Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 21/11/2013 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dei termini di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 per la costituzione e l'adeguamento alla legge di Unioni e per il conferimento delle funzioni |
Art. 2. Modifica dei termini di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 9 del 2013 per la costituzione di Unioni subentranti a Comunità montane |
Art. 3. Ulteriori misure integrative della legge regionale n. 21 del 2012 |
Art. 4. Disposizioni in materia di incentivazione nell'anno 2014 |
Art. 5. Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna e per il fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico per l'anno 2014 |
Art. 6. Modifica alla legge regionale n. 24 del 1996 |
Art. 7. Modifica alla legge regionale n. 13 del 2009 |
Art. 8. Modifica alla legge regionale n. 12 del 2013 |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 1.8.15 - L.R. 21 novembre 2013, n. 23.
Misure urgenti per favorire l'attuazione del riordino territoriale, lo sviluppo delle Unioni ed il superamento delle Comunità montane
(B.U. 21 novembre 2013, n. 345)
Art. 1. Modifica dei termini di cui all'articolo 7 della
1. Ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 9, della
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il 20 dicembre 2013 lo statuto dell'Unione o le sue modifiche devono essere approvati nel medesimo testo da tutti i Consigli comunali nel rispetto delle maggioranze richieste ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del
3. Il termine di cui all'articolo 7, comma 12, della
4. Il termine di cui all'articolo 7, comma 4, della
Art. 2. Modifica dei termini di cui all'articolo 32 della
1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 32 della
2. Entro la data del 20 dicembre 2013 lo statuto dell'Unione o le sue modifiche, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, devono essere approvati nel medesimo testo da tutti i Consigli comunali nel rispetto delle maggioranze richieste ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del
3. Al comma 4 dell'articolo 32 della
a) le parole "dall'1 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di insediamento del consiglio dell'Unione subentrante";
b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:"Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata.".
4. Qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi dell'articolo 32 della
Art. 3. Ulteriori misure integrative della
1. Alla fine del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della
3. Le spese afferenti alla retribuzione e ai rimborsi del commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
4. All'articolo 12, comma 1, lettera b) della
5. Al comma 2 dell'articolo 24 della
6. Qualora decorra inutilmente il termine del 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti a Comunità montane in via d'estinzione abbiano avviato le gestioni associate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge, le Comunità montane non estinte non hanno più accesso ai contributi a valere sul programma di riordino territoriale ed ai contributi di cui alla
7. Ove lo statuto delle Unioni destinate a subentrare alle Comunità montane sia stato deliberato, le Comunità montane in via di estinzione continuano ad accedere, per il periodo necessario al completamento del processo di estinzione, alle risorse in loro favore previste dalle leggi regionali.
Art. 4. Disposizioni in materia di incentivazione nell'anno 2014
1. Al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell'anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle Comunità montane e alle Unioni ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della
a) le Comunità montane che non abbiano completato il processo di trasformazione in Unioni nei termini previsti dagli articoli 1 e 2;
b) le Unioni di Comuni i cui statuti non siano stati approvati o adeguati entro i termini previsti dagli articoli 1 e 2;
c) le Unioni di Comuni cui le funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), potranno essere abilitati ad accedere nei casi, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal programma di riordino territoriale limitatamente all'anno 2014.
3. I contributi concessi in deroga ai sensi del comma 1 non possono comunque eccedere il limite generale del 50 per cento dell'importo complessivo percepito nel 2013. L'accesso ai contributi è comunque totalmente precluso ai soggetti nel cui ambito i Comuni aderenti non abbiano intrapreso, entro i termini di cui agli articoli 1 e 2, con atti formali, il percorso di adeguamento alle norme della
4. I soggetti di cui al comma 1 potranno accedere ai contributi previsti dal programma di riordino territoriale nelle annualità successive solo se, entro la data di presentazione delle domande, possederanno tutti i requisiti previsti dalla
Art. 5. Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna e per il fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico per l'anno 2014
1. Limitatamente all'anno 2014, nelle more dell'approvazione di un nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3 bis della
2. Le risorse stanziate sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014 sono ripartite tra le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani definiti montani ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), della
a) alla superficie ed alla popolazione dei Comuni montani, per il fondo regionale per la montagna alimentato da mezzi statali;
b) alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali dei Comuni montani, per il fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.
3. All'unica Unione subentrante ad una Comunità montana, ai sensi dell'articolo 8 della
4. Alle Unioni subentranti ad una Comunità montana ai sensi dell'articolo 9 della
5. Alle altre Unioni di Comuni costituite per trasformazione di preesistenti Comunità montane ai sensi della
6. Alle Comunità montane non estinte, in quanto entro i termini fissati agli articoli 1 e 2 della presente legge non sono stati approvati gli statuti delle Unioni subentranti, le risorse di cui al comma 2 in via eccezionale per l'anno 2014 sono assegnate in ragione dei Comuni montani ad esse aderenti.
7. Le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani approvano, con riferimento all'annualità 2014, programmi annuali operativi e programmi d'intervento per la realizzazione di piccole opere che, ai fini dell'utilizzo delle quote di riparto assegnate a titolo, rispettivamente, del fondo regionale per la montagna - mezzi statali - e del fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, programmano gli interventi anche sulla base di specifici accordi con gli eventuali Comuni montani non aderenti all'Unione.
Art. 6. Modifica alla
1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 della
"a) nei quattro mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei tre mesi successivi alla elezione della nuova Assemblea;".
2. In via transitoria, alla data di istituzione dei nuovi comuni di Valsamoggia, Fiscaglia, Poggio Torriana e Sissa Trecasali, gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL nei nuovi Comuni di cui al comma 2, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.
Art. 7. Modifica alla
1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 4 della
Art. 8. Modifica alla
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).