§ 1.3.2 - Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57.
Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:30/12/1981
Numero:57


Sommario
Art. 1.  (Istituzione assicurazione contro i rischi da infortunio)
Art. 2.  (Disposizioni attuative)
Art. 3.  [3]
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 5. 


§ 1.3.2 - Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57.

Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali.

(B.U. 6 gennaio 1982, n. 1).

 

Art. 1. (Istituzione assicurazione contro i rischi da infortunio) [1]

     1. La Regione istituisce, a favore dei Consiglieri e degli Assessori in carica, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni connessi all'espletamento del mandato.

     2. Fermo restando il libero esercizio di espletamento del mandato del Consigliere, ai fini del comma 1 sono assicurati:

     a) le attività che i consiglieri e gli assessori svolgono nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta nonché nelle sedi istituzionali degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati anche non direttamente dalla Regione;

     b) le attività svolte per legge ovvero per le quali i Consiglieri sono autorizzati o delegati a rappresentare l'ente;

     c) le attività connesse alle iniziative organizzate, partecipate o patrocinate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;

     d) gli eventi, incontri o riunioni ai quali il Consigliere o l'Assessore è stato formalmente invitato nella sua qualità;

     e) gli infortuni occorsi per recarsi nei luoghi di cui alle lettere a), b), c), d).

     3. L'onere dell'assicurazione di cui al comma 1 è totalmente a carico del bilancio regionale.

     4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Regione istituisce altresì, a favore dei Consiglieri regionali e degli Assessori in carica l'assicurazione facoltativa per gli infortuni non connessi all'espletamento del mandato.

     5. L'onere dell'assicurazione di cui al comma 4 è a carico del Consigliere e Assessore che aderisce.

 

     Art. 2. (Disposizioni attuative) [2]

     1. L'ufficio di presidenza verifica che la richiesta di indennizzo assicurativo rientri in quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 e definisce, con propria deliberazione, le norme di attuazione dell'articolo 1 e, in particolare, l'iter procedurale in caso di eventuale infortunio e i criteri per procedere alla verifica di ammissibilità della richiesta.

     2. Gli uffici del Consiglio regionale, previa documentata informativa all'ufficio di Presidenza, provvedono alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità, e alle relative decurtazioni sul trattamento economico del Consigliere e dell'Assessore di cui alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali).

 

     Art. 3. [3]

     La convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo deve prevedere le percentuali del premio a carico rispettivamente del Bilancio regionale e del singolo Consigliere, secondo le previsioni dei primi due commi dell'articolo precedente.

     In ogni caso a carico del Bilancio regionale non potrà essere posto più del 70% del premio cumulativo.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie) [4]

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 20.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022

 

     Art. 5.

     La legge regionale 25 marzo 1974, n. 8, è abrogata.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2020, n. 20.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2020, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 2020, n. 20.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2020, n. 20.