Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 artigianato, industria e consorzi industriali |
Data: | 06/07/2012 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Meccanismi di riacquisizione) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 1/2011) |
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 3.2.45 - L.R. 6 luglio 2012, n. 17.
Integrazione della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 (Assetto di consorzi per le aree di sviluppo industriale) e modifiche all’art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 concernenti il termine della presentazione delle istanze per la realizzazione degli interventi edilizi.
(B.U. 9 luglio 2012, n. 42)
Art. 1. (Meccanismi di riacquisizione)
1. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis. (Riacquisizione)
1. In caso di cessazione dell'attività produttiva, alle aziende che hanno beneficiato per un insediamento industriale della concessione da parte dell'ASI di suoli acquisiti attraverso procedure espropriative è consentita la cessione ad un soggetto terzo dell'immobile e delle sue pertinenze previo parere positivo espresso dall'ASI competente su un piano industriale di insediamento di attività sostitutiva.
2. La cessione resta vincolata alla realizzazione dell'iniziativa sostitutiva nei tempi previsti dal piano industriale validato dall'ASI.
3. Decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività produttiva senza che la medesima sia stata ripresa, ovvero senza che sia in atto un progetto di ristrutturazione o riconversione documentato, ovvero che si sia attivata una diversa iniziativa da parte dello stesso soggetto imprenditoriale comunque soggetta al parere positivo espresso dall’ASI competente sulla base del Piano Industriale, ovvero non sia intervenuta alcuna richiesta di autorizzazione di cessione per altra iniziativa produttiva, le ASI competenti per territorio hanno la facoltà di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati attraverso procedura espropriativa.
4. Le riacquisizioni, in aderenza alle originarie previsioni del Piano Regolatore Generale ASI che hanno consentito la originaria assegnazione, sono dichiarate opera di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a richiesta dell'ASI competente.
5. I regolamenti consortili relativi all'assegnazione di suoli industriali prevedono, sotto pena di nullità degli atti di cessione, che i suoli ceduti per iniziative industriali, dopo ventiquattro mesi di inattività dell'azienda su di essa insediata, rientrano nella piena disponibilità della stessa ASI per la loro assegnazione per nuovi programmi produttivi ad altre aziende richiedenti, previo ristoro all'originario assegnatario o chi a questo sia subentrato nel titolo di proprietà soltanto delle somme a suo tempo corrisposte per la cessione dei suoli, senza alcuna maggiorazione.
6. Se i suoli sono stati edificati, l’indennità da corrispondere è determinata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3 dell’articolo 63 della
7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai suoli destinati ad attività industriale originariamente acquisiti da soggetto pubblico diverso dalle ASI in aree industriali che, allo stato attuale, afferiscono alla competenza gestionale delle ASI. Si applicano, inoltre, nei casi in cui la cessazione della produzione industriale riguardi aziende per le quali sia intervenuta la dichiarazione di stato fallimentare e, per quanto compatibili, ai suoli ceduti e da cedere per attività manifatturiere in aree PIP da parte dei Comuni che si sono avvalsi, per l'acquisizione degli stessi, delle procedure espropriative.
8. I beni immobili inutilizzati o dismessi che la Regione possiede, in proprietà od a qualunque titolo e che insistono su aree ASI, sono trasferiti ai Consorzi ASI competenti per territorio per il riutilizzo nel rispetto dei compiti istituzionali. I Consorzi ASI devono relazionare alla Regione in ordine all’utilizzo dei detti beni entro dodici mesi dal trasferimento.
9. I Consorzi ASI che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nel possesso di impianti, di cui al piano triennale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 1984 ai sensi dell’articolo 4 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.