Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 contabilità |
Data: | 07/08/2012 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla tabella A1, allegata alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), sono soppresse le parole "Sezione III: Enti sanitari - Azienda sanitaria regionale del [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 12 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 3. 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 2/2012 sono abrogati |
Art. 4. 1. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 2/2012 è sostituito dal seguente: "2. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità per l'accesso al beneficio di cui al comma [...] |
Art. 5. 1. L'articolo 9 della legge regionale n. 2/2012 è abrogato; conseguentemente rivive nel testo precedente la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme [...] |
Art. 6. [1] |
Art. 7. 1. L'articolo 16 della legge regionale 29 agosto 2005, n. 29, è abrogato |
Art. 8. 1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, approvato con legge regionale 26 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni |
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione |
§ 5.1.26 - L.R. 7 agosto 2012, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012).
(B.U. 16 agosto 2012, n. 19)
1. Alla tabella A1, allegata alla
1. All'articolo 12 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per coloro che percepiscono l'assegno vitalizio e per coloro che hanno già maturato i requisiti di contribuzione previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
b) il comma 7 è abrogato; conseguentemente rivivono nel testo precedente i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 della
1. Il comma 2 dell'articolo 49 della
1. L'articolo 9 della
2. All'articolo 25 della
1. Dopo l'articolo 69 della
"Art. 69 bis.
1. Nel periodo di attuazione del Piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario e della sua prosecuzione, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, 67, 68 e 69 è attribuito al Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 4 del
1. L'articolo 16 della
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, approvato con
a) lo stanziamento di competenza e di cassa iscritto alla UPB n. 232 è variato in diminuzione della somma di 650.000 euro;
b) lo stanziamento di competenza e di cassa iscritto alla UPB n. 123 è variato in aumento della somma di 650.000 euro.
2. La Giunta regionale provvede a sostituire la rubrica del capitolo 04720 della UPB n. 123 con la seguente:
"Oneri per il servizio mensa ed oneri pregressi".
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2013, n. 228, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.