§ 4.1.317 - L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.
Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:13/12/2017
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Schedario viticolo
Art. 4.  Tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo
Art. 5.  Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli
Art. 6.  Tenuta ed aggiornamento del registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli
Art. 7.  Gestione del potenziale viticolo
Art. 8.  Gestione delle produzioni
Art. 9.  Controllo
Art. 10.  Sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 11.  Clausola valutativa
Art. 12.  Norme transitorie
Art. 13.  Abrogazioni


§ 4.1.317 - L.R. 13 dicembre 2017, n. 73.

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

(B.U. 18 dicembre 2017, n. 54)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, commi quarto e quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento “UE” n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);

Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

Vista la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012);

 

Considerato quanto segue:

1. La disciplina dell’organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo, prevista dal reg. (UE) 1308/2013 e dalla relativa normativa statale di attuazione, ha introdotto un nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo. In particolare, a livello di Unione europea, per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo 2016 – 2030 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il sistema delle autorizzazioni all'impianto, che ha sostituito il sistema dei diritti di reimpianto;

2. Alle nuove norme europee e nazionali di attuazione, l’amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via amministrativa, in ragione della diretta applicabilità delle norme del regolamento europeo;

3. Un nuovo intervento legislativo a livello regionale si rende comunque necessario per conformare le competenze amministrative relative alla gestione del potenziale vitivinicolo al nuovo assetto istituzionale in materia di agricoltura sancito dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”), per stabilire la durata dei procedimenti e per rivedere il sistema delle sanzioni amministrative, nonché per disciplinare la tenuta e l’aggiornamento dello schedario viticolo e del registro informatico pubblico delle autorizzazioni;

4. Nelle more dell’adozione delle disposizioni statali di attuazione dell’articolo 65 della l. 238/2016, relative alle commissioni di degustazione per le denominazioni di origine, è necessario prevedere che le commissioni attualmente in carica continuino ad operare fino al riconoscimento delle nuove ai sensi della normativa statale. In considerazione di ciò si dispone l’abrogazione della l.r. 68/2012, ad eccezione degli articoli 20 e 21 relativi alle commissioni di degustazione e agli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la gestione ed il controllo del potenziale viticolo nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario la denominazione di origine protetta (DOP) e l’indicazione geografica protetta (IGP);

b) superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, in misura del 50 per cento del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti ed a servizio del vigneto. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene alle fasce laterali, è fino ad un massimo di 1,5 metri per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

c) autorizzazione all’impianto: autorizzazione a impiantare una superficie vitata a fronte della conversione di un diritto di impianto, dell’estirpazione di una superficie vitata equivalente in coltura pura e del rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti.

 

     Art. 3. Schedario viticolo

1. Per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo, ai sensi dell’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2. L’iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce requisito necessario per procedere ad interventi sul potenziale viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale, nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni.

 

     Art. 4. Tenuta ed aggiornamento dello schedario viticolo

1. Lo schedario viticolo, già istituito con la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), è tenuto dall’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ed è parte integrante dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), quale nucleo del sistema informativo agricolo della Regione Toscana (SIART), che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) ed è dotato di un sistema di identificazione geografica.

2. Il conduttore di superfici vitate aggiorna la situazione registrata nello schedario viticolo contenente i dati relativi al proprio potenziale viticolo mediante:

a) la presentazione delle comunicazioni e delle richieste di cui all'articolo 7;

b) la registrazione degli atti di trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate.

3. Alle superfici vitate iscritte allo schedario viticolo, l’ARTEA, tramite il proprio sistema informativo, attribuisce una o più idoneità alla produzione di uve atte a produrre vini a DO, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino).

 

     Art. 5. Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

1. È istituito, presso l’ARTEA, il registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, di seguito denominato registro, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento “UE” n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli).

2. Il registro è parte integrante dell’anagrafe regionale delle aziende agricole.

 

     Art. 6. Tenuta ed aggiornamento del registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

1. Il registro è tenuto dall’ARTEA e aggiornato sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti strutture della Giunta regionale e delle comunicazioni di avvenuto utilizzo di un'autorizzazione da parte del titolare della medesima.

 

     Art. 7. Gestione del potenziale viticolo

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo, in conformità con la normativa europea e nazionale in materia.

2. Nell’atto di cui al comma 1 sono disciplinati, in particolare, i seguenti procedimenti:

a) la richiesta di variazione dell'autorizzazione all'impianto, finalizzata al subentro dell'intestatario o alla variazione della scadenza di una autorizzazione, da presentare, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA), alla competente struttura della Giunta regionale che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;

b) la richiesta di variazione della regione di riferimento finalizzata ad utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto sul territorio della Toscana, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta da parte dell'amministrazione che ha originato l'autorizzazione;

c) la richiesta di variazione della regione di riferimento finalizzata ad utilizzare l'autorizzazione per impiantare un vigneto al di fuori della Toscana, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta all'impianto da parte della regione in cui si vuole realizzare l'impianto;

d) la richiesta di conversione del diritto d'impianto in autorizzazione all'impianto, da presentare tramite la DUA alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro i sessanta giorni dal ricevimento;

e) la comunicazione di iscrizione della “menzione vigna” nello schedario viticolo, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale;

f) la comunicazione di estirpazione di una superficie vitata e la richiesta di concessione dell'autorizzazione al reimpianto, da presentare tramite la DUA, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l'estirpazione, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento ;

g) la richiesta di revisione della cartografia relativa alla delimitazione delle zone di produzione dei vini a DO, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;

h) la richiesta di classificazione o di cancellazione di una varietà di vite idonea alla coltivazione o in osservazione, da presentare alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni del ricevimento;

i) la richiesta di autorizzazione al reimpianto anticipato, corredata da garanzia fideiussoria, da presentare, tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, che provvede entro sessanta giorni dal ricevimento;

j) la richiesta di variazione dell'autorizzazione al reimpianto, concessa a seguito di estirpazione realizzata a decorrere dal 1° gennaio 2016, finalizzata ad anticipare la data di inizio validità dell'autorizzazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori di reimpianto; la competente struttura della Giunta regionale, provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA;

k) la comunicazione di reimpianto con utilizzo di autorizzazione all'impianto e la comunicazione di reimpianto finalizzato alla modifica della densità di impianto, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'intervento;

l) la comunicazione di avvenuta estirpazione a fronte di un reimpianto anticipato, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'estirpazione della superficie vitata; la competente struttura della Giunta regionale provvede allo svincolo della garanzia fideiussoria entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA;

m) la comunicazione di variazione della superficie vitata oggetto di estirpazione successiva, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni antecedenti l'estirpazione;

n) la comunicazione di avvenuto sovrainnesto, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla sua realizzazione;

o) la comunicazione preventiva di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze e sperimentazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, almeno sessanta giorni prima di realizzare l'impianto;

p) la comunicazione di nuovo impianto destinato alla coltura di piante madri marze, destinato alla sperimentazione, al consumo familiare e la comunicazione di reimpianto a seguito di esproprio per motivi di pubblica utilità, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla realizzazione dell'impianto;

q) la comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è avvenuta l'estirpazione di un vigneto per consumo familiare, oppure è terminato il periodo di produzione dell'impianto di piante madri per marze, oppure è terminato il periodo di sperimentazione;

r) la comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per piante madri marze, di superfici vitate destinate al consumo familiare e di superfici vitate destinate alla sperimentazione, da presentare tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di produzione dell'impianto di piante madri per marze, oppure è terminato il periodo di sperimentazione oppure è stato trasformato in impianto produttivo il vigneto destinato al consumo familiare;

s) la richiesta di registrazione di superficie rivendicabile da presentare, tramite la DUA, alla competente struttura della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'atto di trasferimento di titolarità o conduzione di superfici vitate alla competente Agenzia delle entrate; la competente struttura della Giunta regionale provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della DUA.

 

     Art. 8. Gestione delle produzioni

1. In attuazione dell'articolo 39, commi 1, 2 e 4, della l. 238/2016, la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 41, comma 4, della stessa l. 238/2016, di seguito denominati consorzi di tutela, e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può:

a) in annate climaticamente favorevoli e limitatamente ai vini a DOP, destinare a riserva vendemmiale l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), della l. 238/2016 per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previste dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;

b) in annate climaticamente sfavorevoli e limitatamente ai vini a DOP, ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;

c) per conseguire l'equilibrio di mercato e limitatamente ai vini a DOP, ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;

d) al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, stabilire particolari sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti, in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all’articolo 35 della l. 238/2016.

2. In attuazione dell'articolo 39, comma 3, della l. 238/2016, la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario, ai fini della idoneità alla rivendicazione delle relative DO, per conseguire l'equilibrio di mercato, determinando:

a) la superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile;

b) i criteri per l’assegnazione della superficie rivendicabile a livello aziendale.

3. La disciplina di cui al comma 2 può avere una durata massima di tre anni.

4. La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e il suo trasferimento è consentito:

a) tramite il trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente;

b ) unitamente ad una autorizzazione all'impianto di superficie almeno equivalente, nei casi di subentro nelle autorizzazioni all'impianto consentiti dalla normativa europea e nazionale.

5. Le modalità di presentazione delle proposte di cui ai commi 1 e 2 sono definite nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7.

 

     Art. 9. Controllo

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale.

2. Con atto della competente struttura della Giunta regionale, sono definite le linee guida per lo svolgimento dei controlli.

3. Nell’espletamento dell’attività di controllo, qualora sia riscontrata una difformità fra la situazione reale e la situazione risultante dallo schedario, la competente struttura della Giunta regionale comunica al conduttore un termine, commisurato alla complessità dell’attività di aggiornamento da svolgere, entro il quale è tenuto ad effettuare l’aggiornamento.

 

     Art. 10. Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per le violazioni alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 69 della l. 238/2015, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) il conduttore che non provvede a presentare le richieste e le comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 7, comma 2, lettere k), l), m), n), o), p), q) e r), secondo i termini ivi previsti o le presenta oltre i termini, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni;

b) il conduttore che non provvede a presentare le richieste relative ai procedimenti amministrativi richiamati all'articolo 7, comma 2, lettere j) e s), secondo i termini ivi previsti o le presenta oltre i termini, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro;

c) il conduttore che non provvede ad aggiornare lo schedario nei termini di cui all’articolo 9, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00 euro, salvo il caso in cui la difformità riguardi l’idoneità produttiva, per il quale si applica la sanzione di cui all'articolo 69, comma 8, della l. 238/2016.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. Alle sanzioni comminate in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 81/2000.

 

     Art. 11. Clausola valutativa

1. Entro il 30 aprile 2020 e successivamente con cadenza quinquennale, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto della gestione del potenziale viticolo regionale, con particolare riferimento:

a) all’idoneità tecnico-produttiva dei vigneti per ciascuna DO e la relativa rivendicazione;

b) all’andamento negli anni dell’utilizzo delle superfici rivendicabili per singola DO;

c) all’evoluzione negli anni del potenziale viticolo regionale;

d) all’attività di controllo svolta ed ai relativi esiti.

 

     Art. 12. Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1304 (Prime disposizioni regionali per l'applicazione del regolamento “UE” n. 1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo) e la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 338 (Regolamento “UE” 1308/2013 - Ulteriori disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo).

2. Le commissioni di degustazione nominate ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2012, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al riconoscimento delle commissioni di cui all'articolo 65, commi 3, 4 e 6, della l. 238/2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019 [1].

 

     Art. 13. Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 1 a 19 e gli articoli da 22 a 24 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);

b) l’articolo 76 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012).

 


[1] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.