Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 23/09/2014 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1 . Proroga dei contratti |
Art. 2 . Norma finanziaria |
Art. 3 . Entrata in vigore |
§ 2.12.62 - L.R. 23 settembre 2014, n. 17.
Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale.
(B.U. 26 settembre 2014, n. 46)
Art. 1. Proroga dei contratti
1. Nelle more dell'attuazione della riforma dei servizi e delle politiche per il lavoro, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego svolti dai Centri servizi per il lavoro (CSL), dai Centri servizi inserimenti lavorativo (CESIL) e dalle agenzie di sviluppo locale, nonché l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", l'Agenzia regionale per il lavoro è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere prorogati fino al limite massimo di durata di cui all'articolo 4, comma 1, del
3. La proroga di cui al comma 2 è finalizzata all'adozione di misure per la stabilizzazione del personale ai sensi della
4. Ai fini della presente legge la determinazione dei limiti numerici e dei vincoli finanziari previsti dalle norme di cui ai commi da 1 a 3 è da intendersi riferita all'Amministrazione regionale nel suo complesso.
Art. 2. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.300.000 per l'anno 2014 e in euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sulla succitata UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).