Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 17/05/2013 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2013 |
Art. 2. Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2013 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 1.4.97 - L.R. 17 maggio 2013, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna.
(B.U. 23 maggio 2013, n. 23)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
a) le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre";
b) le parole: "nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, che abbia requisiti di comprovata professionalità ed esperienza coerenti rispetto alle funzioni da svolgere" sono sostituite dalle seguenti: "nominato, sulla base di una designazione del Consiglio delle autonomie locali, con decreto del Presidente della Regione e scelto tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino la carica di sindaco o di amministratore locale".
2. All'articolo 1 della
"1 bis. Al commissario straordinario non si applica la causa di incompatibilità con la carica di amministratore locale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), della
1 ter. Il decreto del Presidente della Regione di nomina del Commissario straordinario è emanato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
Art. 2. Integrazioni all'articolo 1 della
1. Alla
"Art. 1 bis. (Comitato di indirizzo)
1. È costituito, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, il comitato di indirizzo, composto da otto membri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino la funzione di sindaco o di amministratore locale di cui:
a) due nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno;
b) due nominati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente;
c) quattro designati dal Consiglio delle autonomie locali, fra i quali è individuato, quello con funzioni di Presidente; qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la designazione è effettuata in via sostitutiva dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Il comitato delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Il comitato formula indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, gestione e controllo degli interventi infrastrutturali sul sistema del servizio idrico integrato e sul loro raccordo e coerenza con gli atti regionali generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche.
4. Ai componenti del comitato non si applica la causa di incompatibilità con la carica di amministratore locale di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).