§ 2.7.13 - Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39.
Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 commissioni, consigli, comitati
Data:23/03/1995
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione da leggi o Regolamenti statali o regionali, [...]
Art. 2.      1. Le nomine dei componenti gli organi di controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione, dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di [...]
Art. 3.      1. Fatte salve le competenze in materia di programmazione e controllo sui risultati attribuite al Consiglio Regionale dallo Statuto della Regione, sono assegnate alla Giunta Regionale le [...]
Art. 4.      1. Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed [...]
Art. 5.      1. Qualora le Associazioni, Enti, Istituti di cui all'articolo 4, o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione, non siano nominativamente [...]
Art. 6.      1. Per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sul Bollettino Ufficiale l'elenco, predisposto dalla Commissione [...]
Art. 9.      1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all’Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve [...]
Art. 10.      1. Nel caso in cui una persona nominata dal Consiglio Regionale ai sensi della presente legge venga a cessare dall'incarico per dimissioni, per incompatibilità o per altra causa, la Commissione [...]
Art. 11.      1. Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a pena di irricevibilità, a cura del proponente, dal curriculum personale del candidato da cui risulti
Art. 12.      1. Per tutte le nomine di cui all'articolo 1, l'intervenuta nomina o designazione è immediatamente comunicata all'interessato a cura del Presidente dell'organo che vi ha provveduto
Art. 13.      1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti
Art. 13 bis. 
Art. 14.      1. Quando, successivamente alla nomina, intervengono condizioni previste come causa di ineleggibilità o vengono meno alcune delle condizioni per le quali si è proceduto alla nomina, I'organo che [...]
Art. 15.      1. Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di [...]
Art. 16.      1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto della Regione, gli amministratori di nomina regionale sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazione avanzate [...]
Art. 17.      1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale, per le nomine di rispettiva competenza, è pubblicato sul Bollettino [...]
Art. 18.      1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo scaduti devono essere rinnovati, obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per [...]
Art. 19.      1. Per quanto riguarda gli organi che hanno come scadenza il termine della legislatura, le candidature dovranno pervenire entro trenta giorni dalla prima seduta del rinnovato Consiglio, e gli [...]
Art. 20.      1. Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni disposizione contraria e in particolare, la legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 (Criteri e disciplina delle nomine ed [...]


§ 2.7.13 - Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39. [1]

Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati.

(B.U. 24 marzo 1995, n. 12 - suppl.).

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione da leggi o Regolamenti statali o regionali, convenzioni o Statuti per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione Regionale) e quelli in Commissioni giudicatrici di concorso.

     2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite ed ai casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, Regolamenti, Statuti o convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.

     2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se la legge, il regolamento o lo Statuto, relativamente all'incarico, prevedono la possibilità di designare o nominare quale componente l'assessore regionale competente per materia, la Giunta regionale o il Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono decidere di provvedere direttamente alla designazione o alla nomina, anche in deroga alle procedure di cui alle presente legge [2].

     3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.

 

     Art. 2.

     1. Le nomine dei componenti gli organi di controllo di cui all'articolo 130 della Costituzione, dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Consorzi e Comitati spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio Regionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).

     2. Le nomine e le designazioni dei componenti gli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle società, nonché la nomina e la designazione del Presidente, del Vice Presidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore generale di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società, Consorzi, spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta Regionale.

     3. Le nomine attribuite alla Giunta Regionale o al suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta Regionale sentita la Commissione consultiva per le nomine, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto nel rispetto della rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 72, commi 3 e 6, dello Statuto [3].

 

     Art. 3.

     1. Fatte salve le competenze in materia di programmazione e controllo sui risultati attribuite al Consiglio Regionale dallo Statuto della Regione, sono assegnate alla Giunta Regionale le competenze in materia di indirizzo, coordinamento e controllo sugli Enti strumentali e Società a partecipazione regionale.

     2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità di cui agli articoli 15 e 16.

 

     Art. 4.

     1. Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta Regionale che vi provvede con proprio decreto.

 

     Art. 5.

     1. Qualora le Associazioni, Enti, Istituti di cui all'articolo 4, o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione, non siano nominativamente previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per la loro individuazione e il loro numero, il Consiglio Regionale, su proposta della Commissione consiliare competente per materia, sentito l'Assessore competente, procede alla loro individuazione.

     2. La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e mantiene la propria validità anche per le nomine da effettuarsi successivamente.

 

     Art. 6.

     1. Per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

     2. La Commissione consultiva per le nomine raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per i casi di rilevante importanza, può procedere all'audizione del candidato.

     3. La mancata presentazione del candidato all'audizione produce di diritto la decadenza della candidatura, salvi gravi e comprovati motivi di giustificazione.

     4. Il parere della Commissione consultiva per le nomine fa specifico riferimento ai requisiti richiesti ai candidati per la nomina da effettuarsi.

 

     Art. 7. [4]

 

     Art. 8.

     1. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sul Bollettino Ufficiale l'elenco, predisposto dalla Commissione consultiva per le nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio Regionale. Tale elenco dovrà indicare:

     a) l'Ente o l'organismo e l'incarico cui si riferisce la nomina;

     b) la data entro cui dovrà essere effettuata;

     c) l'eventuale titolare del potere di designazione ai sensi dell'articolo 4;

     d) i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per ricoprire l'incarico;

     e) i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli Enti.

     2. Qualora successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 la Commissione consultiva per le nomine verifichi la necessità di effettuare nel periodo considerato ulteriori nomine, può procedere con le stesse modalità del comma 1 all'integrazione degli elenchi.

     3. L'Ufficio di Presidenza dispone anche la pubblicazione delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferma degli organi in scadenza al termine della legislatura.

     4. La Giunta Regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, alle relative pubblicazioni.

 

     Art. 9.

     1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all’Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina [5].

     2. Per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, scaduto il termine di cui al comma 1, le proposte di candidatura vengono trasmesse, con la relativa documentazione, alla Commissione consultiva per le nomine perché esprima il proprio parere.

     3. Qualora nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le nomine, si verifichino fatti nuovi, la Commissione può accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati già presentati nei termini di cui al comma 1, con nuovi nominativi.

     4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte.

     5. L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, è iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui la nomina deve essere effettuata.

     6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole.

     7. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od organismo tre o più persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Regionale.

 

     Art. 10.

     1. Nel caso in cui una persona nominata dal Consiglio Regionale ai sensi della presente legge venga a cessare dall'incarico per dimissioni, per incompatibilità o per altra causa, la Commissione consultiva per le nomine provvede immediatamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1. Tale pubblicazione e disposta d'ufficio dal Presidente della Commissione.

     2. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva per le nomine esprime il parere previsto dall'articolo 9, comma 4.

     3. La Giunta regionale provvede direttamente, per le nomine di propria competenza, a seguire le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2 [6].

 

     Art. 11.

     1. Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a pena di irricevibilità, a cura del proponente, dal curriculum personale del candidato da cui risulti:

     a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;

     b) titoli di studio e requisiti specifici;

     c) attività lavorative ed esperienze svolte;

     d) cariche elettive, e non, ricoperte;

     e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

     2. Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza di alcune delle condizioni comportanti decadenza previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali).

     3. Il curriculum vitae e gli altri documenti richiesti devono recare in calce la firma autenticata del candidato.

 

     Art. 12.

     1. Per tutte le nomine di cui all'articolo 1, l'intervenuta nomina o designazione è immediatamente comunicata all'interessato a cura del Presidente dell'organo che vi ha provveduto.

 

     Art. 13.

     1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

     a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

     b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale;

     sono incompatibili con le seguenti funzioni:

     1) consigliere regionale, nonché Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo [7];

     2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina [8];

     3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

     4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

     5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

     2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

 

     Art. 13 bis. [9]

     1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.

 

     Art. 14.

     1. Quando, successivamente alla nomina, intervengono condizioni previste come causa di ineleggibilità o vengono meno alcune delle condizioni per le quali si è proceduto alla nomina, I'organo che ha proceduto alla nomina od alla designazione procede con propria deliberazione alla dichiarazione di decadenza del nominato o designato dall'incarico ricoperto.

     2. Nel caso si verifichino, successivamente alla nomina o designazione, cause di incompatibilità, il nominato o designato è invitato dall'organo che lo ha nominato o designato a rimuovere tali cause entro quindici giorni.

     3. Trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause di incompatibilità, è dichiarata la decadenza del nominato o designato con le modalità di cui al comma 1.

 

     Art. 15.

     1. Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

     2. Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di assemblea per le Società, ovvero comunicate ai nominati da parte della Giunta Regionale.

     3. In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 o di grave inadempimento dei doveri che sono propri dell'incarico ricevuto, gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono assumere i provvedimenti per la revoca, sentita, per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, la Commissione consultiva per le nomine.

 

     Art. 16.

     1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, dello Statuto della Regione, gli amministratori di nomina regionale sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazione avanzate dai Consiglieri regionali e dalla Giunta Regionale, per il tramite dell'organo che li ha nominati.

     2. Per le società a partecipazione regionale le disposizioni del comma 1 si applicano in quanto compatibili con le leggi dello Stato.

     3. Sino all'entrata in vigore di specifica normativa, per le società delle quali la Regione sia azionista, nei dieci giorni precedenti la data per la quale è convocata l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio, il Presidente della Giunta riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua conformità agli atti programmatici di indirizzo della Regione.

 

     Art. 17.

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale o della Giunta Regionale, per le nomine di rispettiva competenza, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sugli organi di informazione della Regione, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati essenziali relativi e dei proponenti.

 

     Art. 18.

     1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo scaduti devono essere rinnovati, obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge, con l'eccezione di cui all'articolo 19.

     2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1 per il rinnovo, la relativa competenza viene esercitata con decreto rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, che procedono alla nomina tenendo anche conto delle candidature presentate ai sensi della presente legge nonchè, se previsto, del parere eventualmente espresso dalla Commissione consultiva per le nomine [10].

     3. I nominati hanno l'obbligo di presentare i documenti di cui all'articolo 11 entro dieci giorni dalla comunicazione della intervenuta nomina.

     4. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro rinnovazione, gli organi amministrativi decadono.

     5. La normativa di cui al presente articolo si applica anche in tutti i casi in cui compete alla Regione la nomina di singoli rappresentanti o il parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti allorché la mancata nomina impedisca il funzionamento dell'organo. In tale caso il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dall'articolo 8, comma 1.

 

     Art. 19.

     1. Per quanto riguarda gli organi che hanno come scadenza il termine della legislatura, le candidature dovranno pervenire entro trenta giorni dalla prima seduta del rinnovato Consiglio, e gli organi competenti dovranno provvedere alle nomine entro novanta giorni a partire dalla stessa data [11].

     2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, gli organi scaduti di cui si deve provvedere alla rinnovazione, rimangono in carica ed esercitano i relativi poteri sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1.

     3. Gli stessi termini si applicano ai casi di nomine di competenza del Consiglio che vengano comunque a scadere dopo lo scioglimento dello steso. Se, in tale periodo, il Consiglio Regionale deve procedere a nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme che rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza la Giunta Regionale assume la relativa deliberazione ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, osservando, per quanto applicabili, le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 20.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni disposizione contraria e in particolare, la legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale), la legge regionale 22 luglio 1986, n. 29 (Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10), la legge regionale 30 luglio 1986, n. 30 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10) e la legge regionale 17 aprile 1990, n. 29 (Norme per l'applicazione della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, modificata con legge regionale 22 luglio 1986, n. 29, durante il periodo di cessato esercizio delle funzioni del Consiglio Regionale connesso al suo rinnovo).


[1] Per una sospensione dei termini di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della L.R. 7 aprile 2000, n. 40.

[2] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 18.

[3] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 14 novembre 2001, n. 28.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

[7] Numero così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2013, n. 13.

[8] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 1996, n. 9.

[9] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 3 luglio 2013, n. 13.

[10] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 1997, n. 42.

[11] Per una sospensione del termine di cui al presente comma vedi l'art. 1 della L.R. 17 agosto 1995, n. 68.