezionati, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, gelati confezionati e simili, nonché patatine e snack e per la vendita delle bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6 del
6. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.
7. La concessione rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici sul suolo pubblico si intende validamente rilasciata anche ai fini dell’esercizio delle altre attività consentite ai sensi del presente articolo, nel rispetto della vigente normativa.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione sino all’approvazione delle Intese di cui all’articolo 4 bis, commi 3 e 4 del
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al
CAPO V
Disposizioni in materia di bonifica
Art. 5. Modifica all’articolo 17 bis della
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. All’articolo 17 bis della
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 6. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.