§ 1.3.24 - L.R. 24 maggio 2006, n. 8.
Disposizioni sulla rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:24/05/2006
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le indennità di funzione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, spettano al presidente del consiglio regionale [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise


§ 1.3.24 - L.R. 24 maggio 2006, n. 8.

Disposizioni sulla rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali.

(B.U. 1 giugno 2006, n. 15).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le indennità di funzione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, spettano al presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale, ai vicepresidenti del consiglio ed ai componenti della giunta, ai segretari del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari ed al presidente del collegio dei revisori dei conti nonché ai consiglieri sono rideterminate in riduzione nella misura del 10% in relazione ai rispettivi ammontari risultanti alla data del 30 settembre 2005.

     2. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, la diaria che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 16/1997, spetta ai consiglieri regionali è rideterminata in riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.

3. Sono fatti salvi gli effetti delle variazioni delle indennità parlamentari, che si determinano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 16/1997, intervenute successivamente al 1° gennaio 2006, fatta eccezione per gli assegni vitalizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4 [1].

     4. Gli assegni vitalizi continuano ad essere determinati, con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 10/1988, sulla base dell'indennità di funzione dei consiglieri nell'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 e, successivamente, sulla base dell'ammontare della stessa indennità aggiornato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 16/1997 se superiore a quello risultante alla data del 30 settembre 2005 [2].

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2 e fatto rivivere nel testo previgente dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2012, n. 16.

[2] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2 e fatto rivivere dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2012, n. 16.