§ 5.1.26 - L.R. 7 agosto 2012, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012).


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:07/08/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1. 1. Alla tabella A1, allegata alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), sono soppresse le parole "Sezione III: Enti sanitari - Azienda sanitaria regionale del [...]
Art. 2. 1. All'articolo 12 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 3. 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 2/2012 sono abrogati
Art. 4. 1. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 2/2012 è sostituito dal seguente: "2. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità per l'accesso al beneficio di cui al comma [...]
Art. 5. 1. L'articolo 9 della legge regionale n. 2/2012 è abrogato; conseguentemente rivive nel testo precedente la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme [...]
Art. 6.  [1]
Art. 7. 1. L'articolo 16 della legge regionale 29 agosto 2005, n. 29, è abrogato
Art. 8. 1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, approvato con legge regionale 26 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione


§ 5.1.26 - L.R. 7 agosto 2012, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012).

(B.U. 16 agosto 2012, n. 19)

 

Art. 1.

1. Alla tabella A1, allegata alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), sono soppresse le parole "Sezione III: Enti sanitari - Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM)" e, alla Sezione II: Altri enti, sono soppresse le parole " - Consorzi di bonifica".

 

     Art. 2.

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per coloro che percepiscono l'assegno vitalizio e per coloro che hanno già maturato i requisiti di contribuzione previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8";

b) il comma 7 è abrogato; conseguentemente rivivono nel testo precedente i commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8.

 

     Art. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 2/2012 sono abrogati.

 

     Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 2/2012 è sostituito dal seguente: "2. Con regolamento regionale sono disciplinati criteri e modalità per l'accesso al beneficio di cui al comma 1.".

 

     Art. 5.

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 2/2012 è abrogato; conseguentemente rivive nel testo precedente la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale).

 

2. All'articolo 25 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, commi 2 e 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La reggenza è straordinaria e temporanea e può essere disposta per durata superiore a sei mesi esclusivamente quando oggettive ragioni organizzative o di contenimento della spesa non consentano il conferimento dell'incarico in regime di titolarità.".

 

     Art. 6. [1]

1. Dopo l'articolo 69 della legge regionale n. 2/2012 è aggiunto il seguente:

 

"Art. 69 bis.

1. Nel periodo di attuazione del Piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario e della sua prosecuzione, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, 67, 68 e 69 è attribuito al Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.".

 

     Art. 7.

1. L'articolo 16 della legge regionale 29 agosto 2005, n. 29, è abrogato.

 

     Art. 8.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012, approvato con legge regionale 26 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni:

 

a) lo stanziamento di competenza e di cassa iscritto alla UPB n. 232 è variato in diminuzione della somma di 650.000 euro;

 

b) lo stanziamento di competenza e di cassa iscritto alla UPB n. 123 è variato in aumento della somma di 650.000 euro.

 

2. La Giunta regionale provvede a sostituire la rubrica del capitolo 04720 della UPB n. 123 con la seguente:

"Oneri per il servizio mensa ed oneri pregressi".

 

     Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2013, n. 228, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.