§ 1.9.31 - L.R. 28 maggio 2009, n. 6.
Statuto della Regione Campania


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:28/05/2009
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Principi fondamentali
Art. 2.  Regione Campania
Art. 3.  Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà
Art. 4.  Principio di uguaglianza
Art. 5.  Valore della differenza di genere
Art. 6.  Diritto al lavoro
Art. 7.  Iniziativa economica e coesione economico-sociale
Art. 8.  Obiettivi
Art. 9.  Integrazione europea
Art. 10.  Regione e disciplina comunitaria ed internazionale
Art. 11.  Partecipazione e pubblicità
Art. 12.  Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro
Art. 13.  Referendum abrogativo
Art. 14.  Referendum consultivo
Art. 15.  Referendum approvativo
Art. 16.  Petizioni, voti, istanze e richieste
Art. 17.  Difensore civico regionale
Art. 18.  Organismi di pari opportunità e Consulta degli immigrati
Art. 19.  Rapporti Regione-enti locali
Art. 20.  Attività di interesse generale
Art. 21.  Sviluppo omogeneo del territorio regionale
Art. 22.  Consiglio delle autonomie locali
Art. 23.  Funzioni del Consiglio delle autonomie locali
Art. 24.  Consiglio regionale dell’economia e del lavoro
Art. 25.  Forma di governo e organi della Regione
Art. 26.  Consiglio regionale e sue attribuzioni
Art. 27.  Composizione del Consiglio regionale
Art. 28.  Consiglieri regionali
Art. 29.  Norme sulla chiarezza dei testi normativi
Art. 30.  Interrogazioni, interpellanze, mozioni, interrogazioni a risposta immediata.
Art. 31.  Dibattito annuale sullo stato della Regione
Art. 32.  Indennità, rimborsi e forme di previdenza
Art. 33.  Statuto dell’opposizione
Art. 34.  Prima seduta del Consiglio regionale
Art. 35.  Elezione del Presidente e dell’Ufficio di presidenza
Art. 36.  Attribuzioni del Presidente del Consiglio
Art. 37.  Ufficio di presidenza
Art. 38.  Regolamento del Consiglio
Art. 39.  Sedute del Consiglio
Art. 40.  Gruppi consiliari
Art. 41.  Commissioni consiliari
Art. 42.  Commissioni permanenti in sede redigente e in sede deliberante
Art. 43.  Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle commissioni permanenti
Art. 44.  Commissioni d’inchiesta
Art. 45.  Accesso alle informazioni
Art. 46.  Presidente della Giunta regionale
Art. 47.  Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
Art. 48.  Gradimento consiliare sulle nomine
Art. 49.  Questione di fiducia
Art. 50.  Giunta regionale
Art. 51.  Attribuzioni della Giunta regionale
Art. 52.  Sfiducia, non gradimento, censura
Art. 53.  Iniziativa legislativa
Art. 54.  Procedimento legislativo
Art. 55.  Promulgazione e pubblicazione
Art. 56.  Potestà regolamentare
Art. 57.  Consulta di garanzia statutaria
Art. 58.  Autonomia finanziaria
Art. 59.  Documento di programmazione economica e finanziaria
Art. 60.  Legge finanziaria
Art. 61.  Bilancio
Art. 62.  Conto consuntivo
Art. 63.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 64.  Funzioni amministrative regionali
Art. 65.  Procedimento amministrativo e diritto di accesso
Art. 66.  Separazione tra politica e amministrazione
Art. 67.  Personale regionale
Art. 68.  Norme transitorie e finali


§ 1.9.31 - L.R. 28 maggio 2009, n. 6.

Statuto della Regione Campania

(B.U. 3 giugno 2009, n. 34)

 

TITOLO I

Dichiarazioni identitarie

 

Art. 1. Principi fondamentali

1. La Campania è Regione autonoma nell’unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell’Unione europea e del presente Statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza, del presente Statuto e dell’ordinamento comunitario ed internazionale.

2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini. Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformità al principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.

3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell’indirizzo politico regionale.

4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati nel mondo.

5. La Regione, crogiolo delle antiche civiltà italica, etrusca, greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua cultura.

 

     Art. 2. Regione Campania

1. La Regione comprende i territori delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

2. La città di Napoli è il capoluogo della Regione.

3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

 

     Art. 3. Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà

1. La Regione, nel rispetto dell’unità nazionale, conforma la propria azione ai principi costituzionali di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionali per la cura degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.

 

     Art. 4. Principio di uguaglianza

1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite

di tutte le proprie attività. 2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l’uguaglianza e la libertà dei cittadini.

3. La Regione riconosce l’apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera l’incontro tra le differenti civiltà, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunità pluralista ed interetnica.

 

     Art. 5. Valore della differenza di genere

1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità

umana.

2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attività di cura; assicura le azioni di promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse.

3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l’accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.

 

     Art. 6. Diritto al lavoro

1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo.

2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone provenienti da altre parti dell’Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformità alla legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne, concorrendo a misure atte a determinarne la qualità e la stabilità. Tutela i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della dignità e della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale.

Promuove l’elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l’inserimento dei disabili nella società e nel lavoro.

3. La Regione assume l’occupazione delle donne come riferimento di qualità del sistema economico campano.

4. La Regione opera per garantire ai giovani in età lavorativa idonee condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne può minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo.

5. La Regione contrasta l’economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro.

6. La Regione promuove l’effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternità, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali.

7. La Regione tutela la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo del lavoro.

 

     Art. 7. Iniziativa economica e coesione economico-sociale

1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l’attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.

2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l’economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.

3. L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

4. La Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.

5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilità economica.

6. La Regione considera l’uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata.

 

     Art. 8. Obiettivi

1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:

a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri umani;

b) l’accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti;

c) la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;

d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni individuo è bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello Stato;

e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

f) il diritto all’informazione e all’accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;

g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l’interazione tra saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l’incremento della cooperazione scientifica internazionale;

h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;

i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;

l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali;

n) l’adozione di politiche tese a valorizzare la qualità ed il merito di ciascun individuo;

o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione;

p) l’attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;

q) l’adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori;

r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;

s) la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;

t) l’accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei diritti di cittadinanza;

u) il riconoscimento dell’acqua, dell’aria e del vento come beni comuni dell’umanità di valore universale indirizzandone l’utilizzo all’interesse pubblico;

v) la pratica delle attività sportive.

 

TITOLO II

Regione, Unione europea e rapporti internazionali

 

     Art. 9. Integrazione europea

1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione europea. Essa partecipa ove previsto alla formazione degli atti normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dai trattati comunitari, dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi dello Stato.

 

     Art. 10. Regione e disciplina comunitaria ed internazionale

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza:

a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede di Unione europea dall’Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;

b) realizza forme di collegamento con le istituzioni dell’Unione europea per l’esercizio delle proprie funzioni;

c) provvede all’attuazione e all’esecuzione di accordi e convenzioni internazionali;

d) conclude accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato, la cui sottoscrizione è autorizzata o ratificata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera i);

e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed in particolare con i popoli colpiti da eventi bellici o calamità naturali ed in ritardo di sviluppo.

 

TITOLO III

Partecipazione, trasparenza e referendum

 

     Art. 11. Partecipazione e pubblicità

1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni.

2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.

3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all’applicazione della disposizione di cui al comma 2.

4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall’approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.

 

     Art. 12. Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro

1. L’iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e presentata nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva.

2. L’iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli Consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonché a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti.

3. L’iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non è ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale.

4. L’iniziativa legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal Consiglio regionale dell’economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.

5. L’iniziativa legislativa di cui al presente articolo non è esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del Consiglio.

 

     Art. 13. Referendum abrogativo

1. Il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto dal Presidente della Giunta regionale qualora lo richiedano centomila elettori della Regione o cinque Consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno centocinquantamila abitanti, o due Consigli provinciali o quindici Consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli di Comunità montane.

2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

3. Qualora l’esito del referendum non abbia determinato l’abrogazione della legge, la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.

4. Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l’Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.

5. Il referendum abrogativo non è ammesso se l’esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.

6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.

7. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo.

 

     Art. 14. Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione.

2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere ripresentata nella stessa legislatura.

4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum consultivo.

 

     Art. 15. Referendum approvativo

1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l’approvazione al referendum popolare. La proposta non può essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.

2. La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare.

3. La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il referendum approvativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l’Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.

 

     Art. 16. Petizioni, voti, istanze e richieste

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l’intervento o per sollecitare l’adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.

2. Le Province, i Comuni ed altri enti locali nonché enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al Consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.

3. Gli organi regionali hanno l’obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.

 

     Art. 17. Difensore civico regionale

1. Presso la Regione Campania è istituito il Difensore civico regionale.

2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina e ne garantisce l’indipendenza.

3. Il Difensore civico presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull’attività svolta.

4. La carica del Difensore civico è onoraria. La legge disciplina il rimborso spese.

 

     Art. 18. Organismi di pari opportunità e Consulta degli immigrati

1. Presso la Regione Campania sono istituiti:

a) la Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna;

b) la Consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna;

c) la Consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunità campana.

2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina, ne garantisce l’indipendenza e assicura la gratuità delle cariche.

3. Ciascuno dei suddetti organismi presenta una relazione annuale sull’attività svolta al Consiglio regionale, che ne discute in apposita seduta.

4. La legge disciplina il rimborso spese.

 

TITOLO IV

Rapporti Regione-enti locali. Il Consiglio delle autonomie locali

ed il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro

 

     Art. 19. Rapporti Regione-enti locali

1. I Comuni, in forma singola o associata, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente Statuto.

2. In attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Comunità montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. La Regione trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle proprie entrate per il finanziamento degli oneri relativi all’esercizio delle funzioni loro attribuite.

4. La Regione favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle Comunità montane e delle forme associative tra enti locali.

5. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione.

 

     Art. 20. Attività di interesse generale

1. La Regione, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane in attuazione del principio di sussidiarietà favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

 

     Art. 21. Sviluppo omogeneo del territorio regionale

1. Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo della Regione deve tener conto degli squilibri economici e sociali presenti fra le diverse aree territoriali e delle esigenze dei piccoli Comuni.

 

     Art. 22. Consiglio delle autonomie locali

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane.

2. Il Consiglio è composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo, che ne fanno parte di diritto.

3. La legge regionale determina i criteri per l’elezione dei rimanenti componenti del Consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli Comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini.

4. Il Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.

5. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziate in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

6. Il regolamento del Consiglio delle autonomie locali è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

7. I bilanci del Consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 23. Funzioni del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;

c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali;

d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.

2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non è stato espresso alcun parere, lo stesso è dato per acquisito in forma favorevole. Se è espresso parere contrario, la proposta può essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso favorevole.

Sugli atti di cui alla lettera d) il Consiglio delle autonomie locali può avanzare osservazioni e proposte al Consiglio regionale.

4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e gli atti di programmazione sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio delle autonomie locali, che ha facoltà di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al Consiglio regionale.

5. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali.

6. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 12.

7. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può essere sentito dalle Commissioni consiliari e può essere consultato dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali.

9. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il Consiglio o la Giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali è stabilita dal Regolamento del Consiglio regionale.

 

     Art. 24. Consiglio regionale dell’economia e del lavoro

1. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali. Deve essere garantita la presenza di rappresentanti di tutte le province.

2. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale.

3. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale su loro richiesta.

4. La legge assicura la gratuità delle cariche e disciplina il rimborso spese.

 

TITOLO V

Organi della Regione

 

CAPO I

Consiglio regionale

 

     Art. 25. Forma di governo e organi della Regione

1. La forma di governo regionale è stabilita dallo Statuto in armonia con la Costituzione.

2. Sono organi della Regione:

a) il Consiglio regionale;

b) la Giunta regionale;

c) il Presidente della Giunta regionale.

3. Il Consiglio regionale esprime la centralità politica e istituzionale della Regione.

 

     Art. 26. Consiglio regionale e sue attribuzioni

1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione. Determina l’indirizzo politico generale esercitando le funzioni legislative e di controllo sull’attività dell’amministrazione regionale, nonché di programmazione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalle leggi.

2. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l’Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri.

3. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa; delibera sui regolamenti della Giunta; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

4. Il Consiglio, inoltre:

a) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale;

b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile;

c) approva la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione e il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale; approva, con legge, il conto consuntivo al quale sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione;

autorizza con legge l’esercizio provvisorio;

d) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e di componenti la Giunta regionale;

e) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;

f) valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge;

g) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall’articolo 52;

h) delibera l’istituzione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;

i) autorizza, in conformità alle previsioni costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli accordi conclusi con stati esteri e con enti territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese con altre regioni;

l) elegge i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze;

m) delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

n) può presentare proposte di legge anche costituzionale alle Camere;

o) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale nei modi previsti dall’articolo 52;

p) vigila su tutti i servizi regionali prestati sul territorio.

 

     Art. 27. Composizione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da cinquanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale [1].

 

     Art. 28. Consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale.

3. La prima seduta del nuovo Consiglio regionale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla data della proclamazione degli eletti.

4. Il Consiglio procede alla convalida delle elezioni dei suoi componenti.

5. Ciascun consigliere regionale è titolare del potere di iniziativa legislativa.

6. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 29. Norme sulla chiarezza dei testi normativi

1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi. Il Consiglio regionale approva testi unici.

2. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la qualità.

 

     Art. 30. Interrogazioni, interpellanze, mozioni, interrogazioni a risposta immediata.

1. I consiglieri regionali possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni alle quali la Giunta regionale ha l’obbligo di rispondere nei termini previsti dal regolamento consiliare. Hanno diritto a ricevere dall’Ufficio di presidenza, dalla Giunta, dagli uffici regionali e da quelli degli enti dipendenti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni e i documenti utili all’espletamento del loro mandato. Sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nei casi previsti dalla legge.

2. È previsto l’istituto dell’interrogazione a risposta immediata.

3. Il Regolamento consiliare disciplina gli aspetti procedimentali degli istituti di cui al presente articolo garantendo uno spazio adeguato all’opposizione.

 

     Art. 31. Dibattito annuale sullo stato della Regione

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio, per la discussione, una relazione sullo stato della Regione, anche al fine di contribuire alla costruzione della opinione pubblica regionale.

 

     Art. 32. Indennità, rimborsi e forme di previdenza

1. Le indennità, i rimborsi e le forme di previdenza dei consiglieri sono stabilite con legge regionale.

 

     Art. 33. Statuto dell’opposizione

1. Ciascun consigliere regionale dichiara, attraverso il proprio gruppo o individualmente, la propria appartenenza alla maggioranza o all’opposizione.

2. Ciascun gruppo di opposizione può ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare, l’istituzione di commissioni d’inchiesta con durata massima di sei mesi. Non possono essere istituite o funzionare contemporaneamente più di una di tali commissioni.

3. All’opposizione è riconosciuta una riserva di tempi per l’esercizio del sindacato ispettivo.

4. Il Regolamento consiliare prevede una riserva di argomenti e di proposte di legge da porre all’ordine del giorno del Consiglio su richiesta dell’opposizione.

5. La presidenza delle commissioni di controllo è assegnata all’opposizione.

6. Nell’Ufficio di presidenza di tutte le commissioni è sempre assicurata la presenza dell’opposizione.

7. Il Regolamento consiliare disciplina la figura del relatore di minoranza.

 

     Art. 34. Prima seduta del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce, in prima seduta, su convocazione del consigliere più anziano d’età che ne assume provvisoriamente la presidenza. Fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.

 

     Art. 35. Elezione del Presidente e dell’Ufficio di presidenza

1. Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due vice-presidenti, due segretari e due questori che costituiscono l’Ufficio di presidenza. Nella composizione dell’Ufficio di presidenza è assicurata la rappresentanza dell’opposizione ed il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini. Ove possibile, ciascun sesso deve essere rappresentato da almeno due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di opposizione.

2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti l’assemblea nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione. Se nella seconda votazione nessun candidato ha riportato la maggioranza richiesta, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. È proclamato eletto il consigliere che consegue il maggior numero dei voti.

3. Alla elezione dei due vice-presidenti, dei due segretari e dei due questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti, in ciascuna votazione, i due consiglieri, uno della maggioranza ed uno dell’opposizione, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il Consiglio regionale può revocare il Presidente del Consiglio, i vice-presidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal Regolamento.

5. Il Consiglio procede al rinnovo delle cariche secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 36. Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e ne tutela le funzioni e la dignità, lo convoca secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento consiliare e lo presiede; fissa l’ordine del giorno delle sedute, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, assicura la regolarità delle sedute e il buon andamento dei lavori.

2. Il Presidente garantisce ai consiglieri il libero esercizio del proprio mandato.

3. Il Presidente provvede alla costituzione e all’insediamento delle commissioni consiliari di cui coordina l’attività, nonché convoca e presiede l’Ufficio di presidenza.

 

     Art. 37. Ufficio di presidenza

1. L’Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni.

2. La Giunta delle elezioni giudica sui titoli di ammissione dei consiglieri.

 

     Art. 38. Regolamento del Consiglio

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale è adottato e modificato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Esso disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni.

 

     Art. 39. Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, secondo il calendario definito a norma dell’ articolo 36, comma 1.

2. Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri in carica. Il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta.

3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare.

4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la metà più uno dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto preveda una maggioranza qualificata.

 

     Art. 40. Gruppi consiliari

1. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo.

2. I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l’organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

3. L’Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all’assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.

4. Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica.

 

     Art. 41. Commissioni consiliari

1. Il Consiglio regionale si articola in commissioni permanenti e speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica tra i gruppi consiliari ed in numero massimo complessivo non superiore a dodici. Il Regolamento consiliare ne stabilisce il numero e ne disciplina le competenze ed il funzionamento.

 

     Art. 42. Commissioni permanenti in sede redigente e in sede deliberante

1. Il Regolamento consiliare stabilisce:

a) le modalità con cui le commissioni permanenti definiscono e approvano il testo delle proposte di legge e lo trasmettono al Consiglio per l’approvazione finale con sole dichiarazioni di voto;

b) i casi e le forme in cui l’esame e l’approvazione dei provvedimenti legislativi sono deferiti integralmente alle commissioni permanenti.

2. Nei casi in cui la Commissione opera in sede deliberante, l’approvazione della proposta di legge è valida qualora voti a favore della stessa la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo il provvedimento è comunque rimesso alla procedura normale di esame e di approvazione del Consiglio, o sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale, un decimo dei componenti il Consiglio o un quinto dei componenti la commissione.

4. La procedura normale di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.

 

     Art. 43. Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle commissioni permanenti

1. Le commissioni, ognuna nell’ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, di indagine conoscitiva e di sindacato ispettivo sull’attività amministrativa della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare e riferendone al Consiglio.

 

     Art. 44. Commissioni d’inchiesta

1. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull’attività amministrativa della Regione, degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, e su ogni altra questione di interesse regionale.

2. Le commissioni d’inchiesta sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi consiliari garantendo comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. La presidenza delle commissioni d’inchiesta compete ad un consigliere regionale appartenente all’opposizione.

4. L’atto istitutivo della commissione determina l’oggetto dell’inchiesta, il termine per la sua conclusione, non superiore a sei mesi, e le altre norme necessarie al suo funzionamento.

5. Non possono funzionare, contemporaneamente, più di due commissioni d’inchiesta.

 

     Art. 45. Accesso alle informazioni

1. Gli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti sono obbligati a fornire ai consiglieri regionali ed alle commissioni consiliari tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti, senza vincolo di segreto d’ufficio, nei tempi stabiliti dal regolamento consiliare. I consiglieri e le commissioni sono vincolati ad osservare gli obblighi di riservatezza.

 

CAPO II

Presidente della Giunta regionale e Giunta regionale

 

     Art. 46. Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, di cui è componente.

2. Nella seduta di insediamento il Presidente della Giunta regionale espone il programma di governo al Consiglio, che ne discute.

3. Il Presidente della Giunta regionale nei dieci giorni successivi nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la Giunta, tra i quali un vice-presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all’articolo 48.

4. Fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, il Presidente provvede all’ordinaria amministrazione.

5. Il Presidente della Giunta regionale può revocare uno o più componenti la Giunta, o modificare le deleghe, dandone successiva comunicazione al Consiglio. Il Consiglio, nella prima seduta utile, discute della comunicazione del Presidente.

6. La sfiducia, la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

7. In caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, il vice-presidente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale rimangono in carica per l’esercizio dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.

8. In caso di votazione di sfiducia o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica per l’esercizio dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.

 

     Art. 47. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione;

b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico-amministrativo e coordina l’attività degli assessori;

c) nomina e revoca i componenti la Giunta regionale;

d) attribuisce e revoca gli incarichi all’interno della Giunta;

e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di competenza della Giunta, previa deliberazione della stessa, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini;

f) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d’iniziativa della Giunta;

g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto;

h) presenta al Consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall’articolo 31;

i) emana i regolamenti;

l) sovrintende all’amministrazione regionale;

m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti nell’esercizio dei poteri sostitutivi di competenza della Regione;

n) nomina, dopo l’approvazione della Giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali.

2. Il Presidente della Giunta regionale o un assessore delegato partecipa ai lavori degli organi di coordinamento per i rapporti tra Stato e Regioni e ne informa il Consiglio.

3. Il Presidente della Giunta regionale esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

 

     Art. 48. Gradimento consiliare sulle nomine

1. Sulle nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta, il Consiglio regionale esprime il suo gradimento, che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il gradimento si intende espresso in senso positivo. Se il Consiglio si esprime in senso contrario, il Presidente della Giunta può comunque confermare le nomine dandone comunicazione motivata al Consiglio.

 

     Art. 49. Questione di fiducia [2]

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sulla legge finanziaria, sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative all’istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta, altresì, su materie di particolare rilevanza definite strategiche nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economico e finanziaria regionale.

2. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale sull’approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli di tutti gli atti sottoposti all’esame del Consiglio ad eccezione delle proposte di istituzione di commissioni speciali o d’inchiesta, di modificazioni del Regolamento consiliare e relative interpretazioni o richiami, degli atti di nomine, o connessi a fatti personali o sanzioni disciplinari.

3. La questione di fiducia, approvata con voto palese per appello nominale, comporta l’approvazione del provvedimento sul quale è posta. Se la questione di fiducia è posta sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto del Consiglio è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il disegno o il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

4. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un consigliere per ciascun Gruppo per un tempo massimo di quindici minuti ciascuno, nonché, per cinque minuti, i consiglieri che esprimono una posizione in dissenso rispetto al gruppo consiliare di appartenenza.

5. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l’obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

 

     Art. 50. Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione. Esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del Presidente della Giunta e dell’indirizzo politico determinato dal Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da dieci assessori, compreso il vice-presidente [3].

3. I componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

4. La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli assessori l’esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

5. La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente della Giunta, un regolamento interno per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

7. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

8. Le indennità di funzione e le forme di previdenza del Presidente, del vice-presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

 

     Art. 51. Attribuzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale:

a) provvede all’attuazione del programma di governo, esercitando tutte le competenze diverse non attribuite al Consiglio e al Presidente della Giunta;

b) predispone il documento di programmazione economica e finanziaria, il progetto di bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione e gli altri atti di programmazione finanziaria;

c) amministra il patrimonio ed il demanio regionale;

d) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

e) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all’ordinamento ed alla gestione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

f) delibera sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta;

g) adotta gli atti di organizzazione generale.

2. La Giunta regionale esercita ogni altra funzione attribuitale dalla Costituzione, dallo Statuto o dalla legge.

 

     Art. 52. Sfiducia, non gradimento, censura

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo quanto previsto dall’articolo 49.

2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante l’approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni ed è posta in discussione non oltre venti giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.

3. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale comporta l’obbligo di dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

4. Il Consiglio regionale può esprimere in qualsiasi momento il non gradimento nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Il non gradimento del Consiglio nei confronti di un assessore non comporta l’obbligo di dimissioni.

Qualora il Presidente della Giunta non intenda revocare l’assessore, deve motivare tale scelta in aula.

6. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere la censura nei confronti di un assessore in relazione a singoli atti.

 

TITOLO VI

Procedimenti di formazione delle leggi e dei regolamenti

 

     Art. 53. Iniziativa legislativa

1. L’iniziativa delle leggi appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere regionale e ai soggetti di cui all’articolo 12.

2. L’iniziativa legislativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli e illustrati da una relazione descrittiva nonché, se comportano spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali.

4. È riservato alla Giunta regionale il potere di iniziativa legislativa in materia di leggi di bilancio e di legge finanziaria regionale.

 

     Art. 54. Procedimento legislativo

1. I progetti di legge, previo esame della commissione consiliare competente per materia, sono discussi e votati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 42.

2. Il Regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l’urgenza.

3. Nei casi di esercizio dell’iniziativa legislativa previsti dall’articolo 12, il progetto di legge è portato all’esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto il termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, all’atto della presentazione di un disegno o di una proposta di legge ritenuta dalla Giunta di particolare rilevanza per l’attuazione dell’indirizzo politico ovvero attuativa degli impegni definiti strategici nella risoluzione di approvazione del documento di programmazione economico e finanziaria, che sia esaminata in via d’urgenza. In tali ipotesi, trascorsi venti giorni dalla presentazione del progetto senza che l’esame dello stesso sia stato concluso in Commissione, il Consiglio è convocato per l’esame e l’approvazione del testo [4].

 

     Art. 55. Promulgazione e pubblicazione

1. La legge regionale è promulgata entro un mese dalla sua approvazione.

2. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Campania subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, salvo un diverso termine stabilito nelle leggi stesse.

 

     Art. 56. Potestà regolamentare

1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

2. I regolamenti sono sottoposti all’approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso tale termine, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.

3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell’entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

TITOLO VII

Consulta di garanzia statutaria

 

     Art. 57. Consulta di garanzia statutaria

1. La Regione può istituire con propria legge la Consulta di garanzia statutaria.

2. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri sulla legittimità delle leggi, dei regolamenti regionali, degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Qualsiasi organo dell’amministrazione regionale e locale della Campania può rivolgere alla Consulta di garanzia statutaria motivate richieste di parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione Campania.

3. La Consulta di garanzia statutaria decide sull’ammissibilità dei referendum regionali.

4. La Consulta di garanzia statutaria è composta da un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i professori universitari in materie giuridiche, fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

 

TITOLO VIII

Finanze, bilancio e programmazione

 

     Art. 58. Autonomia finanziaria

1. La Regione, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, stabilisce ed applica con legge tributi ed entrate propri.

2. Il sistema tributario regionale è informato a criteri di progressività. Le imposte regionali e le aliquote regionali di imposte statali possono essere aumentate per finalità espressamente indicate.

3. La Regione ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.

4. La Regione può ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

5. I limiti quantitativi dell’indebitamento e le modalità delle garanzie prestate dalla Regione sono stabiliti dalla legge regionale, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione dello Stato.

 

     Art. 59. Documento di programmazione economica e finanziaria

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria, improntato ai principi della partecipazione, è un atto di indirizzo per l’attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

2. Il documento di programmazione economica e finanziaria definisce su base annuale, con previsioni triennali, i programmi e gli interventi nelle diverse materie e le relative grandezze finanziarie.

3. Il Consiglio regionale approva, entro il 15 luglio di ciascun anno, il documento di programmazione economica e finanziaria presentato dalla Giunta regionale almeno trenta giorni prima.

 

     Art. 60. Legge finanziaria

1. La Regione, nei modi previsti dalla legge di contabilità, approva la legge finanziaria, che deve contenere esclusivamente norme di natura finanziaria.

2. La legge finanziaria tiene conto delle grandezze individuate dal documento di programmazione economica e finanziaria.

3. Il Presidente del Consiglio regionale e i presidenti delle commissioni consiliari dichiarano inammissibili gli emendamenti in contrasto con i commi precedenti o privi delle indicazioni di copertura finanziaria.

 

     Art. 61. Bilancio

1. L’esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.

2. La Giunta regionale ogni anno predispone e presenta al Consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.

3. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale.

4. Il bilancio tiene conto degli obiettivi e delle grandezze finanziarie definiti nel documento di programmazione economica e finanziaria.

5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

6. L’esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal Consiglio regionale, può essere concesso con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

 

     Art. 62. Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è presentato dalla Giunta regionale entro i termini previsti dalla legge di contabilità.

Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione.

2. La Giunta regionale presenta con il conto consuntivo una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei relativi progetti attuativi con l’indicazione dei costi e dei risultati finanziari operativi.

3. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio regionale con legge.

 

     Art. 63. Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri non consiglieri scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono inseriti i soggetti in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. I revisori durano in carica per l’intera legislatura [5].

 

TITOLO IX

Ordinamento amministrativo

 

CAPO I

Principi dell’attività amministrativa

 

     Art. 64. Funzioni amministrative regionali

1. Ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, la Regione esercita le funzioni amministrative, nei casi in cui ne ritiene necessario l’esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. L’attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità. La legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

3. L’attività amministrativa della Regione è soggetta al controllo di gestione. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell’attività amministrativa regionale, consentendo ai destinatari della stessa di conoscere l’esito delle valutazioni.

 

     Art. 65. Procedimento amministrativo e diritto di accesso

1. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

2. Gli atti dell’amministrazione regionale sono pubblici. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti amministrativi e dei documenti della Regione, secondo le modalità previste dalla legge.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi regionali devono essere motivati.

 

     Art. 66. Separazione tra politica e amministrazione

1. Agli organi di direzione politica dell’amministrazione regionale spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo.

2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

 

CAPO II

Principi di organizzazione

 

     Art. 67. Personale regionale

1. Agli uffici della Regione si accede per pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge.

2. I dirigenti della Giunta regionale appartengono a un ruolo unico; ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilità.

3. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un ruolo organico distinto.

 

     Art. 68. Norme transitorie e finali

1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello Statuto rimangono in carica, nella loro attuale struttura, fino alla fine della legislatura in corso nel rispetto delle previsioni costituzionali.

2. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare la legislazione regionale alle nuove previsioni del presente Statuto entro due anni.

3. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica, ove possibile, il Regolamento interno vigente.

4. Il presente Statuto, dopo la promulgazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 gennaio 2014, n. 6, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2016, n. 28.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 31 gennaio 2014, n. 6, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 agosto 2016, n. 28.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 gennaio 2014, n. 6, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.