Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.5 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 07/08/1990 |
Numero: | 230 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 84.5.2 - Legge 7 agosto 1990, n. 230. [1]
Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.
(G.U. 11 agosto 1990, n. 187)
1. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991 e 1992 e, per il 1990, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla
a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;
b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni;
c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 o dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 11 della citata
2. Condizione per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 è l'impegno delle imprese a rispettare nel quinquennio 1990-1994 le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma medesimo. Tale impegno deve essere comunicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi e 700 milioni per l'anno finanziario 1990, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1991, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno finanziario 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando quote parti dell'accantonamento "Rifinanziamento della
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1, comma 810, della