Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 24/05/2006 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le indennità di funzione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, spettano al presidente del consiglio regionale [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise |
§ 1.3.24 - L.R. 24 maggio 2006, n. 8.
Disposizioni sulla rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali.
(B.U. 1 giugno 2006, n. 15).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le indennità di funzione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
2. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, la diaria che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
3. Sono fatti salvi gli effetti delle variazioni delle indennità parlamentari, che si determinano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della
4. Gli assegni vitalizi continuano ad essere determinati, con le modalità di cui all'articolo 11 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
[1] Comma così modificato dall'art. 12 della
[2] Comma abrogato dall'art. 12 della