Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 18/07/2011 |
Numero: | 173 |
Sommario |
Art. 1. Riorganizzazione del Ministero |
§ 80.9.988 - D.P.R. 18 luglio 2011, n. 173.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(G.U. 28 ottobre 2011, n. 252)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 359, della
Visto l'articolo 4, comma 1, del
Visto il
Visto altresì l'articolo 74 del citato
Visto l'articolo 4, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009, registro n. 4, foglio n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, concernente la rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009, registro n. 3, foglio n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, registro n. 5, foglio n. 240, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 1, comma 2, del citato
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009, registro n. 3, foglio n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, di individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;
Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del
Visto l'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del
Visto l'articolo 7, comma 6, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010, registro n. 14, foglio n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2010, concernente l'individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonchè la rideterminazione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Riorganizzazione del Ministero
1. Al
a) all'articolo 1, comma 2:
1) al secondo periodo, il numero: «945» è sostituito dal seguente: «789»;
2) al terzo periodo, il numero: «17» è sostituito dal seguente: «16» e il numero: «36» è sostituito dal seguente: «34»;
b) all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, le parole: «dal Direttore del Secit,» sono soppresse;
c) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è abrogata;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera i), le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «per un numero complessivo di 14 posizioni dirigenziali» sono soppresse;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, il numero: «8» è soppresso;
2) al comma 2, il numero: «13» è soppresso;
3) al comma 3, il numero: «13» è soppresso;
4) al comma 4, il numero: «9» è soppresso;
5) al comma 5, il numero: «8» è soppresso;
6) al comma 6, il numero: «12» è soppresso;
7) al comma 7, il numero: «5» è soppresso;
8) al comma 8, il numero: «4» è soppresso.
f) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera c) le parole: «e raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della
1.2) dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
1.3) alla lettera o) le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 5:
2.1) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;
2.2) le parole: «ed un altro per l'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi» sono soppresse;
3) al comma 6, il numero: «5» è soppresso;
g) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) il numero: «22» è soppresso;
1.2) le parole: «di cui due con funzioni di consulenza, studio e ricerca» sono soppresse;
1.3) il numero: «152» è soppresso;
1.4) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
2) al comma 2, il numero: «16» è soppresso;
3) al comma 3, il numero: «17» è soppresso;
4) al comma 4, il numero: «12» è soppresso;
5) al comma 5, il numero: «14» è soppresso;
6) al comma 6, il numero: «14» è soppresso;
7) al comma 7, il numero: «11» è soppresso;
8) al comma 8, il numero: «11» è soppresso;
9) al comma 9, il numero: «7» è soppresso;
10) al comma 10, il numero: «11» è soppresso;
11) il comma 11 è abrogato;
h) all'articolo 11, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «6» è soppresso;
2) alla lettera b), il numero: «8» è soppresso;
3) alla lettera c), il numero: «6» è soppresso;
4) alla lettera d), il numero: «8» è soppresso;
5) alla lettera e), il numero: «13» è soppresso;
6) alla lettera f), le parole: «i Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale e delle comunicazioni, che si articola in 7» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in»;
7) alla lettera g), il numero: «4» è soppresso;
8) alla lettera h), il numero: «4» è soppresso;
9) alla lettera i):
9.1) le parole: «i Ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero»;
9.2) il numero: «7» è soppresso;
10) alla lettera l), le parole: «i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, che si articola in 4» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in»;
11) alla lettera m) il numero: «4» è soppresso;
12) alla lettera n) le parole: «i Ministeri dell'università e della ricerca e della pubblica istruzione, che si articola in 8» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si articola in»;
13) alla lettera o) il numero: «4» è soppresso;
i) all'articolo 12, comma 1, le parole: «complessivamente» e: «3» sono soppresse;
l) all'articolo 14:
1) al comma 1, lettera o), le parole: «relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;» sono soppresse;
2) al comma 2, secondo periodo, il numero: «20» è soppresso;
3) al comma 3:
3.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;»;
3.2) la lettera e) è abrogata;
4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento dell'attività svolta dai militari della Guardia di Finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.»;
m) all'articolo 15:
1) al comma 1, il numero: «12» è soppresso;
2) al comma 2, le parole: «La Direzione legislazione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale» ed il numero «19» è soppresso;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale svolge, inoltre, i compiti indicati al comma 5»;
4) al comma 3, il numero: «14» è soppresso;
5) al comma 4, il numero: «10» è soppresso;
6) al comma 5:
6.1) le parole: «La Direzione federalismo fiscale si articola in 9 uffici dirigenziali non generali e» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, oltre ai compiti di cui al comma 2,»;
6.2) alla lettera c), le parole: «, in collaborazione con la Direzione legislazione tributaria,» sono soppresse;
6.3) alla lettera d), le parole: «collabora con la Direzione legislazione tributaria» sono sostituite dalla seguente: «provvede»;
7) al comma 6, il numero: «9» è soppresso;
8) al comma 7:
8.1) il numero: «9» è soppresso;
8.2) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) gestisce l'informatica dipartimentale.»;
9) al comma 8:
9.1) nell'alinea, il numero: «7» è soppresso;
9.2) alla lettera d), le parole: «i 19», sono sostituite dalla seguente: «gli»;
n) all'articolo 16:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «e indirizzo generale della rappresentanza dei singoli dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata»;
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), dopo la parola: «per» sono inserite le seguenti: «gli affari generali,»;
2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Direzione centrale del personale» e la lettera d) è abrogata;
3) al comma 4, le parole: «E' assegnato al dipartimento un posto», sono sostituite dalle seguenti: «Sono assegnati al Dipartimento due posti»;
4) al comma 5:
4.1) al primo periodo, le parole: «per le verifiche ed i controlli sulle articolazioni territoriali del Dipartimento per un numero complessivo di 28 posizioni dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «aventi competenza anche in relazione alle verifiche, da effettuarsi previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulle attività trasferite alle Ragionerie territoriali, ai sensi dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del
4.2) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento; controllo di gestione; sicurezza sul posto di lavoro; coordinamento degli uffici territoriali e del corpo ispettivo; analisi dei processi e comunicazione;» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nonchè comunicazione; controllo di gestione e analisi dei processi; relazioni sindacali; coordinamento del corpo ispettivo;»;
5) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Il responsabile dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a), svolge contestualmente le funzioni di Direttore della Biblioteca storica.».
o) all'articolo 17:
1) al comma 1:
1.1) dopo la parola: «per» sono inserite le seguenti: «gli affari generali,»;
1.2) il numero «12» è soppresso;
1.3) prima delle parole: «gestione degli spazi» sono inserite le seguenti: «sicurezza sui luoghi di lavoro;»;
2) al comma 2:
2.1) il numero «13» è soppresso;
2.2) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Direzione centrale del personale svolge le seguenti funzioni: elaborazione e definizione delle politiche del personale del Ministero; selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione del personale nonchè organizzazione delle competenze; mobilità del personale interna ed esterna; trattamento giuridico, economico, anche accessorio e pensionistico; contratti di lavoro del personale dirigenziale; istruttoria per l'assegnazione dei dirigenti e per il conferimento di incarichi di direzione di uffici; comandi e fuori ruolo del personale dirigenziale; gestione dei fondi della dirigenza e del fondo unico di Amministrazione; tenuta della banca dati, del ruolo unico e dell'anagrafe degli incarichi; mansioni superiori; rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, con l'ARAN, il Dipartimento della funzione pubblica e le altre Amministrazioni nelle materie di competenza; programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sentiti gli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; contenzioso nelle materie di competenza.» e il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5:
4.1) il numero: «17» è soppresso;
4.2) le parole: «, coordinamento delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia» sono soppresse;
4.3) le parole: «coordinamento funzionale delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze nelle materie di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie Territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;
p) all'articolo 19:
1) al comma 2, la lettera b) è abrogata;
2) al comma 3, le parole: «ed ai direttori delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze» sono soppresse;
q) all'articolo 20:
1) al comma 2, le parole: «nel numero complessivo di 63» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero complessivo non inferiore a 63». Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, a livello territoriale, quelle di pertinenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi»;
2) al comma 3, il numero: «116» è soppresso. E' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-ter del
r) l'articolo 21 è abrogato;
s) all'articolo 22 i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
t) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: «n. 296,» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 74, del
u) all'articolo 24, il comma 3 è abrogato.
2. La tabella relativa alle dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero, richiamata dall'articolo 23, comma 1, del
3. Sono soppressi i quattro posti di funzione dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 359, della
4. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 3 dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo. La soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale derivante dal comma 1, lettera l), numero 3), punto 3.2), nonchè dal comma 1, lettera n), numero 2), punto 2.2), dell'articolo 1 del presente regolamento ha effetto dalla data di efficacia del decreto di cui al comma 6.
5. In applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 5), del presente regolamento, il titolare dell'ufficio dirigenziale generale di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 16 del
6. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
7. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 194
Allegato
(previsto dall'articolo 1,comma 2)
Tabella Organici Dirigenziali
Dirigenti di prima fascia
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro |
1 |
Struttura tecnica permanente presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance |
1 |
Dipartimento del tesoro |
11 |
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato |
30 |
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi |
7 |
Dipartimento delle finanze |
10 |
Scuola superiore dell'economia e delle finanze |
1 |
Totale (*) |
61 |
Dirigenti di seconda fascia
Dirigenti di seconda fascia |
789 |
(*) Non compresi n. 11 posti fuori ruolo istituzionale, di cui 10 presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e 1 presso l'AGEA.