§ 2.1.22 - Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 24.
Istituzione dell'Avvocatura regionale del Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/08/2001
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Istituzione e compiti.
Art. 2.  Consiglio regionale.
Art. 3.  Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.
Art. 4.  Struttura dell'Avvocatura.
Art. 5.  Avvocato coordinatore.
Art. 6.  Fondo dell'Avvocatura.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Norme transitorie e finali.


§ 2.1.22 - Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 24.

Istituzione dell'Avvocatura regionale del Veneto.

(B.U. n. 75 del 21 agosto 2001).

 

Art. 1. Istituzione e compiti.

     1. E' istituita l'Avvocatura regionale del Veneto.

     2. L'Avvocatura regionale:

     a) rappresenta assiste e difende l'amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;

     b) patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;

     c) previa convenzione con la Regione patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la Regione;

     d) assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;

     e) esprime il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;

     f) propone l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.

 

     Art. 2. Consiglio regionale.

     1. L'Ufficio di Presidenza, per la difesa in giudizio, nonché per la consulenza legale nelle questioni afferenti i consiglieri regionali e l'autonomia amministrativa, organizzativa e contabile del Consiglio regionale, si avvale dell'Avvocatura regionale, dell'Avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno.

     2. La Giunta regionale assume le determinazioni di competenza.

 

     Art. 3. Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale, rappresenta in giudizio l'amministrazione nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 1 e 2.

     2. Nelle procedure d'urgenza, nei procedimenti cautelari e nelle azioni possessorie dinanzi all'autorità giudiziaria, e comunque in tutti casi d'urgenza, l'autorizzazione della Giunta regionale può intervenire a ratifica successivamente all'instaurazione o alla costituzione in giudizio.

 

     Art. 4. Struttura dell'Avvocatura.

     1. L'Avvocatura regionale per i compiti di cui all'articolo 1, comma 2, si avvale:

     a) di personale regionale di categoria non inferiore alla D scelto tra il personale abilitato all'esercizio della professione forense;

     b) di avvocati assunti, ad esito di selezione pubblica per titoli e colloquio, con contratto a tempo determinato e con qualifica e trattamento economico corrispondente a quello degli avvocati dipendenti regionali.

     2. Gli avvocati assegnati all'Avvocatura regionale sono iscritti all'elenco speciale dell'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore" e successive modificazioni.

     3. Nel caso di impossibilità di impiego degli avvocati dell'Avvocatura regionale per incompatibilità, carico di lavoro o specificità della materia trattata, è ammesso il ricorso all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.

 

     Art. 5. Avvocato coordinatore.

     1. Alla direzione dell'Avvocatura regionale e al coordinamento degli avvocati è preposto un avvocato coordinatore, iscritto all'albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori.

     2. L'avvocato coordinatore è nominato dalla Giunta regionale, con contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale ovvero fra avvocati esterni all'amministrazione regionale di documentata esperienza professionale con specifico riguardo al diritto amministrativo.

     3. L'avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste all'articolo 1 della presente legge:

     a) assegna agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e ne coordina l'attività;

     b) esprime il parere alla Giunta regionale, sentite le strutture regionali competenti, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;

     c) riferisce semestralmente al Presidente della Giunta regionale sull'attività svolta dall'Avvocatura regionale, sullo stato del contenzioso interessante l'amministrazione e sulle necessità di adeguamento della legislazione regionale;

     d) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.

     4. L'avvocato coordinatore collabora all'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi svolta dal Segretario generale della programmazione, ha il trattamento economico spettante al Direttore di Area e partecipa al Fondo di cui all'articolo 6 [1].

     5. Entro novanta giorni dalla nomina, l'avvocato coordinatore presenta al Presidente della Giunta regionale, per l'approvazione da parte della stessa, una proposta contenente la determinazione della dotazione organica, l'individuazione dei criteri per l'assegnazione del personale, un progetto di organizzazione e di articolazione della struttura, nonché delle modalità e dei tempi di esercizio delle funzioni attribuite. Con la medesima procedura si provvede ai successivi adeguamenti.

     6. L'avvocato coordinatore annualmente propone il budget necessario al funzionamento della struttura.

 

     Art. 6. Fondo dell'Avvocatura.

     1. E' istituito il capitolo n. 5194 dello stato di previsione della spesa denominato "Fondo dei proventi dell'Avvocatura regionale" alimentato dai diritti, dagli onorari e da ogni altro compenso recuperato o comunque spettante agli avvocati della struttura ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni, da introitare al capitolo n. 8315 dello stato di previsione dell'entrata.

     2. La Giunta regionale, nel rispetto del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti del comparto delle Regioni - Autonomie locali, disciplina i criteri di riparto e l'ammontare del Fondo tra il personale assegnato all'Avvocatura regionale.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 300 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa per l'anno 2001 e di sola competenza per ciascuno degli esercizi 2002-2003, dal capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 6, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, e contemporanea istituzione del capitolo n. 5196, denominato "Spese connesse all'istituzione e al funzionamento dell'Avvocatura regionale" nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa.

     2. Per gli esercizi successivi al 2003, lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" e successive modificazioni.

 

     Art. 8. Norme transitorie e finali.

     1. Dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il provvedimento consiliare 28 giugno 1979, n. 825, adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato", salvo che per le controversie pendenti alla medesima data e fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi, per le quali la Regione continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del provvedimento sopracitato.

     2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 102 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".

     3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza della Giunta regionale, l'attività dell'Avvocatura regionale è svolta dalla direzione regionale per gli affari legali.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.