Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 20/12/2012 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) |
Art. 1 bis. (Istituzione gestione stralcio ARSSA in ARSAC) |
Art. 2. (Finalità e compiti dell’Azienda) |
Art. 3. (Organi e Vigilanza) |
Art. 4. (Il Direttore generale) |
Art. 5. (Comitato Tecnico di Indirizzo) |
Art. 6. (Collegio dei sindaci) |
Art. 7. (Organizzazione) |
Art. 8. (Bilanci e rendiconti) |
Art. 9. (Risorse) |
Art. 10. (Personale) |
Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 11 bis. (Trasferimento degli impianti irrigui silani gestiti dall’A.R.S.S.A. ai Consorzi di Bonifica) |
Art. 12. (Norma finanziaria) |
Art. 13. (Pubblicazione) |
§ 4.1.77 - L.R. 20 dicembre 2012, n. 66. [1]
Istituzione dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell’agricoltura.
(B.U. 17 dicembre 2012, n. 23 - S.S. 28 dicembre 2012, n. 5)
Art. 1. (Istituzione dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese)
1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale, è istituita l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese – (ARSAC), ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.
2. L’Azienda ha sede legale in Cosenza. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.
Art. 1 bis. (Istituzione gestione stralcio ARSSA in ARSAC)
1. La gestione liquidatoria dell’ARSSA è incardinata in ARSAC, quale gestione stralcio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, commi 3 e 8.
2. La titolarità dei diritti attivi e passivi della gestione liquidatoria ARSSA rimane totalmente in capo alla gestione stralcio di cui al comma 1.
3. La gestione stralcio di cui al comma 1 costituisce una struttura operativa incardinata nell'organizzazione di ARSAC, dotata di autonomia di gestione e di un proprio patrimonio destinato, in via esclusiva, alla soddisfazione dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei relativi costi di funzionamento.
4. Il patrimonio della gestione stralcio di cui al comma 1 è definito nel piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 7.
5. Al direttore generale dell’ARSAC è demandata la costituzione e l’organizzazione della gestione stralcio, con riferimento alle risorse umane e finanziarie da impiegare in essa, previo parere vincolante del dipartimento regionale vigilante.
6. La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative finalizzate a valorizzare, alienare, custodire e manutenere il patrimonio, oggetto dell’attività di liquidazione, e a garantire la tutela giuridica dello stesso.
Art. 2. (Finalità e compiti dell’Azienda)
1. L’azienda favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.
2. L’azienda esercita le funzioni dell’Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell’articolo 5 della
a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell’agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti;
b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell’agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della qualità;
c) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l’adozione delle innovazioni di processo e di prodotto e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell’ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo;
d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;
e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla
f) promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l’istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione;
g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;
h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l’istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla
i) contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all’attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale;
j) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;
k) provvede ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una dettagliata relazione sullo stato dell’agricoltura ed a trasmetterla al Dipartimento Agricoltura. La relazione deve riguardare in particolare l’evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le opportunità di sviluppo;
l) coadiuva le attività previste dell’articolo 2, commi 1 e 2 della
m) contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell’organismo pagatore (ARCEA);
n) provvede all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 11 comma 15.
3. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare all’Azienda ulteriori e specifici compiti nell’ambito degli interventi pubblici, anche riferiti all’attuazione di disposizioni statali o dell’Unione Europea. I compiti affidati all’Azienda devono interessare tutto il territorio regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali della Regione.
4. L’Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali ed agli organismi pubblici operanti nel territorio regionale.
5. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale ad enti locali od autorità statali, ove da questi non conferite o delegate.
6. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l’Azienda opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della regione. La Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Agricoltura provvede ad impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell’Azienda.
7. L’Azienda redige un programma pluriennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 8 e correlato con la relazione annuale sui risultati. Il programma definisce gli obiettivi, i risultati attesi e quantifica le risorse occorrenti.
8. Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell’Azienda. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.
Art. 3. (Organi e Vigilanza)
1. Sono organi dell’Azienda:
a) il direttore generale;
b) il comitato tecnico di indirizzo;
c) il collegio dei sindaci.
2. La vigilanza sull’ente è esercitata dalla Giunta regionale per il tramite del Dipartimento Agricoltura.
Art. 4. (Il Direttore generale)
1. Il direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei
requisiti per assumere l’incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13
maggio 1996 n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
regionale e sulla dirigenza regionale) e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale
almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta
Regionale, previa deliberazione della Giunta, ed il relativo incarico è conferito con
contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. In relazione al raggiungimento
degli obiettivi, il direttore nominato è soggetto a valutazione dei risultati, ai sensi della
generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo
stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con
esclusione di ogni altra indennità.
2. In ogni caso, non può essere nominato direttore generale:
a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore
a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con
abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto
l’arresto obbligatorio in flagranza;
c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una
misura di prevenzione;
d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d’interessi;
f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali,
ovvero li ha ricoperti nell’ultimo biennio;
g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell’ultimo triennio.
3. Decade automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare
nelle condizioni di cui al comma 2. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza,
provvede a nuova nomina.
4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell’azienda, assiste il comitato tecnico e
ne attua gli indirizzi, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità
dell’Azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.
5. Il direttore generale, nell’esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore
amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell’Azienda,
assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e
concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni
del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati
dal direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della
e s.m.i. e dell’articolo 19 del
amministrativo e del direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di
settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo
stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con
esclusione di ogni altra indennità. Il direttore amministrativo ed il direttore tecnico sono
soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai
sensi della LR. 7/1996 e s.m.i. .
6. Il direttore generale, in particolare, provvede a:
a) deliberare sull’organizzazione degli uffici in esecuzione dell’atto aziendale;
b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel
corso dell’esercizio;
c) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
d) proporre alla Giunta regionale l’acquisizione di beni immobili;
e) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono
sulla gestione del patrimonio affidato all’ente o che ne vincolano la disponibilità per
una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di
terzi, previa autorizzazione della Regione;
f) deliberare sull’accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
g) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti
reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
h) formulare le richieste di assegnazione del personale regionale;
i) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico di
indirizzo di cui all’articolo 5;
j) coordinare le attività dei direttori amministrativo e tecnico, e nominare i responsabili
delle strutture operative dell’Azienda.
7. In caso di vacanza dell’ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore
generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo. Se l’assenza o
l’impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede necessariamente alla sostituzione.
Art. 5. (Comitato Tecnico di Indirizzo)
1. Il Comitato Tecnico d’Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell’azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro tre mesi dall’insediamento.
2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da cinque
membri esperti della materia, di cui tre individuati dalla Giunta regionale e due
designati, in rappresentanza delle quattro organizzazioni agricole maggiormente
rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza . Il CTI dura
in carica tre anni .
3. La partecipazione al comitato è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate nella misura e nelle forme previste per il
personale regionale non dirigenziale con la qualifica più elevata, per un massimo di una
seduta mensile.
Art. 6. (Collegio dei sindaci)
1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro
effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti
all’albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente
supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco
effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa
decurtazione della medesima somma al componente effettivo .
2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’Azienda e redige
una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario,
patrimoniale ed economico.
3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell’Azienda,
riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al comitato tecnico di indirizzo ed
alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale
e sui risultati di gestione.
4. Ai componenti del collegio dei sindaci vengono corrisposti i compensi determinati ai
sensi dell’articolo 10 della
razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.
Art. 7. (Organizzazione)
1. L’organizzazione dell’Azienda è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore
generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia
di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, ed approvato
dalla Giunta regionale.
2. L’atto aziendale definisce l’organizzazione interna dell’ente ed individua le strutture
operative delle sedi operative provinciali e periferiche.
3. Nelle more dell’approvazione dell’atto aziendale definitivo, il direttore generale adotta
un atto aziendale provvisorio approvato dalla Giunta regionale.
4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa demandati, l’Azienda organizza i
propri uffici e settori in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. Al fine di assicurare la massima funzionalità dei centri sperimentali dimostrativi e dei
centri di divulgazione agricola, l’Azienda provvede alla loro riorganizzazione su base
territoriale, attraverso la soppressione o l’accorpamento di sedi. In particolare, quanto
ai centri di divulgazione agricola, fatta salva la più complessiva riorganizzazione, sono
immediatamente soppresse le sedi che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non trovano allocazione unitaria presso le sedi dell’Azienda, come individuate
all’articolo 1, comma 2, e dei centri sperimentali dimostrativi; le relative funzioni sono
accorpate al centro di divulgazione agricola più prospiciente per territorio.
Art. 8. (Bilanci e rendiconti)
1. I bilanci ed i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 57 della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione Calabria) e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano i principi della
contabilità analitica per centri di costo.
Art. 9. (Risorse)
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, il patrimonio dell’ARSAC è
costituito dai beni immobili e mobili pertinenziali dell’ARSSA, con esclusione dei cespiti
costituenti il patrimonio della gestione stralcio di cui all’articolo 1 bis.
Art. 10. (Personale)
1. La pianta organica dell’Azienda è coperta mediante il personale:
a) transitato dall’Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in
liquidazione, ad esclusione:
1) (soppresso);
2) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il Polo
Soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all’articolo 11,
comma 12;
b) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d’ufficio.
2. Qualora lo richiedano esigenze connesse alla organizzazione funzionale dell’Azienda,
non soddisfatte attraverso la formazione della pianta organica ai sensi del comma 1, il
direttore generale può proporre alla Giunta regionale il trasferimento di altro personale
dall’Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione.
3. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell’Azienda rimane sottoposto
al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge, e
permane nel proprio stato giuridico ed economico.
4. Sin dall’adozione dell’atto aziendale provvisorio di cui all’articolo 7, comma 3, e dalla
prima regolamentazione organica, gli incarichi di tutto il personale di cui ai commi 1 e 2
sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell’Azienda, fatti salvi i diritti e le
qualifiche proprie del personale stesso.
5. Sino all’approvazione dell’atto aziendale definitivo, e comunque fino alla conclusione
delle procedure di liquidazione dell’ARSSA disposte con legge regionale 11 maggio
2007, n. 9, l’Azienda non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di
trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, è
possibile procedere alla copertura dei fabbisogni di personale ed alla sostituzione del
personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente
in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.
Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali)
1. In fase di prima applicazione il direttore generale dell’Azienda regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese:
a) è nominato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
b) adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l’atto aziendale, di cui all’articolo 7, nonché
il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2013, ai sensi dell’articolo 4, comma
6, lettera b).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto il
Commissario liquidatore ed il Vice Commissario dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), posta in liquidazione ai sensi dell’articolo 5 della
cessano di avere efficacia. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta, sono nominati, con scadenza al 31 dicembre 2014, il
Commissario liquidatore dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in
Agricoltura (ARSSA), ed un sub Commissario, con funzioni anche vicarie, al quale il
Commissario delegherà il compimento di specifiche operazioni. Nelle more di tale
nomina si applica l’articolo 6 della
proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.
Abrogazione della
nomina del Direttore generale il Commissario liquidatore ed il sub Commissario
esercitano esclusivamente le funzioni finalizzate alla liquidazione di detta Agenzia
(ARSSA) ai sensi dell’articolo 5 della
scadenza degli incarichi di cui al secondo periodo del presente comma, il Direttore
generale dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura calabrese assume le
funzioni di Commissario liquidatore unico dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i
Servizi in Agricoltura (ARSSA), svolgendo tali funzioni senza percepire compensi
aggiuntivi. La procedura di liquidazione dovrà essere conclusa il 31 dicembre 2015.
3. La gestione stralcio ARSSA in ARSAC di cui all’articolo 1 bis, pur essendo una struttura
operativa incardinata nell’organizzazione dell’ARSAC, è svolta in modo da assicurare la
distinzione economica e finanziaria della stessa gestione stralcio rispetto alla gestione
corrente dell’ARSAC.
4. Fatta salva qualsiasi misura da intraprendere in attuazione delle disposizioni contenute
nel
comma 5, il direttore generale dell’Azienda adotta le iniziative di cui all’articolo 9,
comma 1, della
conseguire, a partire dal 2013, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla
spesa per il personale sostenuta nell’anno 2011 dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
per i Servizi in Agricoltura – ARSSA, in liquidazione, assumendo come riferimento la
spesa rapportata alle unità di personale transitate alle dipendenze dell’Azienda
regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese.
5. Le funzioni di cui all’articolo 2 sono esercitate dall’Azienda regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese con decorrenza dal 1 gennaio 2013.
6. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2 il commissario liquidatore
dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA:
a) provvede al trasferimento, in favore dell’Azienda regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese, delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e
finanziarie come individuate agli articoli 9 e 10, non necessarie al completamento
della fase di liquidazione, nel rispetto del regime contrattuale in essere al momento
dell’approvazione della presente legge, e con la decorrenza di cui al comma 5;
b) trasmette al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di
agricoltura, nonché al dipartimento competente in materia di bilancio, il piano di
liquidazione dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura –
ARSSA, nel quale sono indicate le poste attive e quelle passive nonché le modalità di
estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i
creditori su un piano di rientro pluriennale.
7. La Giunta regionale delibera sull’approvazione del piano di liquidazione di cui al comma
6, lettera b), assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla
chiusura della liquidazione.
8. In nessun caso nel corso della gestione liquidatoria i debiti pregressi dell’Agenzia
regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA possono gravare
sull’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese.
9. Conclusa la liquidazione il commissario liquidatore trasmette ai dipartimenti di cui al
comma 6, lettera b), il bilancio finale della liquidazione.
10. La Giunta regionale delibera sull’approvazione del bilancio finale della liquidazione,
assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della
liquidazione.
11. L’approvazione regionale del bilancio finale della liquidazione determina l’estinzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA, e il trasferimento all’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese delle poste attive e delle risorse strumentali e finanziarie residue .
12. All’articoloseguente: «2. Nell’ambito della liquidazione, il commissario dovrà trasferire all’Ente
deputato a svolgere le funzioni di forestazione allorquando costituito, l’intero patrimonio
afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell’ARSSA con il
relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell’Ente subentrante ed al
quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva dello stesso».
13. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della
14. All’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese si applicano, in quanto
compatibili, tutte le disposizioni della
riguardanti l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura – ARSSA.
15. I beni immobili e mobili pertinenziali costituenti gli impianti a fune di Lorica e Camigliatello fanno parte, insieme alle relative risorse del patrimonio dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura calabrese, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, ed il personale adibito all’esercizio di tali impianti è trasferito alle dipendenze dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 10.
16. Alla
a) all’articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prezzo di vendita viene
determinato dal Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore
appositamente delegato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, coadiuvati da due
funzionari dell’Agenzia e/o della istituenda Azienda. La stima viene redatta sulla base
dei valori agricoli medi di cui alla
modificazioni con eventuali variazioni in più o in meno entro il 20 per cento in
funzioni della peculiarità del fondo»;
b) nell’articolo 7, al comma 1 bis, la parola «tre» è sostituita dalla parola «cinque».
17. Per le attività relative ai beni immobili della riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10, 11
della
maggio 1998, n. 146, nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale 7 marzo
2000, n. 10 e s.m.i., l’Agenzia può avvalersi della istituenda Azienda.
Art. 11 bis. (Trasferimento degli impianti irrigui silani gestiti dall’A.R.S.S.A. ai Consorzi di Bonifica)
1. Il Commissario Liquidatore dell’A.R.S.S.A., entro trenta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, trasferisce la gestione dei ventidue impianti di irrigazione ricadenti nei
comprensori dei Consorzi di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, dei Bacini dello
Jonio Crotonese e dei Bacini dello Jonio Catanzarese, ai Consorzi stessi, in funzione
della rispettiva competenza territoriale. Con l’atto che dispone tale trasferimento il
Commissario Liquidatore destina ogni impianto a ciascun Consorzio di Bonifica ed
assegna nominativamente ai Consorzi il personale utilizzato per la gestione, secondo la
ripartizione fissata al terzo comma del presente articolo. A decorrere dalla data del
trasferimento in questione, la gestione degli impianti irrigui e del personale utilizzato a
tal fine è conferita, in ragione della presente legge, ai Consorzi di Bonifica sopra
nominati, mentre la proprietà degli impianti irrigui rimane in capo alla Regione Calabria.
2. I Consorzi di Bonifica provvederanno alla gestione degli impianti con il personale già
utilizzato dall’A.R.S.S.A. in numero di 25 unità a tempo indeterminato ed assegnato ad
ognuno di essi con l’atto di cui al comma 1, secondo la ripartizione fissata al terzo
comma del presente articolo. Il personale in questione transita dall’A.R.S.S.A. ai ruoli
del Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, del Consorzio di Bonifica
dei Bacini dello Jonio Crotonese, del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio
Catanzarese e rimane sottoposto al regime contrattuale in essere alla data di
pubblicazione della presente legge, mantenendo le qualifiche contrattuali ed i livelli
retributivi in godimento, nonché l’anzianità di servizio maturata. Con l’atto di cui al
comma 1 il Commissario Liquidatore dell’A.R.S.S.A. trasferisce ai Consorzi di Bonifica
destinatari del personale le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto del
personale stesso.
3. Il trasferimento della gestione degli impianti di irrigazione e del personale relativo è così
ripartita:
a) n. 17 impianti e n. 17 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali
del Cosentino;
b) n. 04 impianti e n. 05 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio
Crotonese;
c) n. 01 impianti e n. 03 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio
Catanzarese.
4. A partire dall’anno 2014 la Regione corrisponderà a ciascuno dei Consorzi di Bonifica
destinatari degli impianti e del personale di cui al comma 3 un contributo annuo pari al
costo lordo totale della mano d’opera in utilizzo per la gestione, nonché al costo relativo
alla gestione degli impianti stessi. Per l’anno 2013 e fino al 31 dicembre dello stesso
anno i costi in questione graveranno sull’A.R.S.S.A. in liquidazione. La Regione
adeguerà, a partire dall’anno 2014, ove necessario, la disponibilità dell’apposito capitolo
di bilancio sulla base dei costi effettivi della manodopera e dei costi per la gestione degli
impianti, come risulteranno nella loro effettiva entità dalla rendicontazione annuale dei
Consorzi. I Consorzi di Bonifica destinatari provvederanno a riscuotere il pagamento del
servizio irriguo erogato e ad esigere dai proprietari degli immobili serviti dagli impianti i
contributi consortili dovuti. Gli importi in questione saranno portati a scomputo del
contributo complessivo dovuto dalla Regione per l’anno di riferimento.
Art. 12. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro
26.800.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014, si provvede con le
rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione annuale e leggi finanziarie di
accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome
stanziate all’UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa.
2. I risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni di cui all’articolo 9 del decreto legge 6
luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini) a valere sull’importo degli stanziamenti dell’UPB
2.2.04.03 per l’esercizio finanziario 2012, sono destinati, nei limiti della effettiva
disponibilità di risorse, alla copertura delle spese di liquidazione dell’ARSSA per gli
esercizi 2013 e 2014. Alle medesime finalità sono altresì destinati i proventi derivanti
dall’alienazione del patrimonio rimasto nella piena disponibilità dell’ARSSA, in
liquidazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della presente
legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2012 in euro 100.000,00 si provvede per
l’anno in corso con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01 – capitolo 7001101 –
inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte
corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2012, che viene
ridotta del medesimo importo.
4. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso
ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2012. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le
conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8.
Art. 13. (Pubblicazione)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla