§ 6.1.233 - L.R. 30 luglio 2014, n. 34.
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:30/07/2014
Numero:34


Sommario
Art. 1 . ((Modifica all'articolo 7 della L.R. 14/2014)
Art. 2 . (Entrata in vigore)


§ 6.1.233 - L.R. 30 luglio 2014, n. 34.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14.

(B.U. 1 agosto 2014, n. 89 Speciale)

 

Art. 1. ((Modifica all'articolo 7 della L.R. 14/2014)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14, recante "Modifiche alla L.R. 13.1.2014, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo - (Legge Finanziaria Regionale 2014), modifiche alla L.R. 28.4.2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. 5/1999, alla L.R. 3/2014, alla L.R. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a." è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 5.972.000,00, si provvede mediante impiego delle disponibilità a valere sulle risorse relative ai trasferimenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 5 novembre 1999, n. 175 (Criteri e modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del CIPE, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) UPB 02.02.008 - Capitolo di spesa 12352" [1].

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2014, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.