Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 04/03/2014 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Organizzazione |
Art. 4. Scambio di informazioni su richiesta |
Art. 5. Scambio automatico obbligatorio di informazioni |
Art. 6. Scambio spontaneo di informazioni |
Art. 7. Richieste di notifica amministrativa |
Art. 8. Riscontro |
Art. 9. Disposizioni varie |
Art. 10. Utilizzo delle informazioni |
Art. 10 bis. (Violazione dei dati). |
Art. 11. Modifiche normative |
Art. 12. Disposizioni finanziarie |
§ 95.1.396 - D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29.
Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
(G.U. 17 marzo 2014, n. 63)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 23 del
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 23-quater del
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 53-bis del
Visto l'articolo 13 del
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 febbraio 2014;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3 [1].
2. Il presente decreto fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa più ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche;
d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorità competente: l'autorità designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;
b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;
d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto;
e) autorità richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
f) autorità interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;
h) persona:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;
3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto;
h-bis) ruling preventivo transfrontaliero:
1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, del
2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della
3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'articolo 2 del
6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto [2];
h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:
1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;
2) una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;
3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;
4) che ha un impatto transfrontaliero [4];
h-quinquies) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate ai fini dello scambio automatico [5];
i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalità;
l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati [6].
Art. 3. Organizzazione
1. L'autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore Generale delle Finanze.
2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa a norma del presente decreto.
3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai sensi del
3-bis. Ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del
3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 3-bis siano nella disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 3 del
3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis è altresì consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della
4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze è competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.
5. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
6. Quando un servizio di collegamento riceve una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla competenza attribuitagli in conformità alla normativa o alla prassi, trasmette la richiesta all'ufficio centrale di collegamento e ne informa l'autorità richiedente. In tale caso i termini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto, iniziano a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di cooperazione è trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.
7. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.
Art. 4. Scambio di informazioni su richiesta
1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa.
2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2.
3. L'autorità interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità interna.
3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorità richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione è giustificata ai fini dell'indagine [11].
3-ter. L'autorità richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorità interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta:
a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;
b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale [12].
3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorità richiedente fornisce all'autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione dettagliata del gruppo;
b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;
c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;
d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo [13].
Art. 5. Scambio automatico obbligatorio di informazioni
1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza [14].
1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025 [15].
1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE [16].
1-ter. In conformità all'articolo 4, il servizio di collegamento può inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento [17].
1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche [18].
1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'autorità competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento [19].
1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2 [20].
Art. 6. Scambio spontaneo di informazioni
1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, comunicano le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui all'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE.
Art. 7. Richieste di notifica amministrativa
1. Qualora si verifichino i presupposti di cui all'articolo 13, comma 4, della direttiva 2011/16/UE, su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro, i servizi di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, del presente decreto, e in base alle norme di legge in vigore, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l'Autorità richiedente, concernenti l'applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto.
2. I servizi di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
3. Il servizio di collegamento di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto, per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro si avvale degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attività di notifica secondo le disposizioni dell'articolo 26 del
4. Per le spese di notifica di cui al comma 3 si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 7-ter, del
Art. 8. Riscontro
1. Quando l'autorità competente fornisce le informazioni a norma degli articoli 4 e 6 del presente decreto, può chiedere all'autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove è richiesto un riscontro, l'autorità competente che ha ricevuto le informazioni lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni prima possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste.
2. L'autorità competente invia una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto, in conformità alle modalità pratiche convenute bilateralmente.
Art. 9. Disposizioni varie
1. Le richieste di assistenza di cui al presente decreto e qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici tipo adottati dalla Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell'altro Stato membro.
3. I funzionari, autorizzati dallo Stato membro richiedente, presenti negli uffici in cui esercita le rispettive funzioni l'autorità interpellata e durante le indagini amministrative devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
4. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
Art. 10. Utilizzo delle informazioni
1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi del presente decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui ai Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Art. 10 bis. (Violazione dei dati). [21]
1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati nonchè ogni provvedimento adottato per porvi rimedio.
2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla stessa e, ove non è possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).
3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonchè allo Stato o agli Stati membri interessati.
Art. 11. Modifiche normative
1. Al
a) all'articolo 31-bis, primo comma, le parole: «sul reddito e sul patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali»;
b) all'articolo 31-bis, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.»;
c) all'articolo 31-bis, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.»;
d) all'articolo 31-bis, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, è disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.»;
e) all'articolo 60-bis, primo comma, le parole: «sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977»;
f) all'articolo 60-bis, secondo comma, le parole: «sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva 77/799/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977»;
g) all'articolo 60-bis, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «L'amministrazione finanziaria può notificare un documento, secondo le modalità di cui all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.».
2. I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall'ordinamento.
Art. 12. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Comma così modificato dall'art. 16 del
[2] Lettera inserita dall'art. 1 del
[3] Lettera inserita dall'art. 1 del
[4] Lettera inserita dall'art. 1 del
[5] Lettera inserita dall'art. 1 del
[6] Lettera aggiunta dall'art. 16 del
[7] Comma così modificato dall'art. 1 del
[8] Comma inserito dall'art. 1 del
[9] Comma inserito dall'art. 1 del
[10] Comma inserito dall'art. 1 del
[11] Comma aggiunto dall'art. 16 del
[12] Comma aggiunto dall'art. 16 del
[13] Comma aggiunto dall'art. 16 del
[14] Comma così sostituito dall'art. 16 del
[15] Comma aggiunto dall'art. 16 del
[16] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[17] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[18] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[19] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[20] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[21] Articolo inserito dall'art. 16 del