§ 3.7.117 - L.R. 23 agosto 2011, n. 30.
Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:23/08/2011
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale e Trasferimento dei rapporti giuridici
Art. 2.  Commissario Liquidatore
Art. 3.  Disposizioni sul personale
Art. 4.  Disposizioni finanziarie
Art. 5.  Modifiche ed abrogazioni
Art. 6.  Disposizioni transitorie e finali


§ 3.7.117 - L.R. 23 agosto 2011, n. 30.

Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR).

(B.U. 31 agosto 2011, n. 54 Speciale)

 

Art. 1. Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale e Trasferimento dei rapporti giuridici

1. Alla data del 30 settembre 2012, l’Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR) è soppressa e i relativi Organi decadono [1].

1 bis. Qualora alla data di soppressione dell’APTR non siano terminate le procedure di liquidazione, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente per materia, proroga o rinnova la carica del Commissario Liquidatore per un anno a decorrere dal 1° ottobre 2012. Il Commissario Liquidatore, per gli ulteriori adempimenti amministrativi, può avvalersi, in via provvisoria, anche di personale regionale [2].

2. Dalla data di cui al comma 1 le funzioni di competenza dell’APTR sono esercitate dalla Regione mediante la Direzione regionale competente in materia di Turismo.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Direzione regionale di cui al comma 2 svolge le funzioni della Azienda medesima inerenti i Punti di informazione e accoglienza turistica (IAT).

4. La Regione subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’APTR, compresi quelli relativi ai beni ed al personale.

5. La Direzione regionale competente in materia di turismo, per le funzioni dell'APTR trasferite, si avvale del Comitato Tecnico Consultivo di Operatori Turistici costituito dai rappresentanti delle principali Associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confcommercio, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confesercenti, Fiavet. La partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico Consultivo non comporta l’erogazione di compensi di alcun tipo.

 

     Art. 2. Commissario Liquidatore

1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione dell’APTR il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente per il Turismo, un Commissario Liquidatore. La nomina del Commissario Liquidatore può essere effettuata facendo ricorso al personale dirigente della Regione.

2. Con le modalità e le tempistiche di cui all’articolo 1, il Commissario provvede [3]:

a) all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Azienda, che dal momento della soppressione sono trasferiti alla Regione;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione.

3. Il Commissario Liquidatore sottopone all’approvazione della Giunta regionale l’elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l’inventario dei beni.

4. Gli atti posti in essere dal Commissario Liquidatore nell’esercizio delle proprie funzioni sono sottoposti al controllo della Giunta regionale.

5. L'organo di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni per tutta la durata della gestione liquidatoria.

 

     Art. 3. Disposizioni sul personale

1. Il personale di ruolo proveniente dall’APTR è inquadrato, con la medesima posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento al momento della soppressione, nel ruolo unico del personale regionale, la cui dotazione organica può essere conseguentemente incrementata.

2. La Giunta regionale approva una ristrutturazione della Direzione competente in materia di Turismo e stabilisce i criteri e le modalità per la definitiva assegnazione del personale, tenendo conto anche dei servizi da rendere all’utenza.

3. Con l’entrata in vigore della presente legge il Commissario provvede ad ottemperare a quanto disposto dall’articolo 27, commi 4 e 5 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale).

 

     Art. 4. Disposizioni finanziarie

1. L’entità delle risorse necessarie è stabilita con legge di bilancio nel rispetto degli equilibri di bilancio [4].

2. Le somme occorrenti per il pagamento degli eventuali oneri derivanti dalla presente legge sono iscritte a carico del bilancio regionale.

2 bis. L’ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), sono iscritti come stanziamenti del bilancio regionale con variazione dello stesso ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell’eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione [5].

2 ter. La Direzione regionale competente in materia di Turismo, procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 2 bis [6].

 

     Art. 5. Modifiche ed abrogazioni

1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della L.R. 54/1997.

2. E’ abrogata la L.R. 12 luglio 2007, n. 19 (Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997, n. 54: Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).

3. E’ abrogata la L.R. 5 gennaio 2000, n. 2 (Interpretazione autentica dell’art. 19 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54. Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).

4. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

5. I riferimenti all’APTR, contenuti nelle leggi, nei regolamenti e nelle delibere regionali, si intendono riferiti alla Direzione regionale competente in materia di Turismo.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all’attuazione della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 3.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 settembre 2012, n. 47.

[3] Alinea già modificato dall'art. 20 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 28 settembre 2012, n. 47.

[4] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.